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Document 32010D0049

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2009) 8542]

GU L 23 del 27.1.2010, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/49(1)/oj

27.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)

[notificata con il numero C(2009) 8542]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2010/49/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un’applicazione progressiva delle attività del VIS. Di conseguenza occorre determinare le prime regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata, durante le prime fasi dell’applicazione progressiva.

(2)

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, tali regioni devono essere determinate in base ai seguenti criteri: il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni.

(3)

La Commissione ha valutato le varie regioni indicate nel 2005 dagli esperti degli Stati membri per l’applicazione progressiva del VIS, tenendo conto, in particolare in relazione al primo criterio, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto e dell’ingresso per ciascuna delle regioni e, per quanto riguarda il terzo criterio, del fatto che in alcune regioni è opportuno aumentare la presenza o la rappresentanza consolare per un’attuazione efficace del VIS.

(4)

Secondo tale valutazione, la prima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto è l’Africa settentrionale.

(5)

La seconda regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto è il Vicino Oriente, con l’eccezione del territorio palestinese occupato, dovuta alle gravi difficoltà tecniche che si potrebbero verificare nella fornitura di apparecchiature alle rappresentanze o agli uffici consolari interessati. In una fase successiva dovrà essere adottata una decisione sull’inizio delle attività del VIS in questo territorio.

(6)

La terza regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto è la regione del Golfo.

(7)

Onde evitare lacune nella lotta contro l’immigrazione irregolare e nella protezione della sicurezza interna, i valichi di frontiera Schengen dovrebbero essere designati come regione separata per l’avvio delle operazioni, in modo da coprire le domande di visto presentate alle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero cercare di iniziare appena possibile la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS presso i valichi delle frontiere esterne, al fine di evitare che cittadini di paesi terzi delle regioni in questione eludano l’avvio delle operazioni in tali regioni presentando la domanda alle frontiere esterne.

(8)

La data d’inizio delle attività in ciascuna di queste regioni dev’essere determinata dalla Commissione a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

(9)

Per la determinazione di altre regioni, le decisioni dovranno essere adottate in seguito, sulla base di una valutazione supplementare e aggiornata delle regioni in questione, svolta secondo i criteri pertinenti e l’esperienza compiuta durante l’attuazione nelle prime regioni definite dalla presente decisione.

(10)

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e pertanto non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l’avvenuto recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.

(11)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non è pertanto da quella vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non è pertanto da quella vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (5).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/146/CE (7) e 2008/149/GAI (8).

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE (9) e 2008/262/CE (10).

(16)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(17)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(18)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni in cui la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d’informazione visti (VIS) inizieranno a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, sono le seguenti:

Prima regione:

Algeria,

Egitto,

Libia,

Mauritania,

Marocco,

Tunisia.

Seconda regione:

Israele,

Giordania,

Libano,

Siria.

Terza regione:

Afghanistan,

Bahrein,

Iran,

Iraq,

Kuwait,

Oman,

Qatar,

Arabia Saudita,

Emirati arabi uniti,

Yemen.

Articolo 2

I valichi di frontiera esterna, quali definiti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12), costituiscono una regione distinta. Per le domande di visto presentate alle frontiere esterne, la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS inizia secondo le disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 131 del l’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(10)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

(11)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(12)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


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