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Document 32010R0565
Council Regulation (EU) No 565/2010 of 29 June 2010 amending Regulation (EU) No 7/2010 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Regolamento (UE) n. 565/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) n. 565/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 163 del 30.6.2010, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1388
30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2010
che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e di evitare perturbazioni del mercato il regolamento (UE) n. 7/2010 (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti nell'ambito di tali contigenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, con riferimento a determinati prodotti, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato. |
(2) |
I volumi contingentali per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2816 e 09.2807 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È opportuno pertanto aumentare tali volumi contingentali. |
(3) |
È opportuno rivedere la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d’ordine 09.2907. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010. |
(5) |
Poiché i contingenti tariffari previsti nel presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:
1) |
sono aggiunte le righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento |
2) |
le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2814, 09.2907, 09.2816 e 09.2807 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO I
Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1)
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
09.2636 |
ex 8411 82 80 |
20 |
Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 % |
1.7.-31.12. |
5 unità |
0 % |
09.2635 |
ex 9001 10 90 |
20 |
Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) |
1.7.-31.12. |
1 150 000 km |
0 % |
ALLEGATO II
Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2)
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
2 200 t |
0 % |
||||
09.2907 |
ex 3824 90 97 |
86 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 t |
0 % |
||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
58 500 t |
0 % |
||||
09.2807 |
ex 3913 90 00 |
86 |
Ialuronato di sodio non sterile |
1.1.-31.12. |
150 000 g |
0 % |