Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0926

Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

GU L 262 del 6.10.2009, p. 19–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/926/oj

6.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/19


REGOLAMENTO (CE) N. 926/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 9 luglio 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (2) di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). L’8 aprile 2009 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 289/2009 (3) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC.

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea («il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota rilevante, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   Fase successiva del procedimento

(4)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare la Commissione ha inviato un questionario supplementare ai produttori comunitari inseriti nel campione al fine di ottenere ulteriori informazioni concernenti gli sviluppi del mercato e l’evoluzione dei principali indicatori del pregiudizio dopo la fine del PI. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, nell’UE:

Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germania,

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francia,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italia,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna.

È stata inoltre effettuata una visita di verifica presso la sede del denunciante, Boulogne-Billancourt, Francia.

(6)

La Commissione ha inoltre condotto un’ulteriore analisi documentale delle risposte al questionario fornite da tutti i quattro produttori esportatori inseriti nel campione, compresa in particolare la verifica degli elenchi delle vendite forniti dai seguenti esportatori:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd,

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd,

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd,

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («informazioni finali»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3.   Campionamento

(9)

In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori della RPC e dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 11 a 12 del regolamento provvisorio.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10)

Il prodotto in esame consiste in taluni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (4), provenienti dalla RPC («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati nei codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (5).

(11)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, è stato riscontrato un errore materiale nella numerazione della relazione tecnica menzionata nella nota del considerando 14 del regolamento provvisorio per la determinazione del valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV). Il riferimento corretto è Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(12)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, l’associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association — «CISA») ha affermato che i codici NC del prodotto in esame comprendevano anche altri prodotti non contemplati dall’inchiesta, ad esempio prodotti con diametro superiore a 406,4 mm o con un CEV superiore a 0,86 e che, di conseguenza, i valori delle importazioni utilizzati risultavano sovrastimati. In merito, occorre notare che i prodotti con diametro superiore a 406,4 mm o con un CEV superiore a 0,86 conformemente alla formula e analisi chimica dell’IIW non sono contemplati da presente procedimento. Inoltre, presso i produttori esportatori inseriti nel campione non sono stati riscontrati elementi di prova che attestino notevoli quantità di tali prodotti fabbricati nella RPC. Di conseguenza si è concluso che non esistono prove credibili riguardo all’importazione nella CE di quantità notevoli di tali prodotti cinesi.

(13)

Successivamente alla divulgazione dei fatti, la CISA ha ribadito la tesi secondo cui i tubi per la ricerca e l’estrazione di prodotti petroliferi (Oil Country Tubular Goods — «OCTG») dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame e ha sottolineato che altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, considerano gli OCTG facenti parte di un mercato separato ai fini delle inchieste antidumping. Anche il governo cinese («MOFCOM») ha avanzato argomentazioni simili.

(14)

Le argomentazioni suddette sono state esaminate in modo approfondito e si è riscontrato che i vari tipi di tubi senza saldatura, inclusi gli OCTG, che rientrano nella definizione del prodotto, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti. Il fatto che tali tipi diversi di prodotto differiscano in qualche modo rispetto alle caratteristiche, costo e prezzo di vendita è normale. Inoltre, il fatto che altre autorità inquirenti svolgano inchieste relative ai soli OCTG potrebbe essere da attribuire alle particolarità di tali inchieste, ad esempio l’oggetto della denuncia di base. Si è riscontrato infatti che le autorità statunitensi non hanno dovuto svolgere inchieste per stabilire se gli OCTG presentassero le stesse caratteristiche di base di altri tipi di tubi senza saldatura. Inoltre l’industria comunitaria ha comprovato l’intercambiabilità dei i tubi OCTG lisci con altri prodotti oggetto dell’inchiesta.

(15)

Si è anche affermato che nella definizione del prodotto in esame si è attribuita troppa importanza ad elementi quali lo spessore delle pareti, il diametro esterno e la soglia CEV, trascurando le proprietà tecniche, ad esempio l’alta resistenza alla pressione e alla corrosione, nonché l’esistenza di norme speciali dell’Istituto americano del petrolio (API) per gli OCTG.

(16)

Anzitutto occorre notare che, dal momento che lo spessore delle pareti non è utilizzato nella definizione dell’ambito dell’inchiesta, il diametro esterno e la soglia CEV restano gli elementi più idonei a identificare il prodotto in esame. Il diametro esterno rappresenta altresì un elemento utilizzato per distinguere il prodotto a fini statistici e doganali. Quanto alla soglia CEV, essa definisce il livello al quale il prodotto può essere saldato, e la soglia è fissata a 0,86 per distinguere tra i prodotti che possono essere saldati facilmente e quelli che non lo possono. In secondo luogo, secondo le informazioni fornite dall’industria comunitaria, gli OCTG, al pari di altri tipi di tubi, possono avere una resistenza sia alta che bassa alla corrosione. Di conseguenza, né la resistenza alla corrosione né quella alla pressione possono essere utilizzate come criterio per definire il prodotto in esame. In terzo luogo, esistono norme speciali dell’API per gli OCTG e i tubi per condotte, in quanto esse vengono utilizzate nel settore petrolifero. I tubi utilizzati in altri settori sono peraltro anch’essi disciplinati da norme analoghe, emesse da altre organizzazioni (ad esempio, ASTM). Il fatto quindi che questa o quella organizzazione abbia emesso norme non può essere un elemento per definire la categoria del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping. Per concludere, né la CISA né il MOFCOM hanno presentato validi elementi alternativi per meglio definire la categoria del prodotto, né hanno proposto criteri più adeguati per determinare il prodotto in esame, ad eccezione dell’elevata resistenza alla corrosione/pressione di cui sopra. Nessuna delle parti, inoltre, ha proposto un diverso livello CEV come soglia più consona. Le argomentazioni in merito alla definizione del prodotto in esame sono quindi respinte.

(17)

Alla luce di quanto sopra indicato, si conclude in via definitiva che il prodotto in esame comprende tra l’altro gli OCTG usati per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell’industria petrolifera e si confermano i considerando da 14 a 19 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(18)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al TEM di cui ai considerando da 20 a 27 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(19)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha asserito che una società cui era stato concesso il TI in via provvisoria non avrebbe dovuto beneficiarne poiché sarebbe stata, tra l’altro, a partecipazione statale maggioritaria.

(20)

Ulteriori inchieste hanno dimostrato che lo Stato cinese aveva (indirettamente) alcuni interessi in detta società, ma durante il PI la partecipazione statale era minoritaria. La partecipazione ha subito tuttavia un cambiamento significativo alla fine del 2008 (successivamente al PI), quando lo Stato cinese ha acquisito più quote della società diventando in tal modo un azionista maggioritario. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il produttore esportatore in questione non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e non poteva beneficiare del TI.

(21)

Successivamente alla divulgazione dei fatti, la detta società ha ribadito che la maggiore partecipazione dello Stato cinese è avvenuta dopo il PI. La società ha inoltre affermato che l’aumento della partecipazione era destinato chiaramente e unicamente a fornire sostegno finanziario della società, a motivo della crisi finanziaria. In particolare, la società ha dichiarato che l’aumento di partecipazione non aveva avuto alcun impatto né sulla struttura gestionale, né sulla composizione del consiglio d’amministrazione, né sulle attività commerciali. Essa ha inoltre affermato che la modifica della partecipazione non aveva influito sulle decisioni della società riguardo alle attività di esportazione, che sono rimaste indipendenti dallo Stato. La società ha altresì argomentato che non vi erano elementi di prova atti a dimostrare, nella fattispecie, che l’ingerenza statale fosse tale da consentire di eludere le misure, ove alla società fosse concessa un’aliquota di dazio individuale.

(22)

Per beneficiare del TI, i produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Uno di tali criteri è che la maggioranza delle azioni appartenga a privati. Per quanto concerne la società in questione, peraltro, questo criterio non è stato soddisfatto sin dalla fine del 2008.

(23)

Di conseguenza, nonostante il passaggio di proprietà sia avvenuto soltanto dopo il PI (ma comunque prima della conclusione dell’inchiesta) e considerando la natura in prospettiva dei risultati relativi al TI, si conclude che non deve essere concesso il TI alla società, poiché quest’ultima non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(24)

In mancanza di ulteriori osservazioni relative al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 28 a 32 del regolamento provvisorio, tranne quelle riguardanti la società di cui ai precedenti considerando da 19 a 23.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(25)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tre parti hanno sostenuto che gli Stati Uniti non erano un paese di riferimento appropriato poiché le condizioni di mercato negli Stati Uniti e nella RPC sono significativamente diverse e il calcolo del valore normale era basato sui dati di un solo produttore collegato a un produttore nella Comunità, quindi non rappresentativo.

(26)

Si nota che, conformemente al regolamento di base, il paese di riferimento deve essere opportunamente selezionato. Le parti sopra menzionate non hanno fornito prove documentate attestanti che la scelta degli Stati Uniti non sarebbe opportuna. In particolare, esse non hanno messo in discussione la competitività del mercato statunitense, la cui carenza, ad esempio, potrebbe avere conseguenze sul livello di prezzi stabilito. Va notato inoltre che nessuna delle parti in questione ha proposto una scelta alternativa per il paese di riferimento.

(27)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude in via definitiva che gli Stati Uniti rappresentano un paese di riferimento appropriato e si confermano i considerando da 33 a 38 del regolamento provvisorio.

3.2.   Determinazione del valore normale

(28)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 39 a 44 del regolamento provvisorio.

4.   Prezzo all’esportazione

(29)

In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 45 del regolamento provvisorio.

5.   Confronto

(30)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore ha indicato che la semplificazione applicata al numero di controllo del prodotto (al fine di aumentare il livello di comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile nel paese di riferimento) ha dato luogo ad un raffronto non equo poiché diversi tipi di tubi senza saldatura sono stati considerati come una sola categoria di prodotti. In seguito a tale osservazione, si è deciso che è possibile applicare un diverso raggruppamento dei numeri di controllo del prodotto che consentirebbe un grado di comparabilità simile, ovvero considerando il diametro dei tubi e lo spessore delle pareti.

(31)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i prezzi cinesi all’esportazione franco fabbrica sono stati rivisti al ribasso al fine di prendere in considerazione tutti i costi di trasporto. Contemporaneamente il valore normale è stato aumentato a causa di alcune correzioni concernenti adeguamenti per il trasporto e sconti.

(32)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano i considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio.

6.   Margine di dumping

(33)

In assenza di osservazioni concernenti il calcolo del margine di dumping e fatte salve le modifiche di cui ai considerando 30 e 31, si confermano i considerando da 48 a 51 del regolamento provvisorio.

(34)

L’importo del dumping stabilito alla fine, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società

Margine di dumping definitivo

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

64,8 %

Altre società che hanno collaborato

48,6 %

Residuo

73,1 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione, industria e consumo comunitari

(35)

La CISA ha sostenuto che, secondo le informazioni di un’agenzia specializzata (Steel Business Briefing), nel 2007 esistevano almeno 40 produttori comunitari del prodotto simile nell’UE-27, con una produzione pari a circa 5,8 milioni di tonnellate, e ciò smentirebbe le relative informazioni contenute nel regolamento provvisorio. La CISA ha inoltre affermato che, secondo le informazioni della World Steel Association, il consumo della Comunità nel 2007 era pari a circa 4,6 milioni di tonnellate, ovvero molto superiore al valore riportato al considerando 57 del regolamento provvisorio. Anche un produttore esportatore cinese ha presentato simili obiezioni.

(36)

Dall’esame delle informazioni fornite è risultato che le cifre riportate si riferiscono a tutti i tubi senza saldatura e non al prodotto simile come definito nel regolamento provvisorio e ai considerando da 10 a 17, e comprendono altri prodotti quali tubi larghi (dal diametro superiore ai 406,4 mm) e tubi di acciaio inossidabile. Ciò spiega la discrepanza tra le informazioni di cui al considerando 35 e quelle contenute nel regolamento provvisorio. È inoltre opportuno ricordare che il nome e l’ubicazione di tutti i produttori comunitari conosciuti del prodotto in questione erano contenuti nella versione non riservata della denuncia. Se la CISA riteneva che nell’UE vi fossero altri produttori del prodotto in questione, essa avrebbe dovuto fornire in tempo utile elementi di prova sufficienti a identificarli, così che anche tali società potessero essere considerate.

(37)

Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte e si confermano i considerando da 53 a 58 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni dal paese in esame

a)   Volume, quota di mercato delle importazioni in esame e prezzi delle importazioni

(38)

A seguito delle osservazioni presentate dalla CISA, si chiarisce il significato del considerando 60 del regolamento provvisorio secondo cui i segmenti di mercato degli OCTG e della produzione di energia rappresentavano ciascuno meno del 5 % delle importazioni totali dalla RPC. In assenza di obiezioni o altre osservazioni, si confermano i considerando da 59 a 63 del regolamento provvisorio.

b)   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(39)

Un produttore esportatore, tre produttori comunitari e il denunciante hanno presentato osservazioni relative al calcolo della sottoquotazione e dei margini di pregiudizio. Tali osservazioni sono state analizzate e, ove opportuno, i calcoli sono stati modificati.

(40)

Un produttore esportatore ha sostenuto che gli adeguamenti effettuati per confrontare in modo equo i prezzi delle importazioni cinesi e i prezzi dei tipi di prodotto corrispondenti venduti dall’industria comunitaria non fossero adeguati, poiché essi non comprendevano un importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e al profitto di un importatore indipendente. Al contrario, il denunciante ha sostenuto che il livello dei medesimi adeguamenti fosse eccessivamente elevato. Quanto all’argomentazione del produttore esportatore, si è rilevato che spesso i produttori esportatori cinesi e i produttori comunitari vendevano agli stessi clienti. Di conseguenza, non si ravvedeva la motivazione di un ulteriore adeguamento dei prezzi all’importazione. Dall’esame delle prove fornite si è concluso che le obiezioni dovevano essere respinte ed entrambe le parti sono state informate delle relative motivazioni.

(41)

Il denunciante ha affermato che il calcolo delle differenze di stadio commerciale era inesatto, dato che i produttori esportatori cinesi vendevano anch’essi direttamente agli utilizzatori e che per tali vendite non sono giustificati adeguamenti per lo stadio commerciale. Si è rilevato che questa argomentazione era corretta per alcuni produttori esportatori cinesi, e si è quindi riveduto l’adeguamento per lo stadio commerciale. Inoltre, il produttore esportatore di cui al considerando 40 ha affermato che, a motivo delle notevoli differenze di volumi di vendite tra le sue importazioni e le vendite dell’industria comunitaria, la differenza di stadio commerciale non dovrebbe essere calcolata mediante un semplice raffronto delle rispettive percentuali di vendite agli utilizzatori, e ha suggerito un’altra formula per il calcolo dell’adeguamento riveduto per lo stadio commerciale. La formula, tuttavia, non è stata considerata adatta, in quanto avrebbe distorto il risultato. La richiesta è stata pertanto respinta.

(42)

Sulla base di quanto detto sopra, si conferma quindi il metodo descritto al considerando 64 e si fissa in via definitiva al 29 % il margine di sottoquotazione calcolato conformemente al considerando 65 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione dell’industria comunitaria

(43)

La CISA ha affermato che numerosi produttori comunitari inseriti nel campione non hanno presentato risposte complete, così da pregiudicare la rappresentatività del campione a causa dello scarso livello di collaborazione. Va osservato che, ad eccezione della società indicata al considerando 66, punto ii), del regolamento provvisorio, la quale ha fornito soltanto dati parziali, tutte le altre società inserite nel campione hanno presentato tutti i dati richiesti entro la fase definitiva dell’inchiesta. Anche escludendo l’unica società che ha fornito soltanto dati parziali, la rappresentatività del campione rimarrebbe in ogni caso pari a circa il 60 % della produzione comunitaria totale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

La CISA ha inoltre affermato che, contrariamente a quanto stabilito al considerando 86 del regolamento provvisorio, un importante gruppo di produttori comunitari dopo il PI ha effettuato notevoli investimenti espandendo la propria capacità di produzione di tubi nel settore dell’energia nucleare. Dalla verifica di tale informazione è risultato che l’investimento sopra menzionato era finalizzato ad aumentare la capacità di produzione di altri prodotti, quali tubi di acciaio inossidabile o tubi saldati, e non del prodotto simile. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(45)

La CISA e un produttore esportatore cinese hanno sostenuto l’inesattezza del considerando 87 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria comunitaria non aveva ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping poiché vi erano almeno tre società rumene a favore della denuncia che fino alla metà del 2006 erano soggette a dazi antidumping. Il considerando 87 si riferisce tuttavia chiaramente all’industria comunitaria considerata nell’insieme e non a singole società. È perciò normale che la situazione delle singole società possa variare da una all’altra, senza che le conclusioni generali valide per l’industria comunitaria siano messe in questione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni, si confermano i considerando da 66 a 87 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(47)

Il MOFCOM, la CISA e due produttori esportatori cinesi hanno affermato che l’industria comunitaria non si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta, in particolare visti i suoi recenti livelli elevati di profitto. Le ragioni per le quali l’industria comunitaria era considerata in una situazione di vulnerabilità alla fine del PI sono esposte dettagliatamente al considerando 89 del regolamento provvisorio. Si è riconosciuto che il pregiudizio subito durante il PI non è stato notevole, ma si è anche spiegato che, dato il volume considerevole di prodotti oggetto di dumping sul mercato comunitario, l’industria comunitaria era esposta agli effetti pregiudizievoli di tali importazioni oggetto di dumping, in caso di variazioni significative nella situazione generale del mercato. A tale riguardo va ricordato che l’industria comunitaria ha potuto beneficiare solo parzialmente del notevole aumento del consumo e che la sua quota di mercato è diminuita di cinque punti percentuali durante il periodo considerato, come indicato al considerando 88 del regolamento provvisorio. Il fatto inoltre che un’industria benefici di buoni livelli di profitto durante un periodo eccezionalmente favorevole di elevata domanda sul mercato non significa necessariamente che si trovi in una situazione economica e finanziaria strutturalmente solida, in particolare se in precedenza aveva fatto registrare profitti estremamente bassi o addirittura perdite. Come menzionato al considerando 86 del regolamento provvisorio, il fiacco andamento economico causato dalle pratiche di dumping ha reso impossibile mantenere il livello di investimenti necessario per garantire la redditività dell’industria comunitaria a lungo termine in un settore a così alta intensità di capitali quali quello manifatturiero. In conclusione, il mercato CE alla fine del PI è stato ancora una volta caratterizzato dalla presenza di una quota rilevante di importazioni oggetto di dumping a prezzi molto bassi. Si è trattato di una situazione di mercato potenzialmente molto pericolosa, visto che già in passato, quando la domanda era a livelli normali, una simile situazione di mercato [analizzata nel regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (6)] aveva causato un grave pregiudizio all’industria comunitaria. L’argomento è perciò respinto.

(48)

Un produttore esportatore cinese ha inoltre sostenuto che il considerando 89 del regolamento provvisorio non dimostrava che il mutamento della situazione del mercato ivi citato fosse «chiaramente prevedibile ed imminente», come previsto dall’accordo antidumping dell’OMC. Una modifica della situazione del mercato era prevedibile, in quanto in genere il consumo non può mantenersi a livelli eccezionalmente elevati per un periodo prolungato. L’analisi di cui ai considerando da 90 a 126 del regolamento provvisorio presenta un chiaro deterioramento che in effetti ha avuto luogo in un determinato periodo di tempo. Il fatto che sia necessario un determinato periodo di tempo affinché i valori di una serie di elementi e di indicatori si trasformino da positivi a negativi non è incompatibile con il fatto che, alla luce delle tendenze esistenti, tali effetti negativi siano chiaramente prevedibili. Alla fine del PI la minaccia di pregiudizio era chiaramente prevedibile e l’inizio della tendenza negativa che avrebbe portato alla situazione pregiudizievole era imminente, poiché negli ultimi mesi del PI si era già verificato un certo rallentamento della domanda. L’argomento è perciò respinto.

(49)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio.

E.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

1.   Possibili sviluppi del consumo comunitario, delle importazioni dal paese interessato e della situazione dell’industria comunitaria dopo il periodo dell’inchiesta

1.1.   Analisi effettuata dopo l’istituzione delle misure provvisorie

(50)

Come indicato al considerando 5, è stato inviato un questionario supplementare ai produttori comunitari inseriti nel campione e al denunciante al fine di ottenere ulteriori informazioni sugli sviluppi del mercato e sull’evoluzione dei principali indicatori del pregiudizio fino a marzo 2009. Si sono inoltre analizzati attentamente gli ultimi dati disponibili dell’Eurostat relativi alle importazioni. Per completezza, figurano di seguito i dati relativi al periodo intercorrente tra la fine del PI e il marzo 2009 («periodo post-PI»). Dato che le cifre si riferiscono ad un periodo di soltanto nove mesi, non viene fornito un indice per i volumi.

(51)

Dopo il PI il consumo comunitario ha cominciato a contrarsi notevolmente e a un ritmo più rapido di quello indicato al considerando 91 del regolamento provvisorio. Il mercato comunitario in realtà si è già contratto quasi del 30 % (7) nel periodo compreso tra la fine del PI e il marzo 2009.

 

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Consumo comunitario

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

Allo stesso tempo le importazioni dalla RPC sono a loro volta diminuite significativamente sebbene, dato il rapido calo del consumo comunitario, la quota di mercato di tali importazioni sia aumentata raggiungendo circa il 18 %. I prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati secondo quanto indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio.

RPC

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Volume delle importazioni

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Quota di mercato

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Indice (2005 = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Prezzo all’esportazione

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Indice (2005 = 100)

100

91

91

93

138

(53)

Nello stesso periodo la produzione dell’industria comunitaria è calata significativamente, facendo precipitare la capacità di utilizzo degli impianti delle società inserite nel campione sotto il 60 % nel marzo 2009. Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite considerevolmente e in linea con il calo del consumo comunitario, così che la quota di mercato dell’industria comunitaria si è mantenuta stabile. Per quanto riguarda i prezzi, dopo un aumento nella seconda metà del 2008, si è registrato un calo nel primo trimestre del 2009, nonostante i valori si siano mantenuti superiori a quelli raggiunti durante il PI.

Produttori comunitari inseriti nel campione

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Produzione

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Capacità

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Utilizzo degli impianti (%)

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Indice (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Industria comunitaria

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Volume delle vendite nell’UE

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Quota di mercato

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Indice (2005 = 100)

100

102

95

92

90

Produttori comunitari inseriti nel campione

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Prezzo di vendita comunitario

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Indice (2005 = 100)

100

106

121

121

135

(54)

Infine, la redditività dell’industria comunitaria è diminuita notevolmente e a un ritmo più rapido di quanto indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio, registrando un valore negativo (– 0,8 %) nel primo trimestre del 2009.

Produttori comunitari inseriti nel campione

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Redditività

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Indice (2005 = 100)

100

143

147

127

20

(55)

Concludendo, le ulteriori informazioni raccolte e verificate nella fase definitiva dell’inchiesta confermano l’analisi di cui ai considerando da 90 a 112 del regolamento provvisorio.

1.2.   Osservazioni presentate dalle parti

(56)

Un produttore esportatore ha sostenuto che l’inchiesta relativa al pregiudizio, al contrario di quella relativa al dumping, era stata estesa oltre il PI, poiché le analisi erano basate anche su informazioni e dati relativi al periodo successivo a giugno 2008.

(57)

Si ricorda in primo luogo che il PI e il periodo in esame rappresentano la base sulla quale è stata effettuata la valutazione della minaccia di pregiudizio nel regolamento provvisorio. Tuttavia, in caso di minaccia di pregiudizio, il pregiudizio riscontrato durante il periodo di inchiesta non può essere — per definizione — notevole, altrimenti si tratterebbe di un’inchiesta basata su un reale pregiudizio notevole. L’autorità inquirente deve perciò accertare se, nonostante il pregiudizio non fosse notevole durante il PI, i fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, portano a concludere che esiste una minaccia di notevole pregiudizio. L’autorità inquirente è quindi autorizzata a verificare che i fatti avvenuti dopo la fine del PI confermino veramente le conclusioni di minaccia di pregiudizio tratte nella fase provvisoria.

(58)

Il MOFCOM, la CISA e un produttore esportatore cinese hanno affermato che la fonte di informazioni utilizzata non era precisata chiaramente nel considerando 91 del regolamento provvisorio e che le previsioni e le altre informazioni presentate dai produttori comunitari o dal denunciante, di cui ai considerando 99, 101 e 108 del regolamento provvisorio, non provenivano da una fonte obiettiva. Il MOFCOM ha inoltre sostenuto che, utilizzando tale fonte di informazione, l’autorità inquirente non ha prestato la particolare attenzione prevista dall’accordo antidumping dell’OMC nelle inchieste di minaccia di pregiudizio.

(59)

Si conferma che gli elementi di prova dettagliati relativi alle varie fonti di informazioni pubbliche di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio erano disponibili nei documenti accessibili alle parti interessate ben prima della pubblicazione del regolamento provvisorio. Per quanto concerne le previsioni e le altre informazioni presentate dall’industria comunitaria, esse sono state verificate e prese in considerazione solo nel caso e nella misura in cui si potevano considerare affidabili e accurate. Il fatto che le informazioni fornite fossero state verificate era già specificato al considerando 100 del regolamento provvisorio, e dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate ulteriori visite di verifica, come indicato al considerando 5.

(60)

Le argomentazioni di cui ai considerando 56 e 58 sono quindi respinte.

(61)

La CISA ha affermato che, nel valutare gli sviluppi delle importazioni cinesi dopo il PI, non si sarebbero dovute prendere in considerazione le reali importazioni ma il livello degli ordini, poiché le importazioni reali avvengono solitamente da tre a quattro mesi dopo l’ordine. Considerando tale intervallo di tempo, qualsiasi variazione della domanda sul mercato UE si ripercuoterebbe sulle importazioni reali soltanto alcuni mesi dopo; ciò spiegherebbe perché le importazioni cinesi erano ancora notevoli nel novembre e dicembre 2008, nonostante la domanda sul mercato dell’UE avesse già cominciato a calare. Anche un produttore esportatore cinese ha presentato osservazioni simili.

(62)

Le importazioni reali sono generalmente considerate come punto di partenza per la valutazione dei volumi e dei prezzi medi delle importazioni da un determinato paese. Le informazioni relative agli ordini registrati possono essere prese in considerazione a sostegno di altri dati, ma raramente possono essere dimostrate da elementi di prova sufficientemente verificabili. Dall’analisi della denuncia è comunque risultato che il consumo comunitario aveva già cominciato a diminuire durante il terzo trimestre del 2008: nel caso di un intervallo di tempo da tre a quattro mesi, tale fatto avrebbe già dovuto avere ripercussioni sul livello delle importazioni cinesi nel quarto trimestre del 2008, mentre il valore si è mantenuto relativamente alto. Inoltre, se si dovesse tenere conto dell’intervallo di tempo da tre a quattro mesi di cui sopra, il notevole calo delle importazioni cinesi avvenuto nel primo trimestre del 2009 potrebbe rappresentare un’anticipazione delle misure antidumping e non essere dovuto alla diminuzione della domanda. Gli importatori in realtà potrebbero essere stati sempre meno disposti a effettuare ordini per beni che avrebbero potuto essere consegnati successivamente alla possibile istituzione di misure antidumping. Concludendo, si ritiene che un’analisi basata sugli ordini registrati e non sulle importazioni reali avrebbe soltanto introdotto elementi di incertezza nell’inchiesta senza portare a conclusioni significativamente diverse; si respinge quindi l’argomentazione della CISA a riguardo.

(63)

Il MOFCOM, la CISA e un produttore esportatore cinese hanno sostenuto che, secondo i vari comunicati stampa e/o rendiconti finanziari pubblicati da diversi gruppi di produttori comunitari, nel 2008 si è continuato a registrare un andamento positivo, il che sarebbe in contraddizione con i risultati indicanti la minaccia di pregiudizio contenuti nel regolamento provvisorio, in particolare al considerando 110.

(64)

Dall’esame di tale argomentazione è risultato che le informazioni cui la CISA fa riferimento non erano collegate in modo specifico ai soggetti europei coinvolti nella produzione del prodotto in esame. Come già menzionato nel considerando 44, un grande gruppo di società è composto di varie entità, che spesso fabbricano prodotti diversi. Le informazioni finanziarie generali relative a tali gruppi di società possono quindi non essere rappresentative della situazione economica di entità specifiche che producono il prodotto simile e lo vendono sul mercato comunitario. Si ricorda infine che le informazioni utilizzate durante l’inchiesta, relative alle società che producono il prodotto simile, sono state debitamente verificate. L’argomento è perciò respinto.

(65)

In mancanza di ulteriori osservazioni concernenti in particolare i considerando da 90 a 112 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni ivi contenute.

2.   Minaccia di pregiudizio

2.1.   Evoluzione dei volumi delle importazioni in dumping

(66)

La CISA ha affermato che l’aumento delle importazioni cinesi di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio era la conseguenza di un incremento della domanda sul mercato dell’UE. Anche il MOFCOM e un produttore esportatore cinese hanno presentato osservazioni simili. La CISA ha inoltre respinto la tesi secondo cui lo sviluppo delle importazioni cinesi potrebbe essere il risultato di una strategia di penetrazione del mercato sottolineando che le esportazioni cinesi erano effettuate da un numero elevato di produttori cinesi ed era quindi impossibile che essi avessero elaborato una strategia coordinata.

(67)

Se fosse vero che lo sviluppo delle importazioni cinesi era correlato all’aumento della domanda sul mercato CE, come affermato dalla CISA, la quota di mercato di tali importazioni sarebbe rimasta sostanzialmente stabile e non avrebbe registrato un incremento dall’1 % al 17 % durante il periodo in esame. L’aumento sostanziale della quota di mercato delle importazioni cinesi e la sua evoluzione, completamente diversa da quella delle quote di mercato dell’industria comunitaria e di qualsiasi altra fonte di importazione, dimostrano chiaramente che altri elementi hanno sostenuto la crescita delle importazioni cinesi. Tale conclusione è inoltre suffragata dal fatto che le importazioni cinesi hanno costantemente mantenuto prezzi molto bassi di dumping, come già spiegato ai considerando da 63 a 65 del regolamento provvisorio. Inoltre, non è necessario che gli esportatori coordinino una strategia per adottare un comportamento simile: una volta dimostrato che è possibile penetrare un mercato con successo mantenendo un determinato livello di prezzi molto basso, tale valida strategia di mercato sarebbe probabilmente adottata da tutti gli esportatori senza la necessità che essi si accordino. Le affermazioni di cui al considerando 66 sono quindi respinte e si confermano le conclusioni di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio.

(68)

La CISA ha inoltre sostenuto, contrariamente alla valutazione di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio, che le importazioni dalla RPC sono diminuite significativamente nel periodo successivo al PI. È vero che, come indicato al precedente considerando 52, le importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuite nel periodo successivo al PI. Tuttavia, dalla formulazione del considerando 116 del regolamento provvisorio è chiaro che ciò che conta non è il volume assoluto di tali importazioni, ma la loro relativa importanza in relazione al consumo, ovvero la loro quota sul mercato comunitario totale. Come indicato nello stesso considerando 52, le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno registrato un lieve aumento della quota di mercato nel periodo successivo al PI, nonostante la diminuzione del loro volume assoluto. Considerando che: i) la valutazione alla base del ragionamento di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio si fonda sulle più recenti e attendibili informazioni concernenti le importazioni disponibili al momento di trarre le conclusioni provvisorie, ovvero i dati relativi alle importazioni per novembre e dicembre 2008; ii) tali dati erano in linea con l’evoluzione delle importazioni cinesi fino a quel momento; e iii) il ragionamento era basato su volumi relativi e non assoluti, si conclude che la valutazione di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio non è in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 52. In ogni caso, occorre rilevare che, per i motivi di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio, il livello delle importazioni cinesi può essere considerato una minaccia di pregiudizio anche nel caso in cui i volumi iniziassero a diminuire in proporzione più del consumo, dal momento che la presenza stessa di volumi notevoli di prodotti cinesi a basso prezzo in un contesto di consumo in calo esercita una pressione verso il basso del livello generale dei prezzi sul mercato. Nessuno dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base può comunque fornire un orientamento decisivo in merito all’esistenza di una tale minaccia di pregiudizio. I fattori vanno piuttosto considerati nella loro totalità. L’obiezione è quindi respinta e si confermano le conclusioni di cui al considerando 115 del regolamento provvisorio.

2.2.   Riserva di capacità disponibile presso gli esportatori

(69)

La CISA ha affermato che l’analisi di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio era fondata su dati relativi agli esportatori inclusi nel campione i quali rappresentavano le società più orientate all’esportazione; tali dati non rifletterebbero quindi correttamente la situazione generale delle esportazioni dalla RPC. Al contrario, si sostiene che la quota delle esportazioni cinesi nell’UE calcolata sul totale delle esportazioni cinesi e indicata al considerando 119 del regolamento provvisorio avrebbe registrato un cambiamento di tendenza nel 2008, diminuendo dal 15 % all’11 %. Infine, l’analisi di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio ha ignorato l’evoluzione della domanda sul mercato interno cinese che secondo le previsioni avrebbe assorbito una percentuale significativa della produzione generata dall’esistente sovraccapacità; a tale riguardo si è fatto riferimento a diversi progetti e programmi del governo cinese a sostegno della domanda interna. Anche il MOFCOM ha sostenuto che gli sviluppi della domanda sul mercato interno cinese non sono stati esaminati nel regolamento provvisorio.

(70)

Le conclusioni relative alle società inserite nel campione di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio sono chiaramente confermate dall’analisi delle tendenze concernenti i dati sulle esportazioni generali di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio, che hanno persino mostrato una più significativa tendenza alla crescita per quanto riguarda le esportazioni nella CE per il periodo in esame. Per quanto concerne la presunta inversione di tendenza alla crescita relativa alle esportazioni nella CE calcolata sul totale delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nel 2008, la CISA non ha fornito elementi di prova determinanti a sostegno della propria argomentazione. In proposito, occorre notare che i dati risultanti dalle statistiche cinesi si riferiscono chiaramente a una definizione del prodotto notevolmente diversa dal prodotto in esame; ciò appare chiaro per il fatto che le esportazioni in Europa, come mostrano le statistiche, sono non soltanto di gran lunga superiori alle importazioni rilevate da Eurostat per il prodotto in esame, ma la loro evoluzione mostra una tendenza completamente diversa. Gli elementi di prova forniti non hanno potuto quindi essere accettati. In quanto ai progetti di provvedimenti del governo cinese volti a stimolare la domanda interna, le prove fornite non alterano l’analisi poiché gli effetti sulla domanda non possono essere stabiliti in modo attendibile. Per la maggior parte dei progetti menzionati non è inoltre chiaro se saranno completati. Infine, alcuni importanti progetti di condutture cui la CISA fa riferimento sembrano utilizzare grossi tubi saldati e non i tubi senza saldatura oggetto del presente procedimento. Le affermazioni di cui al considerando 69 sono pertanto respinte.

(71)

La CISA ha anche sostenuto che il riorientamento delle attività di esportazione indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio era errato poiché le esportazioni cinesi negli Stati Uniti consisterebbero principalmente in prodotti (OCTG) non largamente importati nella CE. La CISA ha inoltre affermato che i prezzi delle esportazioni nella CE non erano necessariamente inferiori a quelli delle esportazioni in altri paesi, ma che, al contrario, la CE ha rappresentato finora un mercato interessante per le esportazioni cinesi. Riguardo a questa argomentazione, occorre affermare che l’analisi di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio si basava su dati statistici privi di riferimenti dettagliati a specifici tipi di prodotto. È necessario notare che comunque gli impianti di produzione necessari alla fabbricazione del prodotto in esame possono essere utilizzati in larga misura per la produzione di vari tipi di tubi senza saldatura. Quindi, anche se uno specifico tipo di tubi quali gli OCTG non è ampiamente importato nella CE, ciò non è rilevante ai fini della valutazione di potenziali riserve di capacità disponibili, poiché gli impianti utilizzati nella fabbricazione di questo tipo di tubi possono essere facilmente orientati alla produzione di altri tipi del prodotto in esame, importati sul mercato CE in quantitativi molto più consistenti. Le affermazioni di cui al considerando 66 sono quindi respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

2.3.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(72)

La CISA ha affermato che dopo il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati notevolmente mentre i prezzi dell’industria comunitaria non hanno seguito la stessa tendenza, così che la sottoquotazione esistente durante il PI si sarebbe sostanzialmente ridotta o persino annullata nel periodo successivo al PI.

(73)

Come già indicato ai considerando 98 e 122 del regolamento provvisorio, si conferma che dopo il PI i prezzi delle importazioni da diversi paesi, tra cui la RPC, hanno subito un notevole aumento, analogamente ai prezzi dell’industria comunitaria. L’analisi dei listini prezzi dell’industria comunitaria dopo il PI e dei prezzi dei prodotti comparabili importati dalla RPC ha mostrato un andamento dei prezzi parallelo. In conclusione, non esistono elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui la sottoquotazione registrata durante il PI si sarebbe sostanzialmente ridotta o persino annullata. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

2.4.   Livello delle scorte

(74)

In assenza di osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 124 del regolamento provvisorio.

2.5.   Altri elementi

(75)

La CISA ha affermato che il possibile intervento del governo cinese di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio era soltanto una congettura. L’inchiesta ha mostrato tuttavia che il trattamento individuale garantito a un produttore esportatore cinese nella fase provvisoria è stato successivamente revocato, come indicato ai considerando da 19 a 23, proprio a causa del livello accresciuto di intervento dello Stato, indotto dal peggioramento della situazione economica dopo il PI. Ciò conferma chiaramente le conclusioni di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio e l’argomentazione è perciò respinta.

2.6.   Conclusioni

(76)

È stato anzitutto rilevato che la conclusione sulla minaccia di pregiudizio è stata formulata dopo aver considerato, tra l’altro, la totalità dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafi 5 e 9, del regolamento di base.

(77)

La CISA ha obiettato che le conclusioni di cui al regolamento provvisorio non sono conformi agli standard richiesti dagli accordi OMC per questo tipo di inchiesta, e in particolare che le conclusioni dovrebbero essere corroborate da elementi di prova e non essere il risultato di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, che le proiezioni e le ipotesi dovrebbero garantire un grado molto elevato di probabilità e che dovrebbero essere esaminate le spiegazioni alternative nel trarre una data conclusione.

(78)

Il regolamento provvisorio indica chiaramente su quale base si sono stabilite le conclusioni relative ai vari elementi dell’inchiesta. Ciò è suffragato dagli elementi di prova indicati, ovvero i dati statistici ottenuti dall’Eurostat, le risposte al questionario delle società che hanno collaborato, le informazioni fornite dal denunciante relative alle società non inserite nel campione, le informazioni contenute nelle osservazioni presentate dalle parti interessate e altre informazioni provenienti da Internet trovate nel corso dell’inchiesta. Tutte le informazioni citate, eccetto quelle riservate, erano accessibili alle parti interessate.

(79)

Gli elementi relativi all’esame della minaccia di pregiudizio sono stati considerati separatamente e nel dettaglio nel regolamento provvisorio e il grado di realizzazione delle ipotesi e delle previsioni effettuate nella fase provvisoria è stato riesaminato e verificato, per quanto possibile, nella fase definitiva dell’inchiesta, come riportato nelle conclusioni del presente regolamento. Non si sono riscontrati fatti, elementi di prova o indicazioni in contraddizione con le conclusioni di cui al regolamento provvisorio. Di conseguenza, le proiezioni e le ipotesi contenute nel regolamento provvisorio non si limitavano a congetture o asserzioni ma erano il risultato di un’analisi approfondita della situazione.

(80)

Per quanto riguarda le spiegazioni alternative e le interpretazioni di cui al considerando 78, comprese quelle presentate dalle parti interessate nelle loro osservazioni, esse sono state debitamente esaminate durante l’inchiesta e trattate sia nel presente regolamento sia nel regolamento provvisorio.

(81)

Per concludere, né l’esame dei fatti successi dopo la fine del PI, né l’analisi dei commenti e delle osservazioni formulati dalle parti interessate in merito al regolamento provvisorio e alla divulgazione delle conclusioni finali hanno rivelato elementi di prova che potessero mettere in dubbio la conclusione secondo la quale alla fine del PI esisteva la minaccia di pregiudizio notevole. Di conseguenza, l’argomentazione della CISA al considerando 77 è rifiutata e le conclusioni al considerando 126 del regolamento provvisorio sono confermate.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(82)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 128 a 135 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

a)   Attività d’importazione e d’esportazione dell’industria comunitaria

(83)

La CISA ha affermato che il fatto che l’industria comunitaria importasse il prodotto in esame dalla RPC e da altri paesi dimostrava che essa non aveva una capacità sufficiente a soddisfare la domanda del mercato comunitario. Ciò era causato dalla scelta dell’industria comunitaria di non investire in nuova capacità di produzione ma di concentrarsi notevolmente su segmenti di mercato a valore più elevato. A tale riguardo si ricorda che al considerando 136 del regolamento provvisorio si spiega che tali importazioni secondo le stime erano inferiori al 2 % delle importazioni totali dalla RPC, e non è stato fornito alcun elemento per dimostrare che tale percentuale fosse superiore.

(84)

La CISA ha inoltre contestato le ragioni esatte per cui il gruppo di società menzionato al considerando 138 del regolamento provvisorio avrebbe dovuto effettuare le importazioni citate. Successivamente ad un ulteriore esame della questione, si conferma che per ragioni di efficienza in termini di costi la produzione di certi tipi di prodotto era effettuata da altre entità non europee del gruppo. Come già menzionato al considerando 138 del regolamento provvisorio, si è tuttavia verificato che tali importazioni non sono avvenute a prezzi inferiori a quelli della Comunità per lo stesso tipo di prodotti.

(85)

La CISA ha infine fatto notare un’apparente contraddizione tra la stima relativamente positiva dell’industria comunitaria concernente le sue future vendite all’esportazione e le tendenze economiche generali per i mercati dei paesi terzi, in declino secondo le previsioni. A tale riguardo è necessario ricordare che l’analisi delle attività di esportazione dell’industria comunitaria non ha effetti ai fini delle conclusioni relative al pregiudizio o alla minaccia di pregiudizio, che riguardano esclusivamente l’attività dell’industria comunitaria per il prodotto simile sul mercato CE. Le visioni ottimistiche di alcuni dei produttori comunitari riguardo alle loro attività di esportazione possono aver solo portato a sovrastimare i risultati economici generali previsti ma non quelli relativi al mercato interno, analizzati separatamente.

(86)

Le affermazioni di cui ai considerando da 83 a 85 sono quindi respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 136 a 141 del regolamento provvisorio.

b)   Importazioni da paesi terzi

(87)

La CISA ha inoltre sostenuto che non è sufficiente esaminare il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi esterni all’UE, ma è necessario considerare l’esatta natura di tali prodotti. Si conferma che è stata effettuata un’analisi dettagliata in tutti i casi in cui gli importatori hanno messo a disposizione informazioni sufficientemente dettagliate relative ai prezzi. Sfortunatamente le statistiche sul commercio non sono molto dettagliate e, dato il livello di collaborazione relativamente basso fornito dagli importatori nella presente indagine, erano disponibili poche informazioni dettagliate sui prezzi a livello di singolo prodotto concernenti le importazioni da altri paesi. Nessuno ha tuttavia fornito informazioni documentate indicanti una conclusione diversa da quella di cui ai considerando da 142 a 145 del regolamento provvisorio, pertanto si confermano i risultati contenuti nei considerando citati del regolamento provvisorio.

c)   Concorrenza degli altri produttori comunitari

(88)

In mancanza di ulteriori osservazioni a riguardo, si conferma il considerando 146 del regolamento provvisorio.

d)   Costo di produzione/costi delle materie prime

(89)

La CISA ha sostenuto che l’industria comunitaria ha modificato la propria gamma di prodotti per orientarsi verso tipologie di prodotto con un prezzo più elevato al fine di contrastare gli effetti dell’aumento dei costi di produzione. Ciò mostrerebbe che l’industria comunitaria disponeva di mezzi sufficienti a riflettere qualsiasi incremento dei costi aumentando i prezzi di vendita, contrariamente a quanto indicato al considerando 149 del regolamento provvisorio.

(90)

È indubbio che l’industria comunitaria nel tempo ha cercato di massimizzare il profitto contrastando gli incrementi dei costi con l’aumento dei prezzi di vendita. Questo processo tuttavia non è infinito e vi è un punto in cui tali adeguamenti non sono più possibili data la concorrenza esistente sul mercato. In un mercato in cui i prodotti simili sono venduti a prezzi sostanzialmente inferiori, il margine per operare tale ricarico diminuisce con l’aumentare della quota di mercato di detti prodotti a basso prezzo. Le osservazioni della CISA non contraddicono quindi le conclusioni di cui ai considerando da 147 a 149 del regolamento provvisorio, che sono confermate.

e)   Rallentamento del mercato comunitario dei tubi senza saldatura a causa della recessione economica

(91)

Il MOFCOM, la CISA e un produttore esportatore cinese hanno affermato che la recessione economica globale è alla base dei problemi economici di cui soffre l’industria comunitaria e hanno concluso che tale situazione ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il presunto pregiudizio o la minaccia di pregiudizio. In merito, occorre rilevare che la stessa CISA ha ammesso che il consumo prevalente sul mercato tra il 2005 e il PI si è situato a livelli eccezionali e che la diminuzione della domanda dopo il PI può essere in gran parte dovuta al fatto che il mercato per tale prodotto sta ritornando a condizioni normali. Non è quindi chiaro se la recessione economica globale sia da considerarsi come causa di pregiudizio, visto che dalle informazioni disponibili si evince che il livello di consumo sul mercato comunitario nel periodo successivo al PI è ritornato a livelli in passato ritenuti normali. Ciò suggerirebbe che è stata l’esistenza di livelli eccezionali di consumo comunitario durante il periodo in esame a far sì che l’industria comunitaria non soffrisse di un pregiudizio notevole, malgrado la rilevante quota di mercato e la notevole sottoquotazione delle importazioni cinesi oggetto di dumping. In ogni caso, nel considerando 150 del regolamento provvisorio non si esclude la possibilità che la recessione economica generale possa avere avuto conseguenze negative sulla situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria dopo il PI, ma non è possibile affermare che la crisi economica generale sia la sola responsabile di tali conseguenze negative, a esclusione delle importazioni oggetto di dumping, quando è chiaro che queste ultime detengono una quota di mercato considerevole e a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Si respinge quindi l’argomentazione secondo cui la recessione economica avrebbe rotto il nesso di causalità di cui ai considerando da 128 a 135 del regolamento provvisorio, mentre la questione dell’incidenza che il cambiamento della congiuntura economica rispetto al PI potrebbe avere sulla determinazione del livello di misure è trattata al considerando 104.

(92)

Si respingono quindi le argomentazioni e si conferma il considerando 150 del regolamento provvisorio.

f)   Altri fattori

(93)

La CISA ha commentato che alcuni produttori comunitari hanno concluso con i clienti contratti quadro a prezzi precedentemente stabiliti, così che per essi i prezzi si sarebbero mantenuti stabili. Allo stesso tempo tali produttori avrebbero concluso accordi simili a prezzi fissi con i fornitori di minerali di ferro e di altri importanti fattori di produzione, così da non poter beneficiare del rapido crollo dei costi che ha interessato tali materie prime immediatamente dopo il PI.

(94)

È necessario anzitutto notare che la stipulazione di accordi a prezzo fisso con i clienti rappresenta una pratica che è stata limitata in termini di numero di contratti e, tenuto conto del periodo interessato, non può essere considerata come avente effetti significativi, fatto confermato dal notevole aumento ugualmente registrato dai prezzi dell’industria comunitaria. Per quanto concerne gli accordi a prezzi fissi per l’acquisto di materie prime importanti, sembra si tratti di una pratica largamente diffusa in tutto il mondo che non rappresenta quindi né un vantaggio né uno svantaggio per i produttori comunitari rispetto a tutti gli altri produttori del prodotto simile sul mercato mondiale. Neanche questo elemento può essere quindi considerato una causa di rottura del nesso di causalità. Le affermazioni di cui al considerando 93 sono pertanto respinte.

3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(95)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 151 a 153 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(96)

Il denunciante e un certo numero di produttori comunitari hanno affermato nuovamente che, tenuto conto delle pratiche di dumping pregiudizievole, l’esistenza di misure antidumping costituiva un elemento essenziale per la continuità delle loro attività. In mancanza di ulteriori osservazioni, si conferma il considerando 155 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(97)

In mancanza di ulteriori osservazioni a riguardo, si conferma il considerando 156 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(98)

Un utilizzatore del prodotto in esame, che è inoltre importatore, ha fatto notare che i codici NC del prodotto che egli importava non figuravano nell’avviso di apertura e che egli ha saputo che l’inchiesta riguardava anche tali tipi di prodotto solo dopo l’istituzione di misure provvisorie. Egli ha indicato di avere dovuto pagare dazi antidumping imprevisti per tale ragione. L’importatore è stato informato che l’avviso di apertura conteneva una chiara descrizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e che i codici NC erano menzionati a titolo puramente indicativo. La classificazione doganale corretta del prodotto in esame è in effetti uno degli aspetti dell’inchiesta ed è quindi del tutto possibile che i codici NC citati nel regolamento provvisorio siano in una certa misura diversi da quelli indicati nell’avviso di apertura del procedimento.

(99)

In mancanza di ulteriori osservazioni a riguardo, si conferma il considerando 157 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli utilizzatori

(100)

L’utilizzatore di cui al considerando 98 ha inoltre sostenuto che, nel caso in cui fossero istituite misure definitive sul prodotto in esame, ne risulterebbero gravi problemi di approvvigionamento per la sua società, data la reticenza dei produttori comunitari a fornire il prodotto. Tale argomentazione è stata analizzata ed è risultato che i problemi incontrati da tale operatore nell’approvvigionamento del prodotto dai produttori comunitari risalivano a periodi passati in cui, in un contesto di domanda molto elevata sul mercato, la fornitura di quantità molto limitate del prodotto non era considerata economicamente redditizia da determinati produttori comunitari. In periodi di normale domanda sul mercato, tale problema dovrebbe tuttavia scomparire, in particolare se si considera la possibilità che altri utilizzatori o importatori dello stesso tipo di prodotto ne stimolino la domanda nella Comunità in seguito all’istituzione di misure. Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e del fatto che gli utilizzi in questione rappresentano soltanto una frazione molto limitata del consumo totale del prodotto in esame, si conclude che la disponibilità delle fonti di approvvigionamento non rappresenta un problema per il prodotto in esame.

(101)

Un altro utilizzatore, che acquista il prodotto simile esclusivamente dall’industria comunitaria, si è nuovamente espresso in favore dell’istituzione di misure. Nessun altro utilizzatore ha presentato osservazioni concernenti le conclusioni provvisorie. In mancanza di ulteriori osservazioni, si conferma il considerando 158 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(102)

In mancanza di osservazioni specifiche, si conferma il considerando 159 del regolamento provvisorio.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(103)

Il denunciante e un certo numero di produttori della Comunità appartenenti all’industria comunitaria hanno sostenuto che il margine di profitto pari al 3 % utilizzato in fase provvisoria per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio, secondo quanto indicato ai considerando da 161 a 163 del regolamento provvisorio, era eccessivamente basso dato che si tratta di un’industria a forte intensità di capitali e a costi fissi elevati, e che i margini di profitto medi dell’industria comunitaria durante il periodo in esame hanno nettamente superato il 3 %.

(104)

Si riconosce che il prodotto simile richiede una produzione ad alta intensità di capitali. Si ritiene tuttavia che la situazione attuale del mercato non permette di valutare chiaramente i tassi di utilizzo delle capacità in un futuro prossimo e in particolare durante gli anni in cui le misure saranno in vigore, il che può avere conseguenze sulla determinazione del margine di profitto che dovrebbe essere solitamente raggiunto in un determinato mercato in assenza di pratiche di dumping. In queste condizioni e poiché l’industria comunitaria mantiene la possibilità di richiedere un riesame delle misure in caso di modifica delle circostanze, si è concluso che debba essere mantenuto il margine di profitto moderato pari al 3 % fissato nella fase provvisoria nonché in un’inchiesta precedente concernente lo stesso prodotto. Si sottolinea tuttavia che nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare in modo significativo potrebbe essere necessario riesaminare tale margine del 3 %.

(105)

Si è applicato il metodo utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio di cui ai considerando 164 e 165 del regolamento provvisorio, previo lieve adeguamento di cui al considerando 41. Il livello di eliminazione del pregiudizio a livello nazionale è stato stabilito calcolando la media ponderata del margine di pregiudizio constatato per i tipi di prodotto più rappresentativi venduti da un produttore esportatore che non aveva ottenuto il TI.

(106)

I margini di pregiudizio così stabiliti sono inferiori ai margini di dumping constatati.

2.   Misure definitive

(107)

Alla luce delle conclusioni tratte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse della Comunità e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che è comunque il margine di pregiudizio riscontrato.

(108)

Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Produttore esportatore

Dazio antidumping

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

17,7 %

Altre società che hanno collaborato

27,2 %

Tutte le altre società

39,2 %

(109)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società e quindi dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(110)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (8), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate, ad esempio, al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(111)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

(112)

Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state inserite nel campione (elencate nell’allegato I del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicata anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero comunque diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

3.   Impegni

(113)

Successivamente alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, un certo numero di produttori esportatori della RPC non inseriti nel campione hanno proposto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Peraltro, nonostante il fatto che tutte le condizioni necessarie fossero spiegate, non è stata presentata alcuna offerta formale di impegno entro i limiti fissati a tal fine dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, né è stata chiesta una proroga a tale limite. In queste circostanze, non è più necessario esaminare più a fondo la questione degli impegni nell’ambito dell’inchiesta.

I.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(114)

Poiché l’inchiesta ha dimostrato che la minaccia di pregiudizio era imminente alla fine del PI, come indicato al considerando 126 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle conclusioni di cui ai considerando da 50 a 55 che confermano l’evoluzione negativa di diversi indicatori di pregiudizio dopo il PI, e in vista dell’importanza del margine di dumping constatato, si conclude che in assenza di misure provvisorie il pregiudizio si sarebbe verificato. Si ritiene quindi necessaria la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica (9) dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (10) (codici TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 e 7304599320) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, RPC

17,7

A949

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

27,2

A950

Tutte le altre società

39,2

A999

3.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CE) n. 289/2009 sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio.

Articolo 3

Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 27,2 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

M. OLOFSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 174 del 9.7.2008, pag. 7.

(3)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 48.

(4)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(5)  CFfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

(6)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(7)  In base ad un confronto effettuato tra volumi mensili medi.

(8)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussels, BELGIQUE/BELGIË.

(9)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(10)  Si veda la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A950)

Nome della società

Città

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang


Top