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Document 32010R0246
Commission Regulation (EU) No 246/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EEC) No 989/89 as regards the classification of padded waistcoats in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 246/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CEE) n. 989/89 per quanto riguarda la classificazione dei gilè imbottiti nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 246/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CEE) n. 989/89 per quanto riguarda la classificazione dei gilè imbottiti nella nomenclatura combinata
GU L 77 del 24.3.2010, p. 51–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
24.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/51 |
REGOLAMENTO (UE) N. 246/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2010
che modifica il regolamento (CEE) n. 989/89 per quanto riguarda la classificazione dei gilè imbottiti nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 989/89 della Commissione (2), è relativo ai criteri di classificazione applicabili agli anoraks (incluse le giacche a vento), giubbotti e simili articoli dei codici NC 6101, 6102, 6201 e 6202. |
(2) |
Gli indumenti delle suddette voci si indossano generalmente sopra tutti gli altri indumenti ed assicurano una protezione contro le intemperie (note esplicative del sistema armonizzato delle voci 6101, 6102, 6201 e 6202, primo paragrafo) e, pertanto, gli anoraks (comprese le giacche a vento), i giubbotti e simili articoli, contemplati in dette voci, devono avere le maniche lunghe. Tuttavia, i gilè imbottiti, nonostante siano completamente senza maniche, dovrebbero essere compresi in tali voci perché si indossano sopra tutti gli altri indumenti a fini di protezione contro le intemperie ed a causa della loro imbottitura (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato delle voci 6101, 6102, 6201 e 6202, secondo paragrafo). |
(3) |
Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, per quanto riguarda la classificazione tariffaria dei gilè imbottiti, è pertanto necessario precisare che i gilè imbottiti devono essere classificati nelle voci 6101, 6102, 6201 o 6202 sebbene siano senza maniche. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 989/89. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 989/89 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma tali voci contemplano i gilè imbottiti, nonostante il fatto che siano senza maniche.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 106 del 18.4.1989, pag. 25.