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Document 32009R0687

Regolamento (CE) n. 687/2009 della Commissione, del 29 luglio 2009 , che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

GU L 198 del 30.7.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/687/oj

30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/3


REGOLAMENTO (CE) N. 687/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 877/2008 (2), (CE) n. 878/2008 (3) e (CE) n. 879/2008 (4) hanno aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario, per la rivendita per uso industriale e per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese.

(2)

Il quantitativo massimo totale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento disponibile per la rivendita era pari a 345 539 tonnellate. Dopo la rivendita a seguito delle gare tenutesi dal 1o ottobre 2008, erano rimaste invendute 34 081 tonnellate di zucchero.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (5), stabiliva il ritiro di 119 687 tonnellate di zucchero dalle scorte d’intervento della Comunità per la distribuzione a favore degli indigenti.

(4)

Per quanto riguarda il piano di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti per il 2010, i quantitativi totali di zucchero richiesti dagli Stati membri superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno riservare tutte le scorte d’intervento rimanenti e chiudere le gare permanenti per la rivendita di zucchero proveniente dalle scorte di intervento.

(5)

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 3.

(3)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 8.

(4)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 13.

(5)  GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.


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