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Document 32009R0419
Commission Regulation (EC) No 419/2009 of 20 May 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Kiwi de l’Adour (PGI))
Regolamento (CE) n. 419/2009 della Commissione, del 20 maggio 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l’Adour (IGP)]
Regolamento (CE) n. 419/2009 della Commissione, del 20 maggio 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l’Adour (IGP)]
GU L 125 del 21.5.2009, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 419/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l’Adour (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Kiwi de l’Adour» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 263 del 16.10.2008, pag. 5.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
FRANCIA
Kiwi de l’Adour (IGP)