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Document 32009R0691

    Regolamento (CE) n. 691/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009 , relativo agli anticipi da versare con decorrenza dal 16 ottobre 2009 per il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, i pagamenti per superficie per i seminativi, i pagamenti diretti per la misure previste dai programmi POSEI e Isole del Mar Egeo, il regime di pagamento unico, l’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie

    GU L 199 del 31.7.2009, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/691/oj

    31.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 691/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2009

    relativo agli anticipi da versare con decorrenza dal 16 ottobre 2009 per il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, i pagamenti per superficie per i seminativi, i pagamenti diretti per la misure previste dai programmi POSEI e Isole del Mar Egeo, il regime di pagamento unico, l’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. Tuttavia, l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a disporre il versamento di anticipi.

    (2)

    Nel 2009 le aziende agricole versano in gravi difficoltà finanziarie e di liquidità dovute ai bassi prezzi dei prodotti agricoli e ai costi elevati dei fattori di produzione. Per contribuire ad alleviare tali difficoltà è opportuno autorizzare il versamento agli agricoltori di anticipi fino al 70 % nell’ambito dei regimi di sostegno, a condizione che la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possa essere eseguita prima del versamento dell’anticipo. I regimi di sostegno sono i seguenti: il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), i pagamenti diretti versati nell’ambito delle misure dei programmi POSEI, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (3) e i pagamenti diretti versati nell’ambito delle misure dei programmi per le isole del Mar Egeo, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (4), il regime di pagamento unico, l’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11 e al titolo V, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (3)

    Affinché i pagamenti siano contabilizzati nell’esercizio 2010, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2009. Nondimeno, ai fini di un’oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 16 ottobre 2009 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino ad un massimo del 70 % dei pagamenti per le domande presentate nel 2009, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i seguenti regimi e pagamenti:

    a)

    il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

    b)

    i pagamenti diretti versati nell’ambito delle misure previste dai programmi POSEI di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006;

    c)

    i pagamenti diretti versati nell’ambito delle misure previste dai programmi per le isole del Mar Egeo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006; nonché

    d)

    il regime di pagamento unico, l’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11, e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.


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