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Document 32010D0789

    2010/789/UE: Decisione della Commissione, del 17 novembre 2010 , aiuto di Stato C 1/10 — Belgio concernente l’aiuto destinato a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona [notificata con il numero C(2010) 7263]

    GU L 336 del 21.12.2010, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/789/oj

    21.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/43


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2010

    aiuto di Stato C 1/10 — Belgio concernente l’aiuto destinato a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona

    [notificata con il numero C(2010) 7263]

    (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (2010/789/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

    visto l’accordo sul SEE, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a) (2),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente ai detti articoli (3),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    In seguito a una denuncia presentata il 23 aprile 2007 la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta riguardante presunti aiuti di Stato concessi dal Belgio destinati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona.

    (2)

    Il 2 luglio 2007 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità belghe, chiedendo loro informazioni sulla misura di cui trattasi. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 27 luglio 2007, protocollata il 3 agosto 2007. Il 21 agosto 2007 si è tenuta una riunione tecnica su richiesta delle autorità belghe competenti. In seguito alla riunione, il 4 ottobre 2007 queste ultime hanno fornito un complemento d’informazioni relative al caso di cui trattasi.

    (3)

    Con lettera del 10 settembre 2007 i servizi della Commissione hanno informato il Belgio che il regime di aiuti era stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 56/2007, dato che una parte dei fondi evidentemente era già stata versata.

    (4)

    Una seconda riunione tecnica si è tenuta il 12 ottobre 2007 su richiesta delle autorità belghe competenti.

    (5)

    Con lettera del 25 ottobre 2007 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità belghe di fornire ulteriori informazioni. In difetto di risposta entro il termine fissato, il 21 dicembre 2007 i suddetti servizi hanno inviato una lettera di sollecito alle autorità belghe fissando un nuovo termine per la risposta.

    (6)

    Non avendo ricevuta risposta alla prima lettera di sollecito nel termine fissato, il 4 giugno 2008 i servizi della Commissione hanno inviato una ulteriore lettera di sollecito per richiamare l’attenzione delle autorità belghe sul fatto che, in caso di mancato rispetto del nuovo termine di risposta fissato a quattro settimane, la Commissione avrebbe potuto inviare una ingiunzione a fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (4). Il periodo in questione è scaduto il 4 luglio 2008. Pertanto, il 1o ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha ingiunto alle autorità belghe di trasmettere le informazioni di cui trattasi. Con la suddetta decisione, la Commissione chiedeva alle autorità belghe di trasmetterle, tra l’altro, le schede d’informazione previste al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5) ai fini della valutazione degli aiuti concessi dopo il 31 gennaio 2007.

    (7)

    Le autorità belghe hanno infine risposto con lettera del 27 novembre 2008 ed hanno inviato un complemento di informazioni il 5 dicembre 2008. Tuttavia, esse non hanno fornito le schede d’informazioni chieste nella decisione della Commissione del 1o ottobre 2008.

    (8)

    Il 27 gennaio 2009 la Commissione ha inviato alle autorità belghe una richiesta di complemento d’informazioni. Le autorità belghe hanno risposto a tale richiesta con lettera del 16 marzo 2009, protocollata il 19 marzo 2009.

    (9)

    Con lettera del 14 gennaio 2010 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») riguardo all’aiuto notificato. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2010. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. Non sono pervenute osservazioni da parte di interessati.

    (10)

    Con lettera del 19 febbraio 2010, le autorità belghe hanno chiesto per la risposta complementare un’ulteriore proroga di un mese rispetto al termine fissato dalla lettera della Commissione del 14 gennaio 2010. Con lettera del 5 marzo 2010 la Commissione ha concesso una proroga di un mese per rispondere. Infine, con lettera del 12 marzo 2010 le autorità belghe hanno reagito alla decisione di apertura del procedimento.

    II.   CONTESTO

    II.1.   Decisione della Commissione — Fascicolo NN 48/2003

    (11)

    Nel corso dell’inchiesta della Commissione, è emerso chiaramente che la denuncia riguardava l’attuazione del regime di aiuti approvato dalla Commissione il 26 novembre 2003 nell’ambito del fascicolo dell’aiuto di Stato NN 48/2003 (ex N. 157/2003) intitolato «Gestione della rimozione e della distruzione dei cadaveri di animali generati nelle aziende agricole della Regione vallona». Tale fascicolo riguardava un regime notificato dalle autorità belghe, mediante il quale lo Stato belga aveva concesso, per mezzo di servizi sovvenzionati, un aiuto alle aziende agricole che copriva tutti i costi legati alla rimozione, all’ammasso, alla trasformazione e alla distruzione dei capi morti.

    (12)

    Ai fini dell’adozione della decisione di liquidazione e nella prospettiva dell’entrata in vigore imminente degli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato legati ai test TSE in vigore, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli (in prosieguo: «gli orientamenti TSE») (6) il 1o gennaio 2004, le autorità belghe si erano impegnate a modificare il regime in questione. Tali modifiche erano necessarie per rispettare le condizioni degli orientamenti TSE, e più in particolare il punto 29. Conformemente a tale punto gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi di distruzione delle carcasse. Il regime belga, come notificato, non era conforme a tale disposizione, poiché prevedeva che l’aiuto coprisse il 100 % dei costi connessi alla distruzione delle carcasse.

    (13)

    In seguito alle considerazioni menzionate ai considerandi 11 e 12 le autorità belghe si erano impegnate (cfr. considerandi 33 e 34 della decisione della Commissione relativa al fascicolo NN 48/2003) a modificare di conseguenza il regime di aiuti in modo tale che dal 1o gennaio 2004, gli aiuti previsti per coprire i costi connessi alla distruzione delle carcasse non rappresentassero più del 75 % delle spese effettuate, invece del 100 %. Le autorità belghe si erano inoltre impegnate a far pervenire alla Commissione, entro metà dicembre 2003, gli elementi a riprova del fatto che le modifiche necessarie erano state apportate nel regime di aiuti.

    (14)

    In base a tali impegni, la Commissione ha approvato il suddetto regime per un quinquennio a partire dal 31 gennaio 2002. Tale termine è quindi scaduto il 31 gennaio 2007.

    II.2.   Denuncia

    (15)

    Il 23 aprile 2007 la Commissione ha ricevuto una denuncia nella quale si affermava che le autorità belghe avevano violato gli orientamenti TSE, continuando a concedere un aiuto che poteva arrivare fino al 100 % sia per la rimozione dei capi morti che per la distruzione delle carcasse.

    III.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

    (16)

    Il regime di aiuti in questione riguarda una misura regionale diretta a coprire integralmente i costi delle prestazioni di servizi connessi alla rimozione, al trasporto, all’ammasso, alla trasformazione e alla distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona.

    (17)

    L’organizzazione e la gestione dell’eliminazione delle carcasse trovate nelle suddette aziende sono state realizzate mediante l’attribuzione da parte delle autorità regionali di un appalto pubblico di servizi. In seguito a una gara d’appalto generale avviata a livello dell’Unione europea con un bando d’appalto pubblico di servizi (7), tale appalto è stato attribuito il 31 gennaio 2002 alla società SA. RENDAC-UDES. Il contratto in questione era ripartito in tre partite distinte che corrispondono ai vari servizi da fornire, vale a dire:

    la raccolta di carcasse di capi trovate nelle aziende agricole e il relativo trasporto verso un’unità di trasformazione, nel caso mediante un centro di raggruppamento o un impianto di ammasso intermediario,

    la trasformazione delle suddette carcasse, considerate integralmente come materiali con rischi specificati e il trasporto dei rifiuti che derivano dalla trasformazione destinate a un’unità di distruzione termica, e

    la distruzione totale dei rifiuti che derivano da tale trattamento all’interno degli impianti ad hoc.

    (18)

    La società SA RENDAC-UDES è stata l’unica a presentare un’offerta nell’ambito del suddetto bando di gara, e ciò per tutte e tre le partite. Pertanto, il 31 gennaio 2002 l’appalto è stato aggiudicato per un quinquennio a tale società. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità belghe, il contratto è stato prorogato almeno quattro volte: fino al 31 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2008, fino al 30 giugno 2009 e infine fino alla futura attuazione del nuovo appalto pubblico, che, secondo le autorità belghe, dovrebbe essere operativo entro il terzo trimestre 2010.

    (19)

    Il regime di aiuti in questione prevede la concessione di un aiuto alle aziende agricole. Le autorità belghe hanno confermato che benché venga concesso direttamente alla società SA RENDAC-UDEC in qualità di prestatore di servizi, per i costi dei servizi forniti alle aziende agricole, l’aiuto spettava integralmente agli agricoltori per coprire tutti i costi connessi alle diverse operazioni di raccolta, di trasporto, di ammasso, di trasformazione e di distruzione che sarebbero a loro carico senza il regime di aiuti. Le autorità belghe hanno inoltre assicurato che gli importi direttamente pagati alla società SA RENDAC-UDES come contropartita dei servizi forniti alle aziende agricole corrispondevano integralmente e unicamente ai prezzi del contratto di appalto dei servizi eseguiti.

    (20)

    L’Ufficio vallone dei rifiuti all’interno del ministero regionale dell’ambiente si era incaricato di pagare le fatture emesse dalla SA RENDAC-UDES, in parte su base forfettaria e in parte sulla base dei listini prezzi.

    (21)

    Nell’ambito dell’esame del fascicolo NN 48/2003, le autorità belghe hanno confermato che il regime riguarda soltanto i capi morti nelle aziende agricole della Regione vallona e non concerne le carcasse di capi trovate nei mercati di bestiame o nei macelli.

    IV.   DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 13 GENNAIO 2010

    (22)

    Nella decisione del 13 gennaio 2010 di apertura del procedimento di esame, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità del regime di aiuti con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea. Più precisamente, la Commissione ha concluso che le misure del regime di aiuti in questione, dirette a coprire più del 75 % dei costi di distruzione le carcasse, possono essere considerate incompatibili con il mercato interno in base agli orientamenti TSE e agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in prosieguo: «gli orientamenti 2007-2013») (8).

    (23)

    Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione ha approvato il regime di aiuti fino al 31 gennaio 2007 in base agli impegni delle autorità belghe, che dovevano modificare il regime al fine di rispettare le condizioni stabilite dagli orientamenti TSE a partire dal 1o gennaio 2004, e siccome tali impegni non sono stati rispettati dalle suddette autorità, la Commissione ha concluso che l’aiuto che mira a coprire più del 75 % dei costi di distruzione delle carcasse è stato concesso in maniera abusiva.

    (24)

    Di conseguenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, in combinato disposto con l’articolo 16 dello stesso regolamento relativo all’attuazione abusiva degli aiuti, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale e ha invitato il Belgio a presentare osservazioni.

    V.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

    (25)

    Nella risposta del 12 marzo 2010 il Belgio ha informato la Commissione che avrebbe adottato le disposizioni prescritte per attuare un nuovo appalto pubblico di servizi. Secondo le autorità belghe, il capitolato d’oneri speciale che disciplina il futuro appalto pubblico di servizi, doveva essere finalizzato entro il 15 aprile 2010 e avrebbe dovuto essere operativo per il terzo trimestre 2010. Nel frattempo, le autorità belghe hanno sostenuto che l’appalto pubblico di servizi aggiudicato il 31 gennaio 2002 è stato prorogato con una clausola aggiuntiva alle stesse condizioni di quelle vigenti in occasione della sua aggiudicazione del 31 gennaio 2002.

    (26)

    Inoltre, le autorità belghe hanno sostenuto che: i) la Regione vallona chiederà l’applicazione del principio de minimis per regolarizzare la situazione degli agricoltori per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 30 giugno 2008, e ii) e che al massimo entro tre mesi provvederà al recupero presso ciascuna azienda agricola di un importo pari al 25 % dei costi di trasformazione e di distruzione dei capi morti, calcolati per il periodo dal 1o luglio 2008 alla data di entrata in vigore del successivo appalto pubblico.

    (27)

    Infine, le autorità belghe hanno informato la Commissione che avrebbero preteso il recupero degli importi degli aiuti de minimis in base al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura (9) superiori a 3 000 EUR per un periodo di 3 anni. Le autorità belghe hanno inoltre fatto presente che l’importo massimo ammissibile di 3 000 EUR sarebbe stato superato da 58 agricoltori.

    VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

    VI.1.   Sussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

    (28)

    A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (29)

    Tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie per quanto riguarda gli aiuti a favore delle aziende agricole. L’aiuto in questione è concesso dalle autorità della Regione vallona e conferisce un vantaggio alle aziende agricole della Regione vallona eliminando i costi connessi alla rimozione e alla distruzione delle carcasse che essi avrebbero dovuto sostenere in circostanze normali.

    (30)

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il semplice fatto che la competitività di un’impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza (10).

    (31)

    Si deve dunque ritenere che l’aiuto a un’impresa incida sugli scambi tra Stati membri qualora l’impresa operi su un mercato aperto agli scambi commerciali in seno all’Unione europea (11). Nel settore di cui trattasi gli scambi in seno all’Unione europea sono di entità rilevante. Pertanto, la misura può incidere sugli scambi tra Stati membri.

    (32)

    Ciò premesso, è pacifico che le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte, fatta eccezione per gli aiuti che rientrano nell’ambito d’applicazione della normativa de minimis.

    VI.1.1.   Normativa sugli aiuti de minimis

    (33)

    Le autorità belghe hanno ribadito più volte che avrebbero applicato le norme de minimis applicabili nel settore agricolo. I regolamenti applicabili nel periodo di concessione dell’aiuto, sono i regolamenti (CE) n. 1860/2004 e il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (12), che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

    (34)

    Gli aiuti che soddisfacessero le condizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1860/2004 o del regolamento (CE) n. 1535/2007 sono considerati come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

    (35)

    Tuttavia, occorre precisare che ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1535/2007, gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa dell’Unione europea. Tale disposizione si applica nel caso di specie: non si può avere un cumulo degli aiuti de minimis (che rappresenterebbe il 25 % dei costi connessi alla distruzione delle carcasse che devono essere sostenute dalle aziende agricole) con il residuo 75 % che, conformemente alla normativa dell’Unione europea [punto 133 degli orientamenti 2007-2013 in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (13) si possono considerare compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

    (36)

    Peraltro, secondo il regime di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 risulta che siffatto cumulo tra l’aiuto de minimis e gli importi che rappresentano il 75 % dei costi connessi alla distruzione delle carcasse non era escluso. Ciò si può dedurre dal considerando 7 del regolamento (CE) n. 1860/2004, in base al quale «La norma de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.» Le condizioni d’applicazione del regolamento e in particolare la soglia massima d’aiuto di 3 000 EUR devono essere rispettate, cosicché qualsiasi aiuto che superi la soglia di 3 000 EUR non possa beneficiare del regolamento (CE) n. 1860/2004 e ciò per quanto riguarda l’importo complessivo dell’aiuto. In base all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007, tale cumulo sarebbe possibile entro sei mesi dall’entrata in vigore del suddetto regolamento, vale a dire fino al 30 giugno 2008. Dopo tale data si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007.

    VI.2.   Legittimità dell’aiuto

    (37)

    Il regime di aiuti, approvato dalla Commissione con il numero di fascicolo NN 48/2003, è stato notificato e approvato per il periodo tra il 31 gennaio 2003 e il 31 gennaio 2007. La Commissione constata tuttavia che il Belgio ha continuato ad applicare il regime di aiuti dopo il 1oo febbraio 2007 senza averlo notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, il regime di aiuti è divenuto un aiuto di Stato illegittimo dal 1o febbraio 2007.

    VI.3.   Compatibilità dell’aiuto

    (38)

    L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (39)

    Il regime di aiuti in questione riguarda la concessione di un aiuto, sotto forma di servizi sovvenzionati, che ha l’obiettivo di coprire interamente i costi delle prestazioni di servizi connessi alla rimozione, al trasporto, all’ammasso, alla trasformazione e alla distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona.

    (40)

    Per quanto riguarda il periodo tra il 31 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003, la decisione della Commissione adottata per il fascicolo NN 48/2003 ha stabilito che il regime poteva beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Tuttavia, come chiarito in precedenza, per il periodo successivo al 1o gennaio 2004, le autorità belghe si erano impegnate a modificare il regime di aiuti di Stato notificato per renderlo conforme agli orientamenti TSE come applicabili a partire dal 1o gennaio 2004. In particolare, le autorità belghe dovevano fare in modo che l’aiuto coprisse soltanto il 75 % dei costi di distruzione delle carcasse (i residui costi sono a carico dell’agricoltore) e far pervenire alla Commissione, entro metà dicembre del 2003, gli elementi a riprova del fatto che erano state apportate le necessarie modifiche al regime di aiuti.

    (41)

    Tale requisito era imposto dagli orientamenti TSE, che costituivano la normativa applicabile in quel momento. Il punto 29 degli orientamenti TSE così disponeva:

    «29.

    A decorrere dal 1o gennaio 2004 gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione dei capi morti che devono essere smaltiti e del 75 % dei costi di distruzione di tali carcasse; […]»;

    (42)

    I punti 30 e 31 degli orientamenti TSE prevedevano eccezioni alla regola in base alla quale gli aiuti potevano coprire soltanto i costi di distruzione dei capi morti fino al 75 %:

    «30.

    In alternativa, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, purché tali prelievi e contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso.

    31.

    Gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura del 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, ove esista l’obbligo di eseguire test TSE sui capi morti in questione.»

    (43)

    Occorre sottolineare che, nell’ambito dell’esame del fascicolo NN 48/2003, le autorità belghe non hanno mai sostenuto che si potesse applicare una delle eccezioni.

    (44)

    Gli orientamenti TSE sono stati aboliti il 1o gennaio 2007, come previsto dal punto 194, lettera c), degli orientamenti 2007-2013. Conformemente al punto 134 degli orientamenti 2007-2013, la Commissione dichiara gli aiuti di Stato per i test TSE e i capi morti compatibili con il disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    (45)

    L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 non modifica il merito per quanto riguarda la valutazione dell’aiuto concesso per la rimozione e la distruzione dei capi morti. Come nel caso degli orientamenti TSE, il regolamento stabilisce all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), che gli aiuti che possono ammontare al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse sono considerati compatibili con il mercato interno. Le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere e) e f), riportano a loro volta la possibilità di derogare rispetto al massimale del 75 % per raggiungere un tasso di aiuto del 100 % nei seguenti casi: i) quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso; oppure ii) quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE sui suddetti capi.

    (46)

    Poiché la nuova normativa [orientamenti 2007-2013 e il regolamento (CE) n. 1857/2006] non ha modificato la situazione nel merito in relazione alla precedente normativa (gli orientamenti TSE), la valutazione del fascicolo per quanto riguarda le norme dell’Unione europea applicabili dovrebbe essere la stessa per l’intero periodo in questione (cioè dal 1o gennaio 2004 fino ad oggi).

    (47)

    Come già sottolineato, le autorità belghe si erano impegnate nell’ambito dell’esame del fascicolo NN 48/2003, a modificare il proprio regime di aiuti in modo che gli aiuti previsti per coprire i costi per la distruzione del carcasse non superassero il 75 % dei suddetti costi a partire dal 1o gennaio 2004. Tuttavia, nel corso dell’esame del caso di specie, le autorità belghe non hanno confutato che il regime di aiuti di Stato non era stato modificato come esse si erano impegnate a fare.

    (48)

    Inoltre, le autorità belghe hanno ribadito più volte nell’ambito della presente vertenza (ad esempio, con lettera del 27 novembre 2008) che in realtà la seconda delle eccezioni menzionate al considerando 42 può essere applicata e che l’aiuto può coprire fino al 100 % dei costi per la distruzione delle carcasse. Esse ritengono che l’eccezione sia giustificata dal fatto che fosse obbligatorio realizzare test TSE su tutti i capi morti [punto 31 degli orientamenti TSE e articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Tuttavia il Belgio non ha fornito elementi probatori a supporto di tali argomentazioni.

    (49)

    Il Belgio, come argomento principale a sostegno della sua affermazione, fa presente di essere obbligato a realizzare tali test, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14). Questa tesi però non può essere accolta. Infatti, in applicazione del suddetto regolamento, le autorità valloni sono obbligate a realizzare test TSE sui capi morti con le seguenti modalità:

    tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2008, su tutti bovini che hanno più di 24 mesi morti nell’azienda agricola, e

    a partire dal 1o gennaio 2009, su tutti i bovini con più di 48 mesi morti nell’azienda agricola. Tuttavia, uno Stato membro può decidere di continuare ad eseguire i test su bovini più giovani, tra i 24 e i 48 mesi.

    (50)

    Di conseguenza, l’obbligo di eseguire test si applica soltanto agli animali di una certa età (24 mesi per il periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2008 e 48 mesi dopo tale data) ed è ancor più rilevante il fatto che tale obbligo si applica soltanto ai bovini. Gli animali di altre specie morti nell’azienda agricola (suini, equini, pollame, ecc.) non devono essere necessariamente sottoposti a test TSE. Emerge dalle informazioni fornite dalle autorità belghe (lettera del 27 novembre 2008) che il numero di carcasse che potrebbero eventualmente essere interessate da tale esenzione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, rappresenta meno del 20-25 % dei costi totali impegnati per quanto riguarda i capi morti trattati nell’ambito del contratto di servizi. Di conseguenza, soltanto gli aiuti relativi ai costi strettamente connessi all’obbligo di effettuare test TSE come quello previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 possono essere dichiarati compatibili, purché tali costi possano essere quantificati in modo preciso.

    (51)

    La Commissione constata inoltre che la prima eccezione che permette ai costi di rimozione e di distruzione delle carcasse di essere coperti fino al 100 % mediante prelievi e contributi obbligatori nel settore della carne non è applicabile nel caso di specie. Le autorità belghe non hanno mai invocato l’applicabilità della suddetta eccezione né prodotto alcun elemento a tal proposito.

    (52)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le misure del regime di aiuti in questione, che mira a coprire più del 75 % dei costi di distruzione delle carcasse non sono compatibili con il mercato interno in base agli orientamenti TSE o degli orientamenti 2007-2013, ad eccezione dei costi direttamente connessi al trattamento delle carcasse degli animali per i quali esiste l’obbligo di effettuare test TSE.

    (53)

    Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione ha approvato il regime di aiuti fino al 31 gennaio 2007, in base agli impegni delle autorità belghe, che dovevano modificare il regime per rispettare le condizioni stabilite dagli orientamenti TSE a partire dal 1o gennaio 2004, e poiché tali impegni non sono stati rispettati dalle suddette autorità, la Commissione ne ha tratto la conclusione che l’aiuto diretto a coprire oltre il 75 % dei costi di distruzione delle carcasse è stato concesso in maniera abusiva, almeno per quanto riguarda gli aiuti che non sono destinati a compensare l’obbligo di effettuare test TSE.

    (54)

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, quando un aiuto di Stato accordato illegalmente è incompatibile con il mercato interno, esso deve essere recuperato presso i beneficiari. L’obiettivo è raggiunto quando l’aiuto in questione, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, viene restituito dal beneficiario o, in altri termini, dalle aziende che ne hanno effettivamente beneficiato.

    (55)

    La presente decisione dev’essere eseguita immediatamente, in particolare per quanto riguarda il recupero di tutti gli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime d’aiuto, ad eccezione di quelli accordati a progetti specifici che, al momento della concessione degli aiuti, soddisfacevano tutte le condizioni fissate nel regolamento de minimis o di esenzione applicabile ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (15) o in un regime di aiuti approvato dalla Commissione.

    VII.   CONCLUSIONI

    (56)

    La Commissione constata che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto in oggetto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Poiché l’aiuto è incompatibile col mercato interno, il Belgio deve porvi fine e deve recuperare gli importi già concessi illegalmente presso i beneficiari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il regime di aiuti eseguito dal Belgio a favore degli agricoltori della Regione vallona destinato a coprire i costi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti nelle aziende agricole situate nella Regione vallona è parzialmente incompatibile con il mercato interno.

    2.   Soltanto la parte dell’aiuto che mira strettamente a compensare l’obbligo per gli agricoltori di effettuare test TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 è compatibile con il mercato interno, purché si possano quantificare i costi in modo preciso.

    Articolo 2

    Il Belgio è tenuto a porre termine al regime di aiuti di cui all’articolo 1.

    Articolo 3

    Gli importi concessi a titolo del regime di aiuti di cui all’articolo 1 della presente decisione non costituiscono un aiuto se ai sensi del trattato, al momento della loro concessione, essi soddisfacevano le condizioni fissate dal regolamento adottato in virtù dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabile in quel momento.

    Articolo 4

    Gli aiuti individuali concessi a titolo del regime di cui all’articolo 1 della presente decisione che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni fissate da un regolamento adottato in virtù dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima applicata per questo tipo di aiuti.

    Articolo 5

    1.   Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 3 e l’articolo 4, il Belgio adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 e già illegittimamente messo a loro disposizione.

    2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, purché permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi calcolati a partire dalla data in cui è stato messo a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 6

    Il Belgio comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

    Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, così come informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

    Articolo 7

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

    Per la Commissione

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In questi due casi, le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti effettuati agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono eventualmente come fatti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  GU C 191 del 15.7.2010, pag. 12.

    (4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (5)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

    (6)  GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.

    (7)  GU S 156 del 16.8.2001.

    (8)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

    (9)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

    (10)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1980, pag. 2671.

    (11)  Cfr. in particolare sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1988, pag. 4067.

    (12)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

    (13)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

    (14)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (15)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.


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