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Document 32010D0367

2010/367/: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2010 , sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici [notificata con il numero C(2010) 4190] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 166 del 1.7.2010, p. 22–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0689 vedi 32021R0881 art. 1

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/367/oj

1.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

sull’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

[notificata con il numero C(2010) 4190]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/367/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell’influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce misure di lotta contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e di influenza aviaria a bassa patogenicità provocati nel pollame e nei volatili in cattività dai virus dei sottotipi H5 e H7 (LPAI), secondo le definizioni della medesima direttiva. La direttiva 2005/94/CE stabilisce anche talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dei virus dell’influenza aviaria.

(3)

La direttiva 2005/94/CE dispone che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza obbligatori. I suddetti programmi di sorveglianza sono intesi ad identificare la presenza dei virus LPAI nel pollame, in particolare nelle specie degli uccelli acquatici, prima che si diffondano nella popolazione di pollame, affinché si possano adottare misure di controllo atte ad evitare la mutazione del virus LPAI in un virus HPAI, che può avere conseguenze disastrose.

(4)

La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre programmi di sorveglianza nei volatili selvatici destinati a contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo attuale rappresentato dai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari dei volatili.

(5)

La decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE (3) era stata adottata al fine di stabilire orientamenti per l’attuazione di tali programmi di sorveglianza.

(6)

Dall’adozione della suddetta decisione, l’esperienza acquisita dagli Stati membri nella realizzazione dei programmi di sorveglianza e i progressi delle conoscenze scientifiche nonché le conclusioni della ricerca segnalano che determinate specie di pollame e determinate categorie di produzione avicola presentano rischi di contagio da parte dei virus dell’influenza aviaria più elevati rispetto ad altre, tenuto conto anche dell’ubicazione dell’azienda e di altri fattori di rischio.

(7)

Il pericolo di introduzione del virus HPAI del sottotipo H5N1 dal Sudest asiatico in Europa con la diffusione verso ovest nel 2005 è stato all’origine dell’adozione di misure aggiuntive sulla preparazione all’emergenza e la rilevazione tempestiva di tale tipo di virus nel pollame e nei volatili selvatici.

(8)

La decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici (4) prevede che gli Stati membri notifichino alle autorità competenti qualsiasi mortalità anomala o focolai importanti della malattia nei volatili selvatici, in particolare negli uccelli acquatici selvatici. Devono inoltre essere eseguiti campionamenti ed analisi di laboratorio per l’identificazione del virus dell’influenza aviaria.

(9)

I requisiti della decisione 2005/731/CE vanno inclusi nella presente decisione.

(10)

Tra il 2006 e il 2009 sono stati campionati e sottoposti ad analisi per l’identificazione dell’influenza aviaria più di 350 000 volatili selvatici. In media, la sorveglianza negli Stati membri è stata effettuata al 75 % mediante campionamento di volatili vivi e al 25 % mediante campionamento di volatili malati o morti.

(11)

Più di 1 000 volatili morti o malati e sottoposti ad analisi sono risultati positivi al test per l’HPAI del sottotipo H5N1, mentre solo cinque volatili campionati vivi sono risultati positivi per tale virus nel suddetto periodo di quattro anni. I sottotipi LPAI sono stati quasi esclusivamente isolati da campioni di animali vivi.

(12)

Le conclusioni delle relazioni annuali sulla sorveglianza dell’influenza aviaria (5) nell’Unione redatte dal laboratorio di riferimento UE (LRUE) per l’influenza aviaria, i pareri scientifici dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (6), (7), (8) e i lavori della task force per la sorveglianza delle malattie degli animali (TFADS), di recente costituzione, hanno sottolineato la necessità di introdurre determinate modifiche nell’attuale strategia di sorveglianza nel pollame e nei volatili selvatici per promuovere maggiormente l’approccio basato sui rischi, ritenuto la strategia di sorveglianza più adatta ad informare le autorità competenti per la prevenzione della malattia e più adeguata a fini di controllo per la protezione delle aziende avicole e degli allevamenti di altri volatili.

(13)

La sorveglianza basata sui rischi deve completare i sistemi di individuazione precoce del contagio con l’influenza aviaria nel pollame di cui all’articolo 2 della decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (9) nonché al capitolo II, paragrafo 2, dell’allegato alla decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (10).

(14)

Gli orientamenti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici di cui alla decisione 2007/268/CE vanno pertanto riveduti alla luce dell’esperienza e delle conoscenze scientifiche acquisite e sostituiti dagli orientamenti stabiliti dalla presente decisione.

(15)

Per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, il campionamento e le analisi di laboratorio vanno effettuati secondo le procedure della decisione 2006/437/CE, salvo altrimenti disposto.

(16)

Per motivi di coerenza della legislazione dell’Unione, quando si attuano programmi di sorveglianza dei volatili selvatici, va tenuto pienamente conto delle prescrizioni della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (11), in particolare per quanto riguarda lo schema della sorveglianza e le procedure di campionamento di cui all’allegato II, parte 1, punti 2 e 3, della presente decisione.

(17)

È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità competenti concludano gli accordi adeguati con le organizzazioni per l’osservazione e l’inanellamento degli uccelli selvatici, con le organizzazioni di cacciatori ed altre organizzazioni pertinenti, al fine di accertarsi che dette organizzazioni siano tenute a notificare alle autorità competenti il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o focolai importanti della malattia negli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici.

Articolo 2

1.   Immediatamente dopo il ricevimento della notifica di cui all’articolo 1 da parte dell’autorità competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall’influenza aviaria, gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga:

a)

la raccolta di adeguati campioni da volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili morti;

b)

l’analisi di laboratorio di tali campioni per l’individuazione del virus dell’influenza aviaria.

2.   Le procedure di campionamento e di analisi vanno seguite in conformità dei capitoli da II a VIII del manuale diagnostico per l’influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione senza indugio qualora le analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), abbiano esito positivo per il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Articolo 3

I programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare gli orientamenti contenuti negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 4

Ferme restando le prescrizioni della legislazione dell’Unione, l’autorità competente deve garantire che tutti i risultati, positivi e negativi, dei test sierologici e virologici per l’individuazione dell’influenza aviaria effettuati nell’ambito dei programmi di sorveglianza per il pollame e per gli uccelli selvatici siano riferiti alla Commissione con scadenza semestrale. I risultati vanno trasmessi attraverso il sistema on line della Commissione entro il 31 luglio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1o gennaio al 30 giugno) ed entro il 31 gennaio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1o luglio al 31 dicembre).

Articolo 5

Le decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE sono abrogate.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

(4)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

(5)  Sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/eu_resp_surveillance_en.htm

(6)  The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Parere scientifico sull’influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

(7)  The EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (Parere scientifico sulla salute degli animali e su aspetti del benessere degli animali connessi all’influenza aviaria e sui rischi di introduzione di tale malattia nelle aziende avicole dell’UE).

(8)  The EFSA Journal (2006) 357, pagg. 1-46, Opinion on Migratory birds and their possible role in the spread of highly pathogenic Avian Influenza (Parere scientifico relativo agli uccelli migratori e al loro possibile ruolo nella diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità).

(9)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

(10)  GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

(11)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.


ALLEGATO I

Orientamenti per l’attuazione di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame

1.   Obiettivi dei programmi di sorveglianza

Gli obiettivi dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame consistono nell’informare l’autorità competente della presenza del virus dell’influenza aviaria a fini di controllo della malattia secondo quanto prescritto dalla direttiva 2005/94/CE, con una rilevazione annuale e una sorveglianza attiva volta a rilevare:

a)

virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 nei gallinacei (polli, tacchini, faraone, fagiani, pernici e quaglie) e nei ratiti, integrando altri sistemi di individuazione precoce esistenti;

b)

virus della LPAI, sottotipi H5 e H7 e virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli acquatici domestici (anatre, oche e germani reali per la fornitura di selvaggina da ripopolamento).

2.   Schema della sorveglianza

Il campionamento e i test sierologici nelle aziende avicole possono essere effettuati per rilevare la presenza di anticorpi contro l’influenza aviaria, come definito nella direttiva 2005/94/CE.

Questa sorveglianza attiva integra i sistemi di individuazione precoce già attuati negli Stati membri, previsti dalla decisione 2005/734/CE e dal capitolo II del manuale diagnostico per l’influenza aviaria approvato dalla decisione 2006/437/CE («il manuale diagnostico»), soprattutto quelli applicati nelle aziende avicole ritenute a rischio più elevato di introduzione dell’influenza aviaria.

Esistono due metodi principali di sorveglianza della malattia, riconosciuti a livello internazionale: a) sorveglianza basata sui rischi; e b) sorveglianza basata sul campionamento rappresentativo.

2.1.   Sorveglianza basata sui rischi (SBR)

La SBR deve essere il metodo privilegiato per attuare una sorveglianza dell’influenza aviaria mirata, con un utilizzo efficiente delle risorse.

Gli Stati membri che optano per tale metodo indicano gli scenari di rischio pertinenti per l’infezione negli allevamenti di pollame ed il quadro di campionamento per le aziende avicole ritenute a rischio più elevato di contagio da parte dell’influenza aviaria.

I criteri e i fattori di rischio elencati nel punto 4.1 non sono esaurienti, ma danno un’indicazione del modo in cui orientare il campionamento e l’analisi delle specie di pollame e delle categorie di produzione avicola nei vari sistemi di allevamento. A seconda della situazione sanitaria dei singoli animali nello Stato membro in questione, la ponderazione dei criteri e dei fattori può essere diversa.

2.2.   Sorveglianza basata sul campionamento rappresentativo

Se uno Stato membro non è in grado di svolgere una valutazione degli scenari di rischio d’infezione degli allevamenti di pollame del proprio territorio che sia sufficientemente fondata sulle prove, attua un sistema di sorveglianza basato su un sistema di campionamento rappresentativo. Il numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento deve corrispondere alle cifre delle tabelle 1 e 2, a seconda delle specie di pollame.

Il campionamento per gli esami sierologici per l’influenza aviaria deve essere stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell’intero Stato membro.

3.   Popolazioni bersaglio

Nel programma di sorveglianza va incluso il campionamento delle seguenti specie di pollame e delle seguenti categorie di produzione:

a)

galline ovaiole;

b)

galline ovaiole free range;

c)

polli riproduttori;

d)

tacchini riproduttori;

e)

anatre riproduttori;

f)

oche riproduttori;

g)

tacchini da ingrasso;

h)

anatre da ingrasso;

i)

oche da ingrasso;

j)

selvaggina di penna di allevamento (gallinacei), soprattutto uccelli adulti e riproduttori;

k)

selvaggina di penna di allevamento (acquatici);

l)

ratiti.

Tuttavia, nelle circostanze eccezionali seguenti specificate qui di seguito possono essere incluse anche le categorie di pollame seguenti:

m)

polli da carne, ma solo se: i) sono tenuti in quantità significative in sistemi di produzione free range; e ii) sono ritenuti a rischio più elevato di contagio con l’influenza aviaria;

n)

animali da cortile: generalmente svolgono un ruolo secondario nella circolazione e nella diffusione del virus e introdurli nel campionamento richiede molte risorse; tuttavia, in determinati Stati membri gli animali da cortile possono presentare rischi più elevati di influenza aviaria a causa della loro presenza in quantitativi significativi, della loro prossimità ad allevamenti avicoli commerciali, della loro partecipazione agli scambi locali/regionali e di altri criteri e fattori di rischio elencati nel punto 4.1, in particolare per quanto riguarda la composizione delle specie.

Tuttavia, se viene fornita una solida motivazione in merito al livello di rischio per una determinata categoria di produzione di pollame (ad esempio i polli riproduttori tenuti in ottime condizioni di biosicurezza), detta categoria può essere esclusa dal campionamento.

4.   Metodo della sorveglianza basata sui rischi (SBR)

La scelta della SBR deve essere effettuata in base ad una valutazione a livello dello Stato membro, che consideri almeno i seguenti criteri e fattori di rischio:

4.1.   Criteri e fattori di rischio

4.1.1.   Criteri e fattori di rischio per l’introduzione del virus nelle aziende avicole dovuta ad esposizione diretta o indiretta a volatili selvatici, in particolare a quelli delle specie identificate come «specie bersaglio»

a)

L’ubicazione dell’azienda avicola in prossimità di zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o litorali marini dove possono raccogliersi gruppi di volatili acquatici selvatici.

b)

L’ubicazione dell’azienda avicola in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli definiti «specie bersaglio» per l’individuazione del virus H5N1 dell’HPAI, elencati nella parte 2 dell’allegato II.

c)

L’ubicazione dell’azienda avicola in prossimità di zone di riposo e di riproduzione dei volatili selvatici acquatici migratori, in particolare quando dette zone sono collegate da movimenti migratori a zone in cui è accertata la presenza del virus H5N1 dell’HPAI nei volatili selvatici o nel pollame.

d)

Aziende avicole per la produzione free range, o aziende avicole in cui il pollame o altri volatili in cattività sono tenuti all’aperto in strutture che non possono essere sufficientemente protette dal contatto con i volatili selvatici.

e)

Bassi livelli di biosicurezza nell’azienda avicola, compreso il metodo di stoccaggio del mangime e l’uso delle acque di superficie.

4.1.2.   Criteri e fattori di rischio per la diffusione del virus nell’azienda avicola e tra aziende avicole, nonché conseguenze (impatto) della diffusione dell’influenza aviaria da pollame a pollame e tra aziende avicole

a)

La presenza di più di una specie di pollame nella stessa azienda avicola, in particolare la presenza di anatre e oche domestiche insieme ad altre specie di pollame.

b)

Il tipo di produzione avicola e le specie di pollame presenti nell’azienda per i quali i dati di sorveglianza indicano un tasso più elevato di individuazione del contagio con l’influenza aviaria nello Stato membro, ad esempio gli allevamenti di anatre e di volatili per la fornitura di selvaggina da ripopolamento (in particolare germani reali).

c)

L’ubicazione dell’azienda avicola in zone ad alta densità di aziende avicole.

d)

I modelli degli scambi, comprese le importazioni e la connessa intensità di spostamenti, diretti e indiretti, di pollame ed altri fattori tra cui veicoli, attrezzature, persone.

e)

La presenza nell’azienda di categorie di pollame «anziano» e di gruppi in cui sono presenti animali di varie età (ad esempio ovaiole).

4.2.   Concentrarsi sulle popolazioni a rischio

La sorveglianza va concentrata e orientata tenendo conto del numero e della ponderazione locale dei fattori di rischio presenti nell’azienda avicola.

Per definire lo schema di sorveglianza, che deve essere debitamente illustrato e motivato nel programma di sorveglianza, l’autorità competente può tenere conto di altri fattori di rischio nella propria valutazione.

4.3.   Selezione delle aziende avicole da sottoporre a campionamento

Le tabelle 1 e 2 possono essere impiegate come base per stabilire il numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento per popolazione a rischio.

5.   Metodo del campionamento rappresentativo

Quando viene effettuato il campionamento rappresentativo di cui alla sezione 2.2, il numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento va calcolato in base alle cifre delle tabelle 1 e 2 a seconda delle specie di pollame presenti nell’azienda avicola.

5.1.   Numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento per gli esami sierologici per l’influenza aviaria

5.1.1.   Numero di aziende avicole (eccetto gli allevamenti di anatre, oche e germani reali) da sottoporre a campionamento

Per ogni categoria di produzione avicola, il numero di aziende da sottoporre a campionamento (esclusi anatre, oche e germani reali) deve essere definito in modo da garantire l’individuazione di almeno un’azienda infetta se la prevalenza di aziende infette è pari almeno al 5 % con un intervallo di confidenza del 95 %.

Campionamento da effettuare secondo la tabella 1:

Tabella 1

Numero di aziende avicole (eccetto gli allevamenti di anatre, oche e germani reali) da sottoporre a campionamento per ogni categoria di produzione avicola

Numero di aziende per categoria di produzione avicola per Stato membro

Numero di aziende avicole da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutte

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60

5.1.2.   Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento  (1)

Il numero di aziende per l’allevamento di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento è definito in modo da garantire l’identificazione di almeno un allevamento infetto, se la diffusione delle aziende infette è almeno del 5 % con un intervallo di confidenza del 99 %.

Campionamento da effettuare secondo la tabella 2:

Tabella 2

Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento

Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali per Stato membro

Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutte

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

5.2.   Numero di volatili da sottoporre a campionamento nell’azienda avicola

Le cifre di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 si applicano sia alle aziende avicole campionate nell’ambito della sorveglianza basata sui rischi, sia a quelle campionate nell’ambito del campionamento rappresentativo.

5.2.1.   Numero di volatili (eccetto anatre, oche e germani reali) da sottoporre a campionamento nell’azienda avicola

Il numero dei volatili da sottoporre a campionamento in ciascuna azienda deve essere stabilito in modo da garantire l’individuazione, con una probabilità del 95 %, di almeno un capo positivo se la prevalenza di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5-10 capi di ogni categoria di produzione e di ogni specie di pollame (eccetto anatre, oche e germani reali); se l’azienda possiede più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni.

Qualora siano presenti vari capannoni, vanno prelevati campioni da almeno cinque volatili per capannone.

5.2.2.   Numero di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento nell’azienda avicola

Il numero di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento in ciascuna azienda deve essere stabilito in modo da garantire l’individuazione, con una probabilità del 95 %, di almeno un capo positivo se la prevalenza di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

Da ogni azienda avicola selezionata devono essere prelevati venti campioni di sangue (2) per gli esami sierologici.

6.   Procedure di campionamento per gli esami sierologici

Il periodo di tempo dedicato al campionamento nell’azienda avicola deve coincidere con la produzione stagionale per ogni categoria di produzione avicola e il campionamento può essere effettuato anche nel macello. La prassi di campionamento non deve compromettere la strategia orientata sui rischi e basata sui criteri e sui fattori di rischio elencati nel punto 4.1.

Per ottimizzare l’efficienza e anche per evitare l’ingresso inutile di persone nelle aziende avicole il campionamento, ogniqualvolta possibile, dovrà essere combinato con campionamenti effettuati per altri fini, ad esempio nel quadro del controllo della salmonella e del Mycoplasma. La combinazione non deve però compromettere i requisiti relativi alla sorveglianza basata sui rischi.

7.   Campionamento per gli esami virologici

Il campionamento per gli esami virologici per l’influenza aviaria non deve essere effettuato in alternativa agli esami sierologici e deve essere realizzato unicamente nell’ambito di indagini successive a risultati positivi degli esami sierologici per l’individuazione dell’influenza aviaria.

8.   Frequenza e periodo di realizzazione degli esami

Il campionamento delle aziende avicole va effettuato annualmente. Tuttavia, in base a una valutazione dei rischi, gli Stati membri possono decidere di effettuare il campionamento e gli esami con maggiore frequenza. La motivazione di tale decisione deve essere illustrata nel programma di sorveglianza.

Il campionamento va effettuato secondo il programma di sorveglianza approvato dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma stesso.

9.   Esami di laboratorio

Le analisi dei campioni devono essere effettuate dai laboratori nazionali di riferimento per l’influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e posti sotto il controllo dei laboratori nazionali.

Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti secondo quanto contemplato dal manuale diagnostico per l’influenza aviaria, che stabilisce procedure per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria.

Tuttavia, se uno Stato membro desidera ricorrere ad esami di laboratorio non previsti dal manuale diagnostico, né descritti dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), tali esami, prima di poter essere realizzati, devono essere ritenuti idonei dal laboratorio di riferimento dell’UE, in base a dati convalidati.

Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio di riferimento dell’UE:

a)

per il sottotipo H5:

i)

prova iniziale con teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

sottoporre alla prova con chicken/Scotland/59 (H5N1) tutti i sieropositivi per eliminare gli anticorpi cross-reattivi N3;

b)

per il sottotipo H7:

i)

test iniziale con turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

sottoporre alla prova con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare gli anticorpi cross-reattivi N7.

Tutti i risultati sierologici positivi vanno seguiti nell’azienda avicola da indagini epidemiologiche e da un ulteriore campionamento per gli esami virologici volti ad accertare l’eventuale presenza nell’azienda del contagio attivo con il virus dell’influenza aviaria. Le conclusioni di tutte le indagini vanno comunicate alla Commissione.

Tutti gli isolati di virus dell’influenza aviaria vanno trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE nel rispetto della legislazione dell’Unione relativa alle funzioni e ai compiti dei laboratori nazionali di riferimento, stabiliti dall’allegato VIII della direttiva 2005/94/CE, a meno che non sia stata concessa una deroga in virtù del capitolo V, paragrafo 4, lettera d), del manuale diagnostico. I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE e sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal citato manuale diagnostico.

In tale contesto devono essere impiegati i protocolli specifici forniti dal laboratorio di riferimento dell’UE per la trasmissione dei campioni e del materiale diagnostico. Le autorità competenti si accertano che lo scambio di informazioni tra il laboratorio di riferimento dell’UE e i laboratori nazionali avvenga in modo corretto e efficace.


(1)  Nell’individuazione di allevamenti positivi di anatre e oche viene applicato un livello di confidenza più elevato dato che, rispetto agli allevamenti di gallinacei, è meno probabile che la sorveglianza passiva o i sistemi di individuazione precoce individuino allevamenti di anatre e oche infetti.

(2)  L’aumento della dimensione del campione rispetto al punto 5.2.1 è dovuto alla minore sensibilità agli esami diagnostici nei volatili acquatici.


ALLEGATO II

PARTE 1

Orientamenti per l’attuazione di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici

1.   Obiettivi della sorveglianza

L’obiettivo del programma di sorveglianza per l’influenza aviaria nei volatili acquatici è l’individuazione tempestiva dell’HPAI del sottotipo H5N1 nei volatili acquatici, al fine di proteggere il pollame delle aziende avicole e salvaguardare la salute pubblica e degli animali.

2.   Schema della sorveglianza

a)

La sorveglianza basata sui rischi (SBR) va attuata quale sorveglianza «passiva», effettuata tramite indagini di laboratorio eseguite su volatili selvatici morenti o trovati morti e deve essere orientata specificamente verso specie di volatili acquatici.

b)

I volatili selvatici, in particolare i volatili acquatici migratori, per i quali il rischio di contagio e di trasmissione del virus HPAI H5N1 è risultato più elevato, vengono definiti «specie bersaglio» e devono essere oggetto di attenzione specifica.

c)

Vanno sottoposte a sorveglianza le zone vicine al mare, a laghi e corsi d’acqua in cui sono stati trovati volatili morti, in particolare se tali zone si trovano in prossimità di aziende avicole, specialmente in zone ad alta densità di aziende avicole.

d)

Nella messa a punto della sorveglianza deve essere assicurata una stretta collaborazione con gli epidemiologi, gli ornitologi e le autorità responsabili della conservazione della natura, che contribuiranno all’individuazione delle specie e all’ottimizzazione del campionamento a seconda della situazione nazionale.

e)

Qualora lo richieda la situazione epidemiologica per quanto riguarda il virus HPAI H5N1, le attività di sorveglianza saranno intensificate da azioni di sensibilizzazione, ricerca attiva e monitoraggio di volatili morti o morenti, in particolare di quelli appartenenti alle specie bersaglio. L’intensificazione delle attività verrà avviata in seguito all’individuazione del virus HPAI H5N1 nel pollame e/o nei volatili selvatici in Stati membri e paesi terzi limitrofi o in paesi ad essi collegati dal movimento dei volatili selvatici migratori, in particolare quelli delle specie bersaglio, verso lo Stato membro in questione. In tal caso va tenuto conto degli specifici modelli di migrazione e delle specie di volatili selvatici, che possono variare da Stato membro a Stato membro.

3.   Procedure di campionamento

a)

Le procedure di campionamento vengono eseguite conformemente al manuale diagnostico.

b)

Per l’isolamento del virus e/o la diagnosi molecolare (PCR) devono essere prelevati tamponi cloacali e tracheali/orofaringei, e/o campioni di tessuto di volatili selvatici trovati morti o morenti.

c)

Particolare attenzione va riservata allo stoccaggio e al trasporto dei campioni, nel rispetto dei paragrafi 5 e 6 del capitolo IV del manuale diagnostico. Tutti gli isolati di virus dell’influenza aviaria in volatili selvatici vanno trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE, a meno che non sia stata concessa una deroga in virtù del capitolo V, paragrafo 4, lettera d), del manuale diagnostico. I virus dei sottotipi H5/H7 devono essere immediatamente trasmessi al laboratorio di riferimento dell’UE e sottoposti alle normali analisi di caratterizzazione (sequenziamento nucleotidico/IVPI) secondo quanto contemplato dal citato manuale diagnostico.

d)

Il campionamento non deve essere eseguito oltre la data del 31 dicembre dell’anno di attuazione del programma di sorveglianza.

4.   Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio vengono eseguiti conformemente al manuale diagnostico.

Le analisi di campioni sono effettuate dai laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte dei laboratori nazionali.

Tuttavia, se uno Stato membro desidera ricorrere ad esami di laboratorio non previsti dal manuale diagnostico, né descritti dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), tali esami, prima di poter essere realizzati, devono essere ritenuti idonei dal laboratorio di riferimento dell’UE, in base a dati convalidati.

Va effettuato uno screening iniziale mediante PCR del gene M, seguito da un test rapido dei positivi all’H5 da eseguire entro due settimane. In caso di risultato positivo all’H5 dovrà essere realizzata quanto prima un’analisi del sito di clivaggio al fine di determinare se vi sia o no un motivo di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) o a bassa patogenicità (LPAI). Se viene confermata l’HPAI H5, devono essere rapidamente effettuate ulteriori analisi per determinare il tipo N, anche se ciò serve solo ad ottenere prove per escludere l’N1.

5.   Seguito

Qualora i casi positivi di HPAI H5 (N1) vengano confermati (1), si applicano le misure di controllo di cui alla decisione della Commissione 2006/563/CE, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (2).

Nell’ambito delle indagini epidemiologiche è importante identificare zone collegate ai suddetti casi per poter prevedere ulteriori incursioni del virus dell’influenza aviaria, in particolare nelle zone pertinenti alla produzione avicola, quali quelle ad alta densità di aziende avicole.

PARTE 2

Elenco delle specie di volatili selvatici da sottoporre a campionamento ed esami per l’influenza aviaria — «specie bersaglio» (SB)

N.

Nome scientifico

Nome comune

1.

Accipiter gentilis

Astore

2.

Accipiter nisus

Sparviere

3.

Anas acuta

Codone

4.

Anas clypeata

Mestolone

5.

Anas crecca

Alzavola

6.

Anas penelope

Fischione

7.

Anas platyrhynchos

Germano reale

8.

Anas querquedula

Marzaiola

9.

Anas strepera

Canapiglia

10.

Anser albifrons albifrons

Oca lombardella (razza continentale)

11.

Anser anser

Oca selvatica

12.

Anser brachyrhynchus

Oca zamperosee

13.

Anser erythropus

Oca lombardella minore

14.

Anser fabalis

Oca granaiola

15.

Ardea cinerea

Airone cenerino

16.

Aythya ferina

Moriglione

17.

Aythya fuligula

Moretta

18.

Branta bernicla

Oca colombaccio

19.

Branta canadensis

Oca canadese

20.

Branta leucopsis

Oca facciabianca

21.

Branta ruficollis

Oca collorosso

22.

Bubo bubo

Gufo reale

23.

Buteo buteo

Poiana

24.

Buteo lagopus

Poiana calzata

25.

Cairina moschata

Anatra muta

26.

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

27.

Circus aeruginosus

Falco di palude

28.

Cygnus columbianus

Cigno minore

29.

Cygnus cygnus

Cigno selvatico

30.

Cygnus olor

Cigno reale

31.

Falco peregrinus

Falco pellegrino

32.

Falco tinnunculus

Gheppio

33.

Fulica atra

Folaga

34.

Larus canus

Gavina

35.

Larus ridibundus

Gabbiano comune

36.

Limosa limosa

Pittima reale

37.

Marmaronetta angustirostris

Anatra marmorizzata

38.

Mergus albellus

Pesciaiola

39.

Milvus migrans

Nibbio bruno

40.

Milvus milvus

Nibbio reale

41.

Netta rufina

Fistione turco

42.

Phalacrocorax carbo

Cormorano

43.

Philomachus pugnax

Combattente

44.

Pica pica

Gazza

45.

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

46.

Podiceps cristatus

Svasso maggiore

47.

Podiceps nigricollis

Svasso piccolo

48.

Porphyrio porphyrio

Pollo sultano viola

49.

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

50.

Vanellus vanellus

Pavoncella


(1)  Le misure di controllo della malattia vanno attuate basandosi sulla conferma dell’HPAI H5 e sul sospetto di N1.

(2)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11.


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