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Document 32010R0848

    Regolamento (UE) n. 848/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010 , che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

    GU L 253 del 28.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/848/oj

    28.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 253/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 848/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 27 settembre 2010

    che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni impresa che abbia deciso di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, deve informare della propria decisione lo Stato membro interessato entro una data stabilita dallo Stato membro stesso, nei limiti stabiliti dall’articolo in questione.

    (2)

    Per facilitare l’offerta dello zucchero fuori quota sul mercato dell’UE, cosa che consentirebbe alle imprese di rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di stabilire date posteriori entro le quali le imprese devono comunicare la quantità di zucchero eccedente che deve essere riportata.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2010/2011 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2011.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


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