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Document 32009R0687
Commission Regulation (EC) No 687/2009 of 29 July 2009 repealing Regulations (EC) No 877/2008, (EC) No 878/2008 and (EC) No 879/2008 opening a standing invitation to tender for the resale of sugar held by intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Ireland, Italy, Hungary, Slovakia and Sweden
Regolamento (CE) n. 687/2009 della Commissione, del 29 luglio 2009 , che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese
Regolamento (CE) n. 687/2009 della Commissione, del 29 luglio 2009 , che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese
GU L 198 del 30.7.2009, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 687/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2009
che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 877/2008 (2), (CE) n. 878/2008 (3) e (CE) n. 879/2008 (4) hanno aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario, per la rivendita per uso industriale e per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese. |
(2) |
Il quantitativo massimo totale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento disponibile per la rivendita era pari a 345 539 tonnellate. Dopo la rivendita a seguito delle gare tenutesi dal 1o ottobre 2008, erano rimaste invendute 34 081 tonnellate di zucchero. |
(3) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (5), stabiliva il ritiro di 119 687 tonnellate di zucchero dalle scorte d’intervento della Comunità per la distribuzione a favore degli indigenti. |
(4) |
Per quanto riguarda il piano di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti per il 2010, i quantitativi totali di zucchero richiesti dagli Stati membri superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno riservare tutte le scorte d’intervento rimanenti e chiudere le gare permanenti per la rivendita di zucchero proveniente dalle scorte di intervento. |
(5) |
Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 sono abrogati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 241 del 10.9.2008, pag. 3.
(3) GU L 241 del 10.9.2008, pag. 8.
(4) GU L 241 del 10.9.2008, pag. 13.
(5) GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.