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Document 32010R1261

Regolamento (UE) n. 1261/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010 , che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

GU L 343 del 29.12.2010, p. 57–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1261/oj

29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/57


REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), e in particolare l’articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 1o aprile 2010, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento AS») relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India («paese interessato»).

(2)

Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India ed ha iniziato un’inchiesta separata («procedimento AD»).

(3)

Il procedimento AS è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2010 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell’esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(4)

Prima dell’apertura del procedimento e in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell’India («GOI») di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India arrecavano un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Il GOI è stato invitato a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Nel presente caso non è stata concordata alcuna soluzione.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente l’apertura del procedimento ai produttori denuncianti dell’Unione, ad altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori, agli utilizzatori notoriamente interessati e alle autorità indiane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(6)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

1.2.1.   Campionamento dei produttori esportatori dell’India

(7)

Dato l’elevato numero di produttori esportatori indiani, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione delle sovvenzioni, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori dell’India sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire informazioni essenziali sulle loro esportazioni e vendite sul mercato interno, sulle loro precise attività relative alla fabbricazione del prodotto in esame e ad indicare la ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame nel periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010.

(9)

Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità indiane competenti.

(10)

In totale 22 produttori esportatori, compresi i gruppi di società indiane collegate, hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inclusi nel campione entro il termine indicato nell’avviso di apertura. 20 di queste società o gruppi di società collegate hanno dichiarato di aver esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi 20 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori.

(11)

I produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito sono stati considerati produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta. Dal confronto tra i dati di Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione, dichiarato per il periodo dell’inchiesta dalle 20 società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, risulta che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata considerevole.

1.2.2.   Selezione del campione delle società indiane che hanno collaborato

(12)

In conformità all’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione, che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due società individuali e da un gruppo costituito da 4 società collegate, che insieme rappresentano più del 63 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione.

1.2.3.   Esame individuale delle società non incluse nel campione

(13)

Un produttore esportatore non incluso nel campione perché non rispondente ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, ha chiesto che fosse stabilito un margine di sovvenzione individuale, in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, ed ha risposto al questionario.

(14)

Come indicato nel considerando 12, il campione è stato limitato a un numero adeguato di società che potesse essere esaminato nel tempo disponibile. Le società esaminate ai fini dell’inchiesta sulle sovvenzioni sono indicate sotto nel considerando 22. Visto il numero di visite di verifica da effettuare presso gli stabilimenti di queste società, si è ritenuto che l’esame individuale sarebbe stato eccessivamente oneroso e non avrebbe permesso di completare l’inchiesta entro i termini fissati.

(15)

È stato pertanto concluso provvisoriamente che la richiesta d’esame individuale non poteva essere accettata.

1.2.4.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Dato l’elevato numero di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione del pregiudizio, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

(17)

Oltre agli 8 denuncianti, nessun altro produttore si è manifestato fornendo, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle sue attività relative al il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Un campione di 4 di queste 8 società è stato scelto in base alla rappresentatività del loro volume di vendita, dei vari tipi di prodotto e dell’ubicazione nell’Unione. Il denunciante e i produttori interessati sono stati consultati riguardo alla selezione del campione.

(18)

I 4 produttori dell’Unione selezionati rappresentavano il 62 % della produzione totale dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

1.2.5.   Campionamento degli importatori

(19)

Dato l’elevato numero di importatori emerso dalla denuncia, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 27 del regolamento di base. Quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inseriti nel campione entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Dato il basso numero di importatori che si sono manifestati, è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

(20)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono stati quindi inviati questionari al GOI, ai produttori esportatori indiani inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai quattro importatori dell’Unione che si sono manifestati durante la fase di campionamento e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati dall’inchiesta.

(21)

Hanno risposto al questionario il GOI, i produttori esportatori inclusi nel campione, il produttore esportatore che ha chiesto l’esame individuale, i produttori dell’Unione inclusi nel campione e un importatore. Non sono invece pervenute risposte da utilizzatori o da altre parti interessate al procedimento. Inoltre, una percentuale considerevole di produttori dell’Unione ha fornito i dati generali richiesti per l’analisi del pregiudizio.

(22)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate ritenute necessarie per la determinazione provvisoria della sovvenzione, del pregiudizio che ne deriva e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso la sede del governo dell’India a Delhi e del governo del Maharashtra a Mumbai, presso gli uffici regionali del governo dell’India a Mumbai e le seguenti parti:

 

produttori dell’Unione

Aceros Inoxidables Olarra SA, Spagna e società di vendita collegate

Rodacciai SpA, Italia e società di vendita collegate

Roldan SA, Spagna e società di vendita collegate

Ugitech France SA, Francia e società di vendita collegate

 

produttori esportatori dell’India

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

Chandan Steel Ltd, Mumbai, Maharashtra

Gruppo Venus:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra.

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(23)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio comprende il periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 (in appresso «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio copre il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame è costituito da barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell’India («prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

2.2.   Prodotto simile

(25)

Dall’inchiesta è emerso che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno dell’India, hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi dei prodotti esportati dall’India verso il mercato dell’Unione. Analogamente, i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione e venduti sul mercato dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi dei prodotti esportati dal paese interessato verso l’Unione. Essi sono quindi considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(26)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, sono stati sottoposti a inchiesta i seguenti regimi, che secondo la denuncia implicano la concessione di sovvenzioni:

a)

Duty Entitlement Passbook Scheme — Regime di credito di dazi d’importazione;

b)

Advance Authorization Scheme — Regime di autorizzazione preventiva;

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme — Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali;

d)

Export Oriented Units Scheme — Regime per le unità orientate all’esportazione;

e)

Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione.

(27)

I regimi da a) a d) sopra menzionati si basano sulla legge relativa al commercio estero Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il GOI a pubblicare le notifiche riguardanti la politica di esportazione e importazione che sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati periodicamente. Due di questi documenti presentano un interesse per la presente inchiesta: i documenti sulla politica del commercio estero relativi ai periodi 2004-2009 e 2009-2014 («FT-policy 04-09» e «FT-policy 09-14»). Il GOI definisce inoltre le procedure che disciplinano la politica del commercio estero 2004-2009 e la politica del commercio estero 2009-2014 in un manuale delle procedure intitolato Handbook of Procedures, Volume I (rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Anche questi manuali sono aggiornati periodicamente.

(28)

Il regime di crediti all’esportazione sopra menzionato al punto e) si basa sui capitoli 21 e 35 A della legge sul regolamento bancario Banking Regulation Act 1949, che consente alla Banca centrale indiana (Reserve Bank of India — RBI) di dare direttive alle banche commerciali sui crediti all’esportazione.

3.2.   Regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

a)   Base giuridica

(29)

La descrizione dettagliata del regime DEPBS figura al punto 4.3 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché al punto 4 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(30)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(31)

Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati in percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, incluso il prodotto in esame. Queste sono stabilite in base alle norme SION (Standard Input Output Norms), che tengono conto di un presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali di queste presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.

(32)

Per poter beneficiare di tale regime una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui specifica che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione che indica, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per l’esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore è informato del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere un credito DEPBS.

(33)

È stato constatato che, secondo le norme di contabilità dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati in base alla contabilità per competenza come entrate sui conti commerciali, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d’importazione. Le merci importate grazie a tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (con il pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

(34)

Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una numero illimitato di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze fisse per i crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate dopo le scadenze indicate al punto 4.47 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14. Inoltre, come stabilito chiaramente al punto 9.3 del HOP I 04-09 e del HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione possono sempre essere prese in considerazione contro pagamento di un’esigua penale (10 % dell’autorizzazione).

(35)

È stato constatato che due società incluse nel campione, la Chandan Steel e le società del gruppo Venus, hanno utilizzato questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni sul DEPBS

(36)

Il DEPBS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS offre anche un vantaggio all’esportatore perché ne migliora la liquidità.

(37)

Il DEPBS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(38)

Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Quindi, anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano alcun prodotto utilizzabile come fattore di produzione sono ammessi a beneficiare del DEPBS.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(39)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell’inchiesta. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento in cui è effettuata l’operazione di esportazione nell’ambito di questo regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PI.

(40)

Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse che hanno necessariamente dovuto essere versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l’importo delle sovvenzioni usato come numeratore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(41)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI variava tra l’1,5 % e il 3,4 %.

3.3.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)

a)   Base giuridica

(42)

La descrizione dettagliata del regime AAS figura ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché ai punti da 4.1 a 4.30 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(43)

Il regime AAS consiste, come descritto dettagliatamente nel considerando 44, in sei sottoregimi che differiscono, tra l’altro, per quanto riguarda l’ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare dell’AAS per le esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che forniscono «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2 del documento FT-policy 04-09, come i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (export oriented unit - EOU), possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono invece beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» grazie ai sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release orders — ARO) e delle lettere di credito interne di compensazione (back to back inland letters of credit).

c)   Applicazione pratica

(44)

Il regime di autorizzazione preventiva può essere applicato per:

i)   le esportazioni fisiche: è il sottoregime principale, che permette l’importazione esente da dazi di materiali destinati alla produzione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisico» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, comprendenti il tipo di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;

ii)   il fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;

iii)   le forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori di produzione in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv)   le esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi i materiali necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FT policy 04-09. Secondo il GOI, per «esportazioni presunte» si intendono operazioni in cui i prodotti forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un’unità orientata all’esportazione (export oriented unit — EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — SEZ);

v)   il buono di approvvigionamento anticipato (advance release order — ARO): il titolare di una autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invece di importarli direttamente, ha la possibilità di approvvigionarsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato (ARO). In questo caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (vale a dire all’AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all’esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;

vi)   la lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L’autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore locale avrà diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FT-policy 04-09 (cioè all’AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(45)

Durante il PI due società hanno ottenuto concessioni nell’ambito dell’AAS per il prodotto in esame. Queste società hanno utilizzato uno dei sottoregimi, l’AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati.

(46)

Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/acquistati sul mercato interno» in uno specifico formato (punti 4.26 e 4.30 e appendice 23 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14), vale a dire un registro del consumo effettivo. Questo registro deve essere verificato da un contabile/revisore dei conti e dei lavori ufficiale esterno che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite secondo l’appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(47)

Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche, utilizzato nel PI dalle società interessate, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono specificati sull’autorizzazione. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate sull’autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell’ambito dell’AAS è fissato dal GOI sulla base delle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame.

(48)

I materiali importati non sono trasferibili e vanno utilizzati per produrre il prodotto destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un termine prescritto dopo il rilascio della licenza (24 mesi con la possibilità di due proroghe di 6 mesi ciascuna).

(49)

Dall’inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano stati rispettati o non erano ancora stati messi in pratica.

(50)

Una delle società oggetto dell’inchiesta non disponeva di un sistema con cui si potesse verificare quali materiali venivano utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità, come stabilito nell’appendice 23 del documento sulla politica del commercio estero FT-policy e in conformità all’allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base. Infatti, non esistevano registrazioni del consumo effettivo. I cambiamenti avvenuti nell’amministrazione della politica del commercio estero tra il 2004 e il 2009, entrati in vigore nell’autunno del 2005 (obbligo di invio del registro dei consumi alle autorità indiane nell’ambito della procedura di rimborso), non erano ancora stati applicati nel caso di questa società. L’applicazione pratica di questa disposizione non ha quindi potuto essere verificata in questa fase.

(51)

Per quanto riguarda l’altra società, essa teneva un registro della produzione e dei consumi. Tuttavia, il registro dei consumi per il PI non era disponibile e quindi non è stato possibile verificare, tra l’altro, i dati sul consumo per stabilire quali materiali erano stati consumati nella produzione del prodotto esportato ed in quale quantità, come stabilito nell’appendice 23 del documento sulla politica del commercio estero. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui sopra al considerando 46, la società non disponeva di dati sulle modalità di questa certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile o altro materiale giustificativo della revisione effettuata (per esempio una relazione relativa alla revisione), né alcuna informazione scritta sulla metodologia utilizzata e sulle esigenze specifiche necessarie per un lavoro tanto scrupoloso, che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione. In breve, si ritiene che l’esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare di aver soddisfatto le pertinenti disposizioni in materia di politica sul commercio estero.

d)   Conclusioni sull’AAS

(52)

L’esenzione dai dazi sull’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(53)

Inoltre, l’AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questi regimi.

(54)

Il sottoregime utilizzato nel presente caso non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto in esame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi consumate nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, il GOI non ha effettuato un ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, anche se normalmente tale esame sarebbe necessario in assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5, e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base).

(55)

Il sottoregime è quindi compensabile.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(56)

In assenza di sistemi ammessi di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell’importo totale dei dazi all’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione di dazi «in eccesso». Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, la remissione dei dazi in eccesso può essere compensata solo se sono rispettate le condizioni contenute negli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Quindi, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e, invece della remissione dei presunti dazi in eccesso, si applica di norma la compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall’allegato II, parte II, e dall’allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa disponga di elementi di prova sufficienti a confutare l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(57)

L’importo della sovvenzione per le società che hanno utilizzato l’AAS è stato calcolato in base ai dazi all’importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell’ambito dei sottoregimi durante il PI (numeratore). In conformità all’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, le tasse necessarie versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dall’importo della sovvenzione se le richieste presentate erano giustificate. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(58)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI ammonta rispettivamente allo 0,8 % e all’1,5 %.

3.4.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(59)

Dall’inchiesta è emerso che due delle società o dei gruppi di società incluse nel campione hanno utilizzato tale regime durante il PI. È stato tuttavia constatato che gli incentivi ricevuti erano trascurabili. Per questo motivo non è stato ritenuto necessario valutare ulteriormente nell’ambito della presente inchiesta la compensabilità di questo regime.

3.5.   Regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)

(60)

È stato constatato che una delle società incluse nel campione aveva lo status di unità orientata all’esportazione (EOU) ed aveva ricevuto sovvenzioni durante il PI.

a)   Base giuridica

(61)

La descrizione dettagliata del regime EOU figura al punto 6 dei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14 nonché al punto 6 dei manuali HOP I 04-09 e del HOP I 09-14.

b)   Ammissibilità

(62)

Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che, in linea di principio, si impegnano ad esportare tutta la loro produzione di beni o servizi possono essere ammesse a fruire del regime EOUS. Le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in attività fisse per poter fruire dell’EOUS.

c)   Applicazione pratica

(63)

Le unità orientate all’esportazione possono avere sede e impianti ovunque in India.

(64)

Le domande per ottenere lo status di unità EOU devono specificare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore previsto delle esportazioni, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, le comunicano i termini e le condizioni di tale accettazione. L’accordo che riconosce la società nell’ambito dell’EOUS è valido per un periodo di cinque anni e può essere ulteriormente rinnovato.

(65)

Un obbligo fondamentale delle unità EOU, come stabilito nei documenti FT-policy 04-09 e FT-policy 09-14, è quello di realizzare un reddito netto in valuta straniera (NET foreign exchange — NFE), vale a dire che il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate in un periodo di riferimento (5 anni).

(66)

Le unità EOU hanno diritto alle seguenti concessioni:

i)

esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (comprese le materie prime, i beni strumentali e di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o connessi a tali attività;

ii)

esenzione dal dazio interno sui beni acquistati da fonti locali;

iii)

rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati a livello locale;

iv)

agevolazione per la vendita di parte della produzione sul mercato interno, fino a un massimo del 50 % del valore fob delle esportazioni, a condizione che esistano redditi NFE positivi al momento del pagamento dei dazi agevolati, cioè dei dazi interni sui prodotti finiti;

v)

rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali;

vi)

esenzione dall’imposta sul reddito normalmente dovuta sugli utili realizzati con le vendite all’esportazione, a norma della sezione 10B della legge sull’imposta sul reddito (Income tax act), per un periodo di 10 anni dall’inizio delle operazioni;

(67)

Le unità che si avvalgono di questi regimi sono soggette alla sorveglianza delle autorità doganali.

(68)

Esse hanno l’obbligo giuridico di tenere una contabilità appropriata su tutte le importazioni, sul consumo e sull’utilizzo di tutti i materiali importati e sulle esportazioni effettuate in conformità al punto pertinente del manuale HOP I 09-14. Tali documenti vanno presentati periodicamente alle autorità indiane competenti con relazioni trimestrali e annuali sull’avanzamento delle attività.

(69)

Tuttavia, come previsto al punto pertinente del manuale HOP I 09-14, «[una EOU] non è mai tenuta a stabilire, per ogni partita di merce importata, una relazione con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite nella zona DTA (Domestic Tariff Area) o con le scorte».

(70)

Le vendite sul mercati interno sono spedite e registrate mediante autocertificazione. La procedura di spedizione delle merci di una unità EOU destinate all’esportazione è controllata da un funzionario doganale.

(71)

Nel caso in questione, il regime EOUS è stato utilizzato da uno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Gli esportatori che hanno collaborato sono ricorsi a questo regime per importare materie prime, beni di consumo e beni strumentali in esenzione da dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione da dazi interni, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e per vendere parte della propria produzione sul mercato interno. L’esportatore che ha collaborato ha beneficiato di tutti i vantaggi descritti sopra nel considerando 66, ai punti da i) a v). Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul reddito a norma della sezione 10B della legge sull’imposta sul reddito, dall’inchiesta è emerso però che la società non può più beneficiare di quest’esenzione a partire dal 1o aprile 2010. Di conseguenza, le disposizioni sull’esenzione dall’imposta sul reddito dell’unità EOU non sono più state prese in considerazione nel contesto della presente indagine.

d)   Conclusioni sul regime EOUS

(72)

Le esenzioni delle unità EOU da tre tipi di dazi sulle importazioni [il dazio doganale di base, (basic customs duty), l’accisa per l’istruzione sul dazio doganale (education cess on customs duty) e l’accisa per l’istruzione secondaria superiore (higher secondary education cess)] e il rimborso dell’imposta sulle vendite sono contributi finanziari del GOI, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. La rinuncia del governo a entrate che avrebbero dovuto essere pagate in assenza di questo regime, ha conferito un vantaggio alle unità EOU ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché queste hanno migliorato la propria liquidità, non dovendo pagare dazi normalmente dovuti ed ottenendo un rimborso delle imposte sulle vendite.

(73)

L’esenzione dal dazio interno e dal suo equivalente dazio all’importazione («EED») non comporta tuttavia la rinuncia ad entrate altrimenti dovute. Il dazio interno e il dazio doganale supplementare, se versati, potrebbero essere usati come un credito per i futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»), un sistema paragonabile all’IVA, che consente alle società indiane di compensare le imposte sugli acquisti con le imposte pagabili sulle vendite. Per questo motivo, questi dazi non sono definitivi. Con il credito «CENVAT» il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori di produzione.

(74)

Soltanto l’esenzione dal dazio doganale di base, dall’accisa per l’istruzione sul dazio doganale e dall’accisa per l’istruzione secondaria superiore e il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite costituiscono quindi sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. Essi sono condizionati di diritto all’andamento delle esportazioni e sono perciò considerati specifici e compensabili a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di un’unità EOU stabilito al punto 6.1 del documento FT-policy 09-14 è una condizione indispensabile per ottenere gli incentivi.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(75)

Di conseguenza, il vantaggio compensabile è la remissione dei dazi all’importazione, del dazio doganale di base, dell’accisa per l’istruzione sul dazio doganale, dell’accisa sull’istruzione secondaria superiore normalmente dovuta al momento dell’importazione nonché il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite durante il PI.

i)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazio doganale di base, accisa per l’istruzione sul dazio doganale, accisa per l’istruzione secondaria superiore), rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sulle materie prime e sui beni di consumo

(76)

L’importo della sovvenzione per gli esportatori che sono unità EOU è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazio doganale di base, accisa per l’istruzione sul dazio doganale e accisa per l’istruzione secondaria superiore) per l’insieme dei materiali importati per l’unità EOU e sulla base dell’imposta sulle vendite rimborsata durante il PI. Le spese sostenute necessarie per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione ottenuto con il regime EOUS per la società interessata ammonta al 4,3 %.

ii)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazio doganale di base, accisa per l’istruzione sul dazio doganale, accisa per l’istruzione secondaria superiore) sui beni strumentali

(77)

I beni strumentali non sono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio per la società interessata è stato calcolato sulla base dell’importo dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali in una delle società oggetto dell’inchiesta. L’importo calcolato in questo modo è quindi attribuibile al periodo di inchiesta del riesame ed è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e quindi determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione così ottenuto per la società interessata era trascurabile.

3.6.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

a)   Base giuridica

(78)

La descrizione dettagliata del regime figura nelle circolari Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC 01/04.02.02/2007-08 (credito all’esportazione in valuta straniera/rupie) e Master Circular DBOD n. DIR.(Exp.)BC 09/04.02.02/2008-09 (credito all’esportazione in valuta straniera/rupie) della Banca centrale indiana (Reserve Bank of India — RBI), destinate a tutte le banche commerciali dell’India.

b)   Ammissibilità

(79)

Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori o gli operatori commerciali esportatori.

c)   Applicazione pratica

(80)

Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa in modo vincolante, sia in rupie indiane che in valuta estera, i tassi d’interesse massimi applicabili ai crediti all’esportazione e praticabili dalle banche commerciali nei confronti di un esportatore. Il regime ECS consiste in due sottoregimi, il regime di crediti all’esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche «packing credit»), che comprende i crediti forniti a un esportatore per finanziare l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione dei beni prima dell’esportazione e il regime di crediti all’esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI dà anche direttive alle banche su un determinato quantitativo del loro credito bancario netto che va destinato al finanziamento delle esportazioni.

(81)

Grazie alle disposizioni delle Master Circular della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse preferenziali rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), fissati unicamente a condizioni di mercato. La differenza dei tassi può essere minore per le società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie, infatti, possono ottenere crediti all’esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

(82)

È stato rilevato che una delle società ha beneficiato di questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni sul regime ECS

(83)

I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS fissati dalle Master Circular della RBI, menzionate nel considerando 78, possono ridurre i costi degli interessi sostenuti da un esportatore rispetto ai costi dei crediti determinati unicamente dalle condizioni di mercato e conferiscono così a tale esportatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento a livello interno. In genere è infatti considerato in genere più rischioso e la portata delle garanzie richieste per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, è una decisione puramente commerciale di una data banca commerciale. Le differenze di tasso tra le diverse banche dipendono dalla metodologia adottata dalla RBI per fissare i tassi d’interesse massimi per ogni singola banca commerciale.

(84)

Anche se i crediti preferenziali del regime ECS vengono concessi da banche commerciali, questo beneficio costituisce un contributo finanziario della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base. A tale riguardo va notato che né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, né l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative prevedono la necessità di un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte del GOI, perché un’operazione sia qualificata come sovvenzione; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione disponga lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra quindi nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Essa è di proprietà statale al 100 %, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal GOI. La RBI dà disposizioni a enti privati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base, poiché le banche commerciali sono vincolate dalle condizioni che impone, come, tra l’altro, dai limiti massimi per i tassi d’interesse sui crediti all’esportazione stabiliti nelle Master Circular della RBI e dalle direttive della RBI alle banche commerciali su un determinato quantitativo del loro credito bancario netto da destinare al finanziamento delle esportazioni. Queste direttive obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in questo caso a fornire prestiti sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questo trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti a particolari condizioni sarebbe di norma di competenza dell’amministrazione pubblica e la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Questa sovvenzione è considerata specifica e compensabile perché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono perciò condizionati dall’andamento delle esportazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(85)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione contratti durante il PI e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato per i crediti commerciali normali contratti dalla società interessata. L’importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(86)

Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per la società durante il PI è dello 0,4 %.

3.7.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(87)

In base ai risultati dell’inchiesta, sintetizzati nella seguente tabella, il totale dell’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili varia tra il 3,3 % e il 4,3 %:

REGIME→

DEPBS (4)

AAS (4)

EOU (4)

ECS (4)

Totale

SOCIETÀ

Chandan Steel Ltd

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Gruppo Venus

da 2,6 % a 3,4 %

da 0 a 0,8 %

 

 

3,3 % (5)

Viraj Profiles Vpl. Ltd

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(88)

In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, calcolato in base al margine di sovvenzione medio ponderato stabilito per le società che hanno collaborato incluse nel campione, è pari al 4,0 %.

(89)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori indiani, la Commissione ha stabilito dapprima il grado di collaborazione. Come menzionato sopra al considerando 10, dal confronto tra i dati Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione, dichiarato per il periodo dell’inchiesta dalle società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, risulta che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata intensa, cioè del 100 %. Tenuto conto dell’alto grado di collaborazione, il tasso di sovvenzione per tutte le società che non hanno collaborato è fissato al livello stabilito per la società con il tasso individuale più elevato, ossia al 4,3 %.

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

4.1.   Produzione dell’Unione

(90)

Per stabilire il volume di produzione dell’Unione è stata presa in considerazione la produzione dei seguenti produttori dell’Unione:

8 produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia,

4 produttori che hanno sostenuto il procedimento,

12 altri produttori dell’Unione elencati nella denuncia, i quali non hanno né presentato denuncia né sostenuto il procedimento, ma non si sono opposti alla presente inchiesta.

(91)

Ne consegue che, ai fini dell’analisi del pregiudizio in generale, l’industria dell’Unione si compone di queste 24 società.

4.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(92)

Come menzionato sopra al considerando 17, è stato scelto un campione di 4 società fra i produttori che hanno contattato la Commissione ed hanno fornito, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(93)

Questi quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 62 % della produzione totale dell’industria dell’Unione durante il PI.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(94)

Il pregiudizio è stato valutato in base alle tendenze relative a produzione, capacità produttiva, utilizzo delle capacità, vendite, quota di mercato e crescita, registrate a livello di tutta l’industria dell’Unione e in base alle tendenze relative a prezzi, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utili sul capitale investito e salari, registrate a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

5.2.   Consumo dell’Unione

(95)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite delle industrie dell’Unione incluse nel campione, ai dati relativi alle vendite degli altri produttori dell’Unione forniti dal denunciante, ai dati relativi al volume delle importazioni sul mercato dell’Unione ottenuti da Eurostat per il periodo dal 2007 al 2009 e alle risposte del questionario per il PI.

 

2007

2008

2009

PI

Consumo dell’Unione (t)

315 143

285 548

186 198

202 019

Indice (2007 = 100)

100

91

59

64

(96)

Durante il periodo considerato il consumo è diminuito del 36 %. Tra il 2007 e il 2009 è diminuito dal 41 %, mentre tra il 2009 e il PI è aumentato leggermente di 5 punti percentuali.

(97)

La crisi economica ha contribuito a una riduzione del consumo dopo il 2008 e gli utilizzatori del prodotto in esame, come le industrie chimiche, dell’automobile, degli elettrodomestici e dell’edilizia, hanno subito un forte calo della domanda dei loro prodotti. Nella seconda metà del PI la situazione del mercato ha iniziato a migliorare leggermente, con un lieve aumento della domanda del prodotto in esame rispetto alla prima metà del PI.

5.3.   Importazioni nell’Unione dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

 

2007

2008

2009

PI

Importazione dall’India (t)

32 754

31 962

18 759

23 792

Indice (2007 = 100)

100

98

57

73

Quota di mercato delle importazioni

10,39 %

11,19 %

10,07 %

11,78 %

Indice (2007 = 100)

100

108

97

113

(98)

Secondo i dati Eurostat per il periodo 2007-2009 e le risposte al questionario sul campionamento per il PI, le importazioni del prodotto in esame dall’India hanno seguito la tendenza al ribasso del consumo dell’UE e sono diminuite del 27 % durante il periodo considerato. Il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il 2009, quando le importazioni sono diminuite di 41 punti percentuali. In seguito, le importazioni sono aumentate di 16 punti percentuali tra il 2009 e il PI.

(99)

Dato che questo calo è inferiore a quello del consumo dell’Unione, la quota di mercato dei produttori indiani è aumentata leggermente, passando dal 10,39 % nel 2007 all’11,78 % nel PI.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

 

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio all’importazione dall’India (EUR/t)

3 504

2 908

2 138

1 971

Indice (2007 = 100)

100

83

61

56

(100)

Il prezzo medio all’importazione del prodotto in esame dall’India è diminuito del 44 % e il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il 2009, quando i prezzi sono diminuiti di 22 punti percentuali. Anche se questo calo ha seguito la tendenza al ribasso dei prezzi delle materie prime, va notato che nel corso del periodo considerato il prezzo all’importazione unitario medio dall’India era notevolmente inferiore al prezzo di vendita unitario medio dell’industria dell’Unione, il che ha causato una forte pressione sui prezzi di vendita dell’Unione.

(101)

Dal confronto tra i prezzi franco fabbrica delle industrie dell’Unione incluse nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti del mercato dell’Unione, e i prezzi cif franco frontiera dell’Unione, praticati dai produttori esportatori dell’India e opportunamente adeguati per tener conto dei costi delle operazioni di scarico e di sdoganamento, è emerso che nel PI la sottoquotazione dei prezzi variava tra il 16,7 % e il 18,2 %.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(102)

In conformità all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori economici attinenti alla situazione dell’industria dal 2007 al PI.

5.4.1.   Dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

 

2007

2008

2009

PI

Volume di produzione (t)

296 576

262 882

159 397

170 557

Indice (2007 = 100)

100

89

54

58

Capacità produttiva (t)

478 174

491 016

486 755

476 764

Indice (2007 = 100)

100

103

102

100

Utilizzo della capacità

62 %

54 %

33 %

36 %

Indice (2007 = 100)

100

86

53

58

(103)

Tra il 2007 e il PI la produzione totale dell’industria dell’Unione è diminuita del 42 %, mentre la capacità produttiva è rimasta stabile, il che si è tradotto in un calo del tasso di utilizzo della capacità di 26 punti percentuali. Il calo di produzione è stato maggiore di quello del consumo dell’Unione, che è diminuito del 36 % nel corso del periodo considerato.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

 

2007

2008

2009

PI

Vendite dell’UE (t)

255 300

230 344

154 602

164 191

Indice (2007 = 100)

100

90

61

64

Quota di mercato (% del consumo dell’Unione)

81 %

81 %

83 %

81 %

Indice (2007 = 100)

100

100

102

100

(104)

Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione è diminuito del 36 % nel corso del periodo considerato e il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il 2009, quando le vendite sono diminuite di 29 punti percentuali. In seguito, le vendite sono aumentate leggermente di 3 punti percentuali tra il 2009 e il PI.

(105)

Nel corso del periodo considerato, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, all’incirca a un livello dell’81 %.

c)   Crescita

(106)

Dato che il consumo dell’Unione e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti entrambi del 36 % nel periodo considerato, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile all’81 %.

d)   Entità del margine di sovvenzione effettivo

(107)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni sovvenzionate dall’India, l’incidenza dei margini di sovvenzione effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerata trascurabile.

5.4.2.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione

a)   Scorte

(108)

L’industria dell’Unione produce prevalentemente su commessa e quindi le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio significativo. L’evoluzione delle scorte è indicata solo a titolo d’informazione. Nella tabella seguente, che si riferisce unicamente alle società incluse il campione, è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2007

2008

2009

PI

Scorte finali (t)

25 315

27 736

24 032

19 730

Indice (2007 = 100)

100

110

95

78

(109)

Il volume delle scorte è diminuito del 22 % durante il periodo considerato, ma in percentuale della produzione le scorte sono aumentate dal 16 % al 19,5 %.

b)   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell’Unione e costi di produzione

 

2007

2008

2009

PI

Prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione (EUR)

4 478

3 615

2 507

2 521

Indice (2007 = 100)

100

81

56

56

Costo unitario di produzione

4 003

3 408

2 900

2 773

Indice (2007 = 100)

100

85

72

69

(110)

I prezzi di vendita unitari medi delle industrie dell’Unione incluse nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione sono diminuiti del 44 % tra il 2007 e il PI e il calo maggiore è avvenuto tra il 2008 e il 2009, quando i prezzi sono diminuiti di 25 punti percentuali. Questo calo è stato però dovuto in parte al calo del costo di produzione unitario del prodotto in esame, diminuito del 31 % nel periodo considerato. Il calo dei costi unitari è stato causato principalmente dal calo dei prezzi delle materie prime. Questo calo è stato modulato lievemente dall’aumento della percentuale dei costi fissi per unità prodotte, dovuto a un minore utilizzo della capacità.

c)   Occupazione, produttività e costo del lavoro

 

2007

2008

2009

PI

Numero di addetti

1 044

1 007

947

885

Indice

100

97

91

85

Produttività (t/addetto)

149

141

97

115

Indice

100

94

65

77

Costo medio del lavoro per addetto

47 686

48 062

47 131

49 972

Indice

100

101

99

105

(111)

Il numero di addetti è diminuito del 15 % nel corso del periodo considerato a causa del ridimensionamento delle attività dell’industria dell’Unione.

(112)

Per quanto riguarda il costo del lavoro per addetto, durante il periodo considerato è leggermente aumentato del 5 %. Si tratta di un incremento naturale, inferiore al tasso di inflazione registrato nello stesso periodo. Va notato inoltre che il costo del lavoro non costituisce una parte significativa del costo totale di produzione delle barre di acciaio inossidabile.

d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

 

2007

2008

2009

PI

Redditività delle vendite UE (% delle vendite nette)

9,5 %

3,5 %

–12,8 %

–7,9 %

Indice

100

37

– 135

–83

Flusso di cassa (EUR)

44 464 193

13 280 433

–12 678 708

–3 063 190

Indice

100

30

–29

–7

Investimenti (1 000 EUR)

18 085 847

15 714 829

4 341 909

4 198 607

Indice (2007 = 100)

100

87

24

23

Utili sul capitale investito

101 %

25 %

–50 %

–33 %

Indice (2007 = 100)

100

25

–49

–32

(113)

La redditività dell’industria dell’Unione è stata calcolata esprimendo i profitti netti al lordo delle imposte realizzati con le vendite del prodotto simile come percentuale del fatturato di queste vendite. Nel periodo considerato la redditività è calata notevolmente e da un profitto superiore al 9 % nel 2007 si è passati a una perdita di quasi l’8 % nel PI. Il maggior calo di profitti, superiore a 16 punti percentuali, è stato registrato tra il 2008 e il 2009.

(114)

Il flusso di cassa netto generato dal prodotto simile è diminuito del 107 % tra il 2007 e il PI.

(115)

Gli investimenti annui nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 77 % nel periodo considerato.

(116)

Gli utili sul capitale investito, espressi come profitti in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, hanno seguito la tendenza negativa della redditività calando di 134 punti percentuali.

(117)

Non vi sono elementi che indicano che l’industria ha avuto una minore capacità di ottenere capitali nel periodo considerato.

5.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(118)

Nel periodo considerato quasi tutti gli indicatori di pregiudizio concernenti l’industria dell’Unione hanno avuto un andamento negativo.

(119)

Il consumo dell’Unione è diminuito del 36 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è calato del 36 % e l’utilizzo delle capacità è diminuito del 42 %. I prezzi di vendita unitari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono diminuiti del 44 %, scendendo a un livello inferiore ai costi. Essi hanno seguito il calo dei prezzi delle importazioni indiane al fine di mantenere un certo volume di vendita e di produzione per coprire i costi fissi.

(120)

La redditività è passata da un profitto del 9,5 % nel 2007 a una perdita di quasi l’8 % nel PI. Nel periodo considerato anche gli investimenti, il flusso di cassa e gli utili sul capitale investito hanno seguito la tendenza negativa, calando rispettivamente del 77 %, del 107 % e di 246 punti percentuali.

(121)

Un solo indicatore, la quota di mercato dell’industria dell’Unione, è rimasto stabile a un livello dell’81 %.

(122)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(123)

A norma dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate dall’India abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che possa essere considerato grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate, i quali avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo, per accertare se l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse stato attribuito alle importazioni sovvenzionate.

6.2.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(124)

Il calo dei prezzi all’importazione del 44 % nel periodo considerato e gli elevati margini di sottoquotazione registrati durante il PI, compresi tra il 16,7 % e il 18,2 %, sono coincisi con il peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(125)

Considerato il livello di sovvenzione degli esportatori che hanno collaborato e il basso livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate, notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, la loro presenza sul mercato dell’Unione ha avuto un ruolo significativo, aggravando ulteriormente la tendenza negativa dei prezzi di vendita sul mercato dell’Unione. Il grave pregiudizio causato all’industria dell’Unione può essere constatato soprattutto nel basso livello dei prezzi di vendita e nel livello drammatico delle perdite finanziarie subite dall’industria.

(126)

I prezzi medi delle importazioni dall’India sono diminuiti sostanzialmente, obbligando l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi per mantenere un certo fatturato e a praticare prezzi inferiori ai costi, per coprire almeno i costi fissi. Di conseguenza, dal 2008 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è peggiorata fortemente.

(127)

In considerazione di quanto precede, si conclude provvisoriamente che le importazioni sovvenzionate dall’India, i cui prezzi sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione nel PI, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, incidendo sulla sua difficile situazione finanziaria e sul deterioramento di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio.

6.3.   Effetto di altri fattori

(128)

Gli altri fattori esaminati nel contesto della causalità sono la crisi economica, l’evoluzione del consumo dell’UE, il costo di produzione, le importazioni dai paesi terzi e l’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione.

6.3.1.   Crisi economica, evoluzione del consumo nell’UE e costi di produzione

(129)

La crisi economica ha contribuito alla contrazione del consumo e alla pressione sui prezzi. Il basso livello della domanda di determinate barre di acciaio inossidabile ha portato a un calo della produzione dell’industria dell’Unione ed ha contribuito in parte al ribasso dei prezzi di vendita.

(130)

In condizioni economiche normali e senza la forte pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni sovvenzionate, l’industria dell’Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell’affrontare il calo dei consumi e il successivo aumento dei costi fissi di produzione dovuto al basso utilizzo delle capacità tra il 2007 e il PI. Le importazioni sovvenzionate hanno però intensificato l’effetto della crisi economica ed hanno impedito le vendite a un prezzo pari o superiore al prezzo di costo tra il 2009 e il PI.

(131)

In base a quanto esposto, il calo della domanda nell’UE dovuto alla crisi economica del settore sembra aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si ritiene tuttavia che questo non annulli il nesso di causalità stabilito con le importazioni sovvenzionate a basso prezzo dall’India.

6.3.2.   Importazioni da altri paesi terzi

 

2007

2008

2009

PI

Importazioni da altri paesi terzi (t)

27 089

23 242

12 837

14 036

Indice

100

86

47

52

Quota di mercato di altri paesi terzi

8,60 %

8,14 %

6,89 %

6,95 %

Indice

100

95

80

81

Prezzo medio delle importazioni

4 820

4 487

3 756

3 501

Indice

100

93

78

73

(132)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie di paesi terzi non oggetto della presente inchiesta è diminuito del 48 % nel periodo considerato. La quota di mercato corrispondente degli altri paesi terzi è diminuita del 19 %.

(133)

I prezzi medi di queste importazioni sono stati superiori a quelli praticati dai produttori esportatori indiani e a quelli dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, si conclude in via provvisoria che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

6.3.3.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione

 

2007

2008

2009

PI

Vendite all’esportazione (t)

10 850

9 158

5 440

6 299

Indice

100

84

50

58

Prezzo di vendita unitario (EUR)

4 452

3 728

2 495

2 388

Indice

100

84

56

54

(134)

Durante il periodo considerato il volume delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione è diminuito del 42 % e il prezzo di vendita unitario del 46 %. Anche se queste esportazioni costituivano solo il 6 % del totale delle vendite nel PI, non può essere escluso che questo andamento abbia avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione. Si ritiene tuttavia che, dato il basso volume delle esportazioni, l’impatto non sia sufficiente ad annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio constatato.

6.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(135)

Dall’inchiesta è emerso che gli altri fattori noti, come le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dell’industria dell’Unione e il calo del consumo, non sono stati una causa determinante del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(136)

La contemporaneità delle importazioni sovvenzionate dall’India e della sottoquotazione constatata, da un lato, e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, dall’altro, induce a concludere che le importazioni sovvenzionate abbiano causato il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(137)

In conformità all’articolo 31 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sulle sovvenzioni pregiudizievoli, esistessero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare non è nell’interesse dell’Unione adottare misure. Sono stati considerati sia l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento sia le conseguenze della decisione di non adottare misure.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(138)

L’industria dell’Unione ha risentito degli effetti delle importazioni sovvenzionate pregiudizievoli del prodotto in esame provenienti dall’India. Si ricorda inoltre che la maggior parte degli indicatori economici dell’industria dell’Unione ha avuto un andamento negativo nel periodo considerato. Tenuto conto della natura del pregiudizio (perdite significative), un ulteriore e sostanziale deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione pare inevitabile se non vengono adottate misure.

(139)

L’istituzione delle misure potrebbe impedire altre distorsioni e ristabilire una concorrenza equa sul mercato.

(140)

Se non saranno adottate misure, i prezzi continueranno a essere inferiori ai costi e gli utili dei produttori dell’Unione peggioreranno ulteriormente, il che creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione, si prevede che la maggior parte dei produttori dell’Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti se non saranno adottate misure.

(141)

Inoltre, dal momento che l’industria dell’Unione è costituita da imprese di grandi e medie dimensioni situate in tutta l’Unione europea, l’istituzione di misure compensative servirà a salvaguardare i posti di lavoro in queste zone.

(142)

Si conclude quindi in via provvisoria che l’istituzione di misure compensative sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli importatori

(143)

Tutti gli importatori noti alla Commissione sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame. Quattro importatori hanno partecipato al campionamento. Tutti questi importatori hanno ricevuto un questionario, ma uno solo ha risposto a tale questionario. Una visita di verifica presso la sede dell’importatore, situata in Germania, è prevista in una fase successiva dell’inchiesta.

(144)

Se saranno istituiti dazi compensativi non può essere escluso che il livello delle importazioni originarie del paese interessato possa diminuire, con conseguenti ripercussioni sulla situazione economica degli importatori. Tuttavia, per quanto riguarda l’effetto sugli importatori, un eventuale aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame ristabilirebbe solo la concorrenza sul mercato dell’Unione e non impedirebbe agli importatori di vendere il prodotto in esame. Inoltre, il fatto che i costi del prodotto in esame costituiscano un’esigua percentuale dei costi totali sostenuti dagli utilizzatori finali faciliterebbe agli importatori il trasferimento di un eventuale aumento dei prezzi sugli acquirenti. Si conclude quindi in via provvisoria che l’istituzione di dazi compensativi non avrebbe probabilmente gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori dell’Unione.

7.4.   Interesse degli utilizzatori

(145)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti citate come utilizzatori nella denuncia. Nessuna delle 22 società ha risposto al questionario.

(146)

Si ricorda che il prodotto in esame è utilizzato per una grande varietà di applicazioni, dall’industria dell’automobile, dai produttori di elettrodomestici, per strumenti medici e di laboratorio, ecc. Tuttavia, nel presente procedimento gli utilizzatori sono società intermedie che producono e forniscono elementi per le applicazioni sopramenzionate. In considerazione di ciò, si prevede che questi utilizzatori potranno trasferire l’aumento dei prezzi causato dall’istituzione dei dazi compensativi interamente o parzialmente sugli utilizzatori finali, considerando che per questi ultimi l’impatto delle misure sarà trascurabile.

(147)

Si conclude quindi in via provvisoria che l’incidenza sui costi risultante dall’istituzione di dazi compensativi per gli utilizzatori non sarebbe rilevante.

7.5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(148)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non adottare dazi compensativi sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India.

8.   PROPOSTA DI MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(149)

Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, si ritiene opportuna l’adozione di misure compensative provvisorie per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(150)

Per stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, senza superare il margine di sovvenzione rilevato.

(151)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un’azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni sovvenzionate dovrebbe basarsi sul margine di profitto medio al lordo delle imposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione dell’anno 2007. Questo è l’ultimo anno prima del PI in cui l’industria dell’Unione è stata in grado di realizzare un margine di profitto normale. Un margine di profitto del 9,5 % del fatturato è stato perciò considerato un margine minimo appropriato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

(152)

Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione, che è stato ottenuto aggiungendo ai costi di produzione il margine di profitto sopramenzionato del 9,5 %.

(153)

L’aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all’importazione medio ponderato dei produttori esportatori dell’India che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando 101), e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nel PI. La differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del valore medio complessivo all’importazione cif.

8.2.   Misure provvisorie

(154)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, sia opportuno adottare misure compensative provvisorie per le importazioni originarie dell’India al livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

(155)

Sulla base di tali considerazioni, le aliquote del dazio compensativo sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono dunque i seguenti:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo

Chandan Steel Ltd

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Gruppo Venus

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Tutte le altre società

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(156)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse riflettono quindi la situazione constatata per queste società durante quest’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dell’India e fabbricati da queste società, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(157)

Le richieste di applicazione delle aliquote del dazio compensativo specificate per le singole società (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione (6) corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare su eventuali cambiamenti delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, con l’aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

9.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(158)

Le suddette conclusioni provvisorie saranno comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere un’audizione. Le osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, in casi giustificati, prima dell’adozione di qualsiasi decisione definitiva. Si precisa inoltre che le conclusioni relative all’istituzione di dazi compensativi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate allo scopo di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, che rientrano attualmente nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89 e sono originarie dell’India.

2.   L’aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Chandan Steel Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,4

AXXX

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,3

AXXX

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra

4,3

AXXX

Società elencate nell’allegato

4,0

AXXX

Tutte le altre società

4,3

AXXX

3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, le parti interessate possono presentare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 17.

(3)  GU C 87 A dell’1.4.2010, pag. 1.

(4)  Le sovvenzioni con un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.

(5)  MEDIA ponderata per il gruppo.

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.


ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione

Codice addizionale TARIC AXXX

Ragione sociale della società

Città

Ambica Steel Ltd

New-Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


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