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Document 32011D0307
2011/307/EU: Council Decision of 13 May 2011 on the conclusion of an Agreement in the form of a Protocol between the European Union and the Arab Republic of Egypt establishing a dispute settlement mechanism applicable to disputes under the trade provisions of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part
2011/307/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra
2011/307/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2011 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra
GU L 138 del 26.5.2011, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/307/oj
|
26.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2011
relativa alla conclusione dell’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra
(2011/307/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali. |
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(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell’articolo 207 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. |
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(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e il 27 aprile 2010 è stato siglato un accordo in forma di protocollo (in prosieguo «il protocollo») tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (1). |
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(4) |
Il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione l'11 novembre 2010. |
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(5) |
È opportuno concludere il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (in prosieguo «il protocollo»).
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 del protocollo (2).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.
(2) La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
PROTOCOLLO
tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra
L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l’Unione»,
da una parte,
e
LA REPUBBLICA ARABA D’EGITTO, in prosieguo «l’Egitto»,
dall’altra,
DECIDONO:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Obiettivo
L’obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.
Articolo 2
Applicazione del protocollo
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni divergenza riguardante l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione degli articoli 22, 23, 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (in prosieguo «l’accordo di associazione») (1), salvo espressa indicazione contraria. L’articolo 82 dell’accordo di associazione si applica a controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.
2. Le procedure del presente protocollo si applicano qualora il Consiglio di associazione non sia stato in grado di risolvere entro 60 giorni una controversia sottoposta al suo esame a norma dell’articolo 82 dell’accordo di associazione.
3. Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’accordo di associazione o dichiara che la controversia non sussiste più.
CAPO II
CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
Articolo 3
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza riguardante l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.
2. Una parte chiede per iscritto all’altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», l’avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell’accordo di associazione che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data.
5. Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5.
Articolo 4
Mediazione
1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l’intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.
2. A meno che le parti non trovino l’accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» o un loro delegato designano un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell’elenco di cui all’articolo 19, che non sia cittadino né dell’una né dell’altra parte. La designazione è effettuata entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione con le parti della controversia non prima di 20 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi 15 giorni prima della riunione e, se lo ritiene necessario, può richiedere informazioni supplementari alle parti o a esperti o consulenti tecnici. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare le loro osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro 45 giorni dalla sua designazione.
3. Il parere del mediatore, che può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. I procedimenti relativi alla mediazione, in particolare il parere del mediatore e tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
6. Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.
7. La sostituzione di un mediatore avviene solo per le ragioni e secondo le procedure specificate nei punti da 18 a 21 del regolamento di procedura.
CAPO III
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE I
Procedura di arbitrato
Articolo 5
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all’articolo 3 o alla mediazione di cui all’articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i 18 mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni sulla stessa questione.
Articolo 6
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro 15 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere ai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», o a un loro delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell’elenco compilato a norma dell’articolo 19, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura.
4. I presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» o il loro delegato seleziona gli arbitri entro 10 giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle parti.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
6. La sostituzione degli arbitri avviene solo per le ragioni e secondo le procedure specificate nei punti da 18 a 21 del regolamento di procedura.
Articolo 7
Relazione interinale del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, di norma entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un esame delle argomentazioni presentate nel riesame interinale.
Articolo 8
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» di norma entro 150 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 180 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un altro procedimento sulla stessa questione.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro 75 giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 90 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.
SEZIONE II
Esecuzione
Articolo 9
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo entro cui dare esecuzione al lodo.
Articolo 10
Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l’esecuzione, qualora risulti impossibile un’esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l’esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro 20 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato ‘Industria, commercio, servizi e investimenti» entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.
Articolo 11
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sull’esistenza delle misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Articolo 12
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte attrice, un’offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se un accordo sull’indennizzo non è raggiunto entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione a norma dell’articolo 11, con cui il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni di cui all’articolo 2 di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all’articolo 2 in misura equivalente all’annullamento dei benefici o al pregiudizio causati dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione 15 giorni dopo la data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se la parte convenuta ritiene che la sospensione non sia equivalente all’annullamento dei benefici o al pregiudizio causati dalla violazione può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e all’organismo istituzionale responsabile delle questioni commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
4. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all’articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Articolo 13
Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi
1. La parte convenuta notifica all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e la sua richiesta che la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.
SEZIONE III
Disposizioni comuni
Articolo 14
Soluzione concordata
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.
Articolo 15
Regolamento di procedura
1. Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applicano le disposizioni del capo III del presente protocollo sono disciplinate dal regolamento di procedura allegato al presente protocollo.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico in conformità del regolamento di procedura, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 16
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una parte o d’ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per il procedimento. In particolare, se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nelle parti sono autorizzate a presentare comunicazioni per iscritto al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Tali comunicazioni si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.
Articolo 17
Regole di interpretazione
I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all’articolo 2 secondo le regole di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all’articolo 2.
Articolo 18
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti dell’accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19
Elenchi degli arbitri
1. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno 15 persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» assicura che l’elenco contenga sempre 15 nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.
3. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» può compilare un ulteriore elenco di almeno 15 persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall’accordo di associazione. In caso di ricorso alla procedura di selezione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» possono avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.
4. Se, quando è presentata una domanda di mediazione o di costituzione del collegio arbitrale, non è stato ancora stabilito l’elenco di cui al paragrafo 1, gli arbitri sono estratti a sorte tra le persone che sono state formalmente proposte da una delle parti o da entrambe le parti. Le persone proposte per esercitare le funzioni di presidente del collegio arbitrale o di mediatore non possono avere la cittadinanza né dell’una né dell’altra parte.
Articolo 20
Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC
1. La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo previsto dall’accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure previste da tale accordo, che si applicano nonostante le disposizioni del presente accordo.
2. La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo, come definito all’articolo 2, si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente accordo.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, la parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo, come definito all’articolo 2, che equivale in sostanza a un obbligo previsto dall’accordo OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell’accordo OMC, che si applicano nonostante le disposizioni del presente accordo.
4. Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, è utilizzata esclusivamente la sede prescelta conformemente alle disposizioni di cui sopra, sempreché non si sia dichiarata incompetente.
5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. L’accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente accordo.
Articolo 21
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può prorogare i termini applicabili ai procedimenti, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.
Articolo 22
Riesame e modifica del protocollo
1. Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati il Consiglio di associazione ne esamina l’applicazione e decide se confermarli, modificarli o revocarli.
2. A tal fine, il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d’appello comune per più accordi euromediterranei.
3. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo e i suoi allegati.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.
Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì undici novembre duemiladieci nelle lingue bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Арабска република Египет
Por la República Árabe de Egipto
Za Egyptskou arabskou republiku
For Den Arabiske Republik Egypten
Für die Arabische Republik Ägypten
Egiptuse Araabia Vabariigi nimel
Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
For the Arab Republic of Egypt
Pour la République arabe d'Égypte
Per la Repubblica araba d'Egitto
Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –
Egipto Arabų Respublikos vardu
Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu
Voor de Arabische Republiek Egypte
W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu
Pela República Árabe do Egipto
Pentru Republica Arabă Egipt
Za Arabsko republiko Egipt
Za Egyptskú arabskú republiku
Egyptin arabitasavallan puolesta
På Arabrepubliken Egyptens vägnar
(1) Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l’applicazione dell’articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
ALLEGATI
|
ALLEGATO I |
: |
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’ARBITRATO |
|
ALLEGATO II |
: |
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI |
ALLEGATO I
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’ARBITRATO
Disposizioni generali
|
1. |
Ai fini del protocollo e del presente regolamento s’intende per:
«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale; «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 5 del presente protocollo; «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente protocollo; «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell’articolo 6 del presente protocollo; «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona nominata da un ministero, un’amministrazione o altra entità pubblica di una parte; «giorno»: un giorno di calendario. |
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2. |
L’Unione europea sostiene le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l’arbitrato, eccettuati l’onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi. |
Notifiche
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3. |
Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, consegna contro ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che consenta di comprovare l’avvenuto invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell’invio. |
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4. |
Una parte fornisce all’altra parte e a ciascuno degli arbitri una copia elettronica e una copia su carta di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte. |
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5. |
Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero del Commercio della Repubblica araba d’Egitto e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. |
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6. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. |
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7. |
Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo o di riposo ufficiale dell’Egitto o dell’Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l’elenco delle date dei loro giorni festivi e di riposo ufficiali valido per l’anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta. |
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8. |
Secondo l’oggetto delle disposizioni controverse, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» a norma del presente accordo sono inviate in copia agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall’accordo di associazione. |
Avvio del procedimento arbitrale
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9. |
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10. |
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Comunicazioni inziali
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11. |
La parte attrice trasmette le sue comunicazioni scritte iniziali entro 25 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta trasmette la sua replica scritta entro 25 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale. |
Lavori dei collegi arbitrali
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12. |
Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
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13. |
Salvo diversa disposizione del presente protocollo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamento informatico. |
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14. |
Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest’ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. |
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15. |
La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata. |
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16. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente protocollo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, consultate le parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. |
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17. |
Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. |
Sostituzione
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18. |
In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3. |
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19. |
Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informarne l’altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell’arbitro.
Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l’arbitro nominando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva. Se il presidente ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, una delle quali era l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del protocollo. La designazione del nuovo arbitro avviene entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta al presidente del collegio arbitrale. |
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20. |
Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del protocollo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del protocollo che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente avviene entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al presente punto. |
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21. |
I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20. |
Audizioni
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22. |
Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l’ora dell’audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l’audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un’audizione. |
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23. |
Se non è diversamente convenuto dalle parti, l’audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica araba d’Egitto e al Cairo se la parte attrice è l’Unione. |
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24. |
Il collegio arbitrale può organizzare un’audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non sono organizzate audizioni supplementari. |
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25. |
Tutti gli arbitri sono presenti per l’intera durata delle audizioni. |
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26. |
Possono presenziare a un’audizione, si tratti o no di un procedimento di carattere pubblico, le seguenti persone:
Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale. |
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27. |
Al più tardi 10 giorni prima della data dell’audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l’elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell’audizione interverranno per conto della parte con presentazioni o argomentazioni orali e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all’audizione. |
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28. |
Salvo diversa decisione delle parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono pubbliche. Se le parti decidono che l’audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che parte di essa sia però pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. |
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29. |
Il collegio arbitrale conduce l’audizione nel modo seguente:
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30. |
In qualsiasi momento dell’audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti. |
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31. |
Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso alle parti. |
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32. |
Entro 15 giorni dalla data dell’audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’audizione. |
Domande scritte
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33. |
Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. |
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34. |
Una parte trasmette inoltre all’altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall’altra parte entro 10 giorni dalla data del loro ricevimento. |
Trattamento riservato
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35. |
Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse come previsto al punto 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall’altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell’altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione. |
Contatti unilaterali
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36. |
Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell’altra parte. |
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37. |
Un membro del collegio arbitrale non può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri. |
Comunicazioni non richieste
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38. |
Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente i fatti esaminati dal collegio arbitrale. |
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39. |
La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l’interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti secondo quanto previsto ai punti 42 e 43 del presente regolamento. |
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40. |
Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione sono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. |
Casi urgenti
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41. |
Nei casi urgenti previsti dal presente accordo il collegio arbitrale, consultate le parti, adatta come opportuno i termini fissati nel presente regolamento e comunica tali adattamenti alle parti. |
Traduzione e interpretazione
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42. |
Durante le consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo ed entro la data della riunione di cui al punto 9, lettera b), del presente regolamento di procedura le parti cercano di concordare una lingua di lavoro per i procedimenti del collegio arbitrale. |
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43. |
Se le parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall’altra parte. |
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44. |
La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti. |
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45. |
I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. |
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46. |
Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento redatto conformemente al presente regolamento. |
Calcolo dei termini
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47. |
Qualora, in ragione dell’applicazione della disposizione del punto 7 del presente regolamento di procedura, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all’altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dall’ultima data di ricevimento. |
Altre procedure
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48. |
Il presente regolamento di procedura si applica anche alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo. I termini fissati in conformità del presente regolamento sono però adattati ai termini specifici previsti per l’adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure. |
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49. |
Qualora per le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all’articolo 6 del protocollo. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni. |
ALLEGATO II
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI
Definizioni
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1. |
Nel presente codice di condotta si intende per:
a) «membro» o «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 6 del presente protocollo; b) «mediatore»: la persona che conduce una mediazione in conformità dell’articolo 4 del presente protocollo; c) «candidato»: una persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 19 del presente protocollo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 6 del presente protocollo; d) «assistente»: una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e) «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma del presente protocollo; f) «personale»: in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti. |
Responsabilità nei confronti della procedura
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2. |
I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta. |
Obblighi di dichiarazione
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3. |
Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente protocollo, ogni candidato deve dichiarare l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. |
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4. |
I candidati e i membri sono tenuti a comunicare unicamente al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti. |
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5. |
Dopo essere stato nominato, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l’obbligo di dichiararli. L’obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» affinché siano esaminati dalle parti. |
Doveri dei membri
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6. |
In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza. |
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7. |
Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere. |
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8. |
Ciascun membro prende tutti i provvedimenti atti a garantire che il suo assistente e il suo personale abbiano conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. |
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9. |
Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento. |
Indipendenza e imparzialità dei membri
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10. |
Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
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11. |
Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d’ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni. |
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12. |
Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. |
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13. |
Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
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14. |
Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità. |
Obblighi degli ex membri
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15. |
Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l’impressione che egli sia stato parziale nell’esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale. |
Trattamento riservato
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16. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
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17. |
Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente protocollo. |
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18. |
Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di membro. |
Spese
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19. |
Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo. |
Mediatori
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20. |
Le disposizioni del presente codice di condotta applicabili ai membri o agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. |