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Document 32010R0074

Regolamento (UE) n. 74/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010 , che modifica i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda le condizioni e la forma delle comunicazioni alla Commissione

GU L 23 del 27.1.2010, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/74/oj

27.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/28


REGOLAMENTO (UE) N. 74/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che modifica i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda le condizioni e la forma delle comunicazioni alla Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare comunicazioni. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3)

Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate alla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema d'informazione che consente di gestire elettronicamente i documenti e le procedure.

(4)

Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti della Commissione (CE) n. 2336/2003, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (3), (CE) n. 341/2007, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (4), (CE) n. 1580/2007, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (5) e (CE) n. 376/2008, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(5)

Nei regolamenti (CE) n. 2336/2003 e (CE) n. 1580/2007 è opportuno prescrivere che le notifiche comprendano anche le comunicazioni negative. Inoltre, per motivi di chiarezza, occorre disporre che le comunicazioni relative ai titoli sostitutivi a norma del regolamento (CE) n. 376/2008 rechino altresì un riferimento al numero d'ordine del titolo sostituito. Ai fini di un'efficiente trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni ricevute sui titoli sostitutivi, occorre prescrivere che tali informazioni siano comunicate alla Commissione subito dopo il rilascio del titolo. Sempre per motivi di chiarezza, è necessario precisare le informazioni che devono essere comunicate riguardo ai casi di forza maggiore.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 376/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è così modificato:

1.

all'articolo 3, primo comma, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (7);

b)

fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola;

c)

la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;

d)

il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione;

e)

le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno;

f)

stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto.

2.

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi;

c)

le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi;»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.»;

3.

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (8).

Tutte le comunicazioni comprendono anche quelle negative.

Le comunicazioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a) e b), sono inviate solo su richiesta della Commissione, notificata agli Stati membri attraverso il sistema di informazione all'uopo predisposto.

4.

gli allegati da II a VIII sono soppressi.

Articolo 2

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 341/2007, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le notifiche di cui al presente articolo sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

Articolo 3

L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1.

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.»;

5.

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine, comprese le comunicazioni negative.

I dati di cui al presente paragrafo sono comunicati alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (10).

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 376/2008 è così modificato:

1.

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

In caso di rilascio di titoli sostitutivi o di estratti sostitutivi, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione:

a)

il numero d'ordine dei titoli sostitutivi o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero d'ordine dei titoli o degli estratti sostituiti a norma degli articoli 35 e 36;

b)

la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

2.

all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore da essi riconosciuti, fornendo le seguenti informazioni: la natura del prodotto in questione e il relativo codice NC, l'operazione (importazione o esportazione) di cui trattasi, i quantitativi interessati e, secondo i casi, l'annullamento del titolo o la proroga del periodo di validità del titolo stesso, con indicazione della scadenza.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

3.

alla fine del capo IV è aggiunto il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Le comunicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 37, all'articolo 40, paragrafo 6, e all'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19.

(4)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

(5)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.»;

(8)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3

(9)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3

(10)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3

(11)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3


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