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Document 32009E0571

Azione comune 2009/571/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia

GU L 197 del 29.7.2009, p. 109–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/571/oj

29.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/109


AZIONE COMUNE 2009/571/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5 e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/131/PESC (2) che proroga e modifica il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2009.

(3)

In base al riesame della azione comune 2009/131/PESC il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di sei mesi.

(4)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2009/131/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2010.»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo che va dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 445 000 EUR.»;

3)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’Unione europea sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2009. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 47.


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