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Document 32010R0108

Regolamento (UE) n. 108/2010 della Commissione, dell' 8 febbraio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

GU L 36 del 9.2.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/108/oj

9.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/4


REGOLAMENTO (UE) N. 108/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (2) ha completato tale quadro giuridico introducendo alcune disposizioni applicative.

(2)

L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 dispone che siano stabilite modalità di applicazione, incluso l'importo massimo del sostegno, per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3).

(3)

L'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di approntare un programma di misure per ciascun bacino idrografico entro il 22 dicembre 2009. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, tali misure devono comprendere misure di base, e segnatamente le misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva e, se necessario, misure supplementari, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che possono consistere in qualsiasi tipo di misura figurante nell'allegato VI, parte B, della direttiva o in altri tipi di misure non figuranti in detto allegato. Le misure volontarie e talune misure obbligatorie possono già beneficiare di un sostegno ai sensi degli articoli 31 e 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005; tuttavia occorre definire le modalità di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2, del medesimo regolamento al fine di disciplinare le altre misure obbligatorie.

(4)

Al fine di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto delle norme di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, destinato a compensare gli svantaggi temporanei subiti dai beneficiari a causa dell'obbligo di conformarsi alle norme dell'Unione in certi settori, da un lato, e le indennità di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento connesse alla direttiva 2000/60/CE, destinate a compensare gli svantaggi permanenti subiti dai beneficiari a causa dell'obbligo di conformarsi ai requisiti specifici per il conseguimento degli obiettivi ambientali della suddetta direttiva, dall'altro, è opportuno prevedere disposizioni che consentano di operare una distinzione sulla base dei tipi di operazione.

(5)

La direttiva 2000/60/CE definisce i principi comuni e istituisce un quadro per l'azione dell'Unione in materia di acque. L'intera normativa dell'Unione sulle acque è coordinata nell'ambito di tale direttiva, che ha abrogato e sostituito diverse direttive sulle acque e i cui «programmi di misure» contengono misure previste da direttive anteriori ancora in vigore, nonché misure supplementari necessarie per il conseguimento degli obiettivi della stessa direttiva 2000/60/CE. Alla luce di quanto precede, poiché taluni requisiti formalmente connessi all'attuazione della direttiva 2000/60/CE derivano di fatto da altri testi legislativi dell'Unione in materia di protezione delle acque, e sono già stati o avrebbero già dovuto essere attuati dagli Stati membri, è opportuno che gli eventuali costi e mancati guadagni attualmente derivanti a motivo dell'applicazione di tali requisiti non siano ammessi a beneficiare della compensazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva 2000/60/CE, l'applicazione delle nuove disposizioni della direttiva deve garantire un livello di protezione almeno pari a quello della normativa vigente dell'Unione. Risulta pertanto opportuno e adeguato escludere dalla compensazione i costi e i mancati guadagni riconducibili ai requisiti connessi all'attuazione della direttiva 2000/60/CE derivanti da altre norme dell'Unione in materia di protezione delle acque, e concedere un sostegno unicamente per i requisiti che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa vigente dell'Unione al momento dell'adozione della suddetta direttiva.

(6)

Inoltre, una parte delle disposizioni legislative connesse all'attuazione della direttiva 2000/60/CE rientra già nel quadro della condizionalità. I beneficiari delle indennità previste all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono già tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti rispettivamente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (4), che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e negli allegati II e III del medesimo regolamento. È quindi opportuno che non sia concessa alcuna compensazione in relazione ai requisiti connessi all'attuazione della direttiva 2000/60/CE che costituiscono anche requisiti di condizionalità.

(7)

Dall'attuazione della direttiva 2000/60/CE possono derivare vincoli di diversa entità per gli agricoltori. Una compensazione permanente dovrebbe essere concessa soltanto in caso di svantaggi gravi.

(8)

È opportuno fissare l'importo massimo del sostegno. È altresì opportuno fissare un importo minimo per il sostegno permanente, che rifletta il principio che soltanto gli svantaggi gravi devono dar luogo a compensazione, e prevedere la possibilità di superare l'importo massimo per tener conto di circostanze particolari, che devono essere giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

1)

dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

1.   Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i tipi di operazioni che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento.

2.   Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 connesso alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per i costi e i mancati guadagni dovuti a svantaggi generati da requisiti specifici:

a)

che sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b)

che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (6);

c)

che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa vigente dell'Unione al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; e

d)

che richiedono cambiamenti rilevanti in relazione al tipo di utilizzo del suolo, e/o limitazioni rilevanti nella pratica agricola, con conseguenti mancati guadagni significativi.

3.   Per quanto riguarda l'importo del sostegno annuo si applicano le seguenti condizioni:

a)

l'importo del sostegno è fissato a partire da un livello minimo di 50 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (nel prosieguo: SAU);

b)

l'importo massimo del sostegno non supera i 200 EUR per ettaro di SAU.

In deroga al primo comma, lettera b):

a)

l'importo massimo iniziale del sostegno per un periodo non superiore a cinque anni non supera i 500 EUR per ettaro di SAU;

b)

gli importi massimi possono essere maggiorati per tener conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

2)

l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(6)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;


ALLEGATO

Il punto 5.3.2.1.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 è sostituito dal seguente:

«5.3.2.1.3   Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali; per ogni obbligo connesso alla direttiva 2000/60/CE, illustrazione dell'obiettivo ambientale (ad es., protezione dei corsi d'acqua dal ruscellamento dei pesticidi) e della correlazione con gli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE (riferimento alla lettera corrispondente dell'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 4);

per le compensazioni connesse alla direttiva 2000/60/CE:

i)

indicazione dei requisiti specifici corrispondenti introdotti dalla direttiva 2000/60/CE in conformità dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE; e

ii)

prove adeguate del fatto che la compensazione prevista non copre i costi e il mancato guadagno dovuti a svantaggi derivanti da altre norme dell'Unione in materia di protezione delle acque o dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;

descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati nella zona in questione dall'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE;

importo dell'aiuto.»


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