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Document 32009R1078
Commission Regulation (EC) No 1078/2009 of 10 November 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Riso del Delta del Po (PGI))
Regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)]
Regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)]
GU L 294 del 11.11.2009, pp. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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11.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2009 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso del Delta del Po (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione della denominazione «Riso del Delta del Po» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.6. ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Riso del Delta del Po (IGP)