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Document 32009R0280

Regolamento (CE) n. 280/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009 , che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

GU L 93 del 7.4.2009, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; abrogato da 32012R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/280/oj

7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/13


REGOLAMENTO (CE) N. 280/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L’allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.

(2)

Gli allegati I, II, III, e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso della Bulgaria e della Romania.

(3)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4)

La Danimarca, in conformità dell’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

in Bulgaria: l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del codice di diritto internazionale privato,

nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,

in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),

in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας πολιτικής δικονομίας),

in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

in Italia: l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

a Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),

in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),

nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),

in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm),

in Polonia: gli articoli 1103 e 1110 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego), nella parte in cui fondano la competenza sulla circostanza che il convenuto risiede in Polonia, possiede beni in Polonia o è titolare di diritti di proprietà in Polonia, oppure che l’oggetto della causa si trova in Polonia o che una delle parti è cittadina polacca,

in Portogallo: l’articolo 65 e l’articolo 65 A del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l’articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho),

in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,

in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,

in Finlandia: il capo 10, articolo 1, paragrafo 1, seconda, terza e quarta frase del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

in Svezia: il capo 10, articolo 3, paragrafo 1, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken),

nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:

a)

su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; o

b)

sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; o

c)

sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.


ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

in Belgio: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»,

in Bulgaria: «окръжния съд»,

nella Repubblica ceca: «okresní soud» o «soudní exekutor»,

in Germania:

a)

presidente di una sezione del «Landgericht»;

b)

un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,

in Estonia: «maakohus»,

in Grecia: «Μονομελές Πρωτοδικείο»,

in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia»

in Francia:

a)

«greffier en chef du tribunal de grande instance»;

b)

«président de la chambre départementale des notaires», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,

in Irlanda: «High Court»,

in Italia: «Corte d’appello»,

a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, per le sentenze relative agli alimenti, «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

in Lettonia: «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo: presidente del «tribunal d’arrondissement»,

in Ungheria: «megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság» e a Budapest «Budai Központi Kerületi Bíróság»,

a Malta: «Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili» o «Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Reġistratur tal-Qorti», cui l’istanza è trasmessa dal «Ministru responsabbli għall-Ġustizzja»,

nei Paesi Bassi: «voorzieningenrechter van de rechtbank»,

in Austria: «Bezirksgericht»,

in Polonia: «Sąd Okręgowy»,

in Portogallo: «Tribunal Judicial de Comarca»,

in Romania: «Tribunal»,

in Slovenia: «okrožno sodišče»,

in Slovacchia: «okresný súd»,

in Finlandia: «käräjäoikeus/tingsrätt»,

in Svezia: «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza sarà trasmessa dall’«Attorney General of Gibraltar».


ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

in Belgio:

a)

per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

b)

per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep»,

in Bulgaria: «апелативен съд — софия»,

nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

in Germania: «Oberlandesgericht»,

in Estonia: «ringkonnakohus»,

in Grecia: «Εφετείο»,

in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincail» si pronunci sul ricorso,

in Francia:

a)

«Cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza;

b)

il presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza,

in Irlanda: «High Court»,

in Islanda: «heradsdomur»,

in Italia: «Corte d’appello»,

a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,

in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),

a Malta: «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12» ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese dal «ċitazzjoni», «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,

nei Paesi Bassi:

a)

per il convenuto: «arrondissementsrechtbank»;

b)

per l’istante: «gerechtshof»,

in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,

in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,

in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

in Romania: «Curte de Apel»,

in Slovenia: «okrožno sodišče»,

in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,

in Svezia: «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».


ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti:

in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,

in Bulgaria: «обжалване пред Върховния касационен съд»,

nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost»,

in Germania: «Rechtsbeschwerde»,

in Estonia: «kassatsioonikaebus»,

in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto,

in Islanda: ricorso all’«Hæstiréttur»,

a Cipro: appello alla Corte suprema,

in Lettonia: ricorso all’«Augstākās tiesas Senāts» tramite l’«Apgabaltiesa»,

in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,

in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem»,

a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari: «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12»,

in Austria: «Revisionsrekurs»,

in Polonia: «skarga kasacyjna»,

in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,

in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire»,

in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

in Slovacchia: ricorso al «dovolanie»,

in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen»,

in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen»,

nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.


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