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Document 32010D0811(02)

    Decisione della Commissione, del 10 agosto 2010 , che istituisce un gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti

    GU C 217 del 11.8.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    11.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 217/10


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2010

    che istituisce un gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti

    2010/C 217/08

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla comunicazione della Commissione «L'Internet degli oggetti — Un piano d'azione per l'Europa» (in appresso: «la comunicazione»), è importante istituire a livello europeo un meccanismo che coinvolga le diverse parti interessate incaricate di consigliare la Commissione in merito alla formulazione di una strategia dell'UE da applicare nello svolgimento delle varie azioni elencate nella comunicazione.

    (2)

    È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo dell'Internet degli oggetti e definirne le mansioni e la struttura.

    (3)

    Il gruppo dovrebbe facilitare il dialogo tra le parti interessate.

    (4)

    Il gruppo deve essere costituito da organismi competenti nei settori del diritto, dell'economia e delle tecnologie, che sono pertinenti all'Internet degli oggetti. Tali organismi possono essere associazioni professionali e di settore, enti europei di normalizzazione, partner internazionali, associazioni per la tutela dei consumatori, possono provenire dalla società civile, da organismi di ricerca o dal mondo accademico, oppure ancora possono essere osservatori degli Stati membri e di istituzioni dell'UE interessate, come il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo.

    (5)

    Occorre dettare norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (1).

    (6)

    I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

    (7)

    È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    È istituito il gruppo di esperti sull'Internet degli oggetti (in appresso: «il gruppo») con effetto alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 2

    Missione

    Il gruppo ha il compito di:

    a)

    consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti tecnici, giuridici e organizzativi a livello europeo;

    b)

    favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche e incoraggiare i contributi orali e scritti provenienti da un gruppo di molteplici parti interessate, anche in un contesto internazionale se necessario;

    c)

    contribuire all'elaborazione di una visione comune per la definizione e la diffusione dell'Internet degli oggetti nel quadro dell'Agenda digitale europea, un'iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020.

    Articolo 3

    Consultazione

    1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che ritenga pertinente allo sviluppo dell'Internet degli oggetti in Europa, incoraggiando nel contempo i membri a suggerire ulteriori argomenti di discussione.

    Articolo 4

    Composizione — Nomina

    1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 45.

    2.   Il gruppo sarà costituito da organismi competenti nei settori del diritto, dell'economia e delle tecnologie, che sono pertinenti all'Internet degli oggetti.

    3.   La Commissione seleziona un certo numero di organismi che designano i propri rappresentanti e i relativi supplenti.

    4.   I membri del gruppo restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

    5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.

    6.   I nomi degli organismi sono pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti.

    7.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 5

    Funzionamento

    1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2.   D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto al compito stabilito.

    3.   Il rappresentante della Commissione può invitare, sulla base di esigenze specifiche, esperti esterni con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, per partecipare ai lavori del gruppo o sottogruppo. Il rappresentante della Commissione può inoltre designare come osservatori singoli individui ed enti.

    4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle loro norme di attuazione, nonché delle norme della Commissione sulla sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, la Commissione può adottare qualsiasi provvedimento opportuno.

    5.   La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

    6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

    7.   La Commissione pubblica le informazioni rilevanti relative alle attività svolte dal gruppo nel registro oppure tramite un collegamento, accessibile dal registro, verso un sito web specifico.

    Articolo 6

    Spese di riunione

    1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

    2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione.

    3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

    Articolo 7

    Applicabilità

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2012.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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