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Document 32009E0475

    Azione comune 2009/475/PESC del Consiglio, dell’ 11 giugno 2009 , relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

    GU L 156 del 19.6.2009, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/475/oj

    19.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/57


    AZIONE COMUNE 2009/475/PESC DEL CONSIGLIO

    dell’11 giugno 2009

    relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX (1). Tale azione comune, successivamente modificata e prorogata, scade il 30 giugno 2009.

    (2)

    Il 24 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto di prorogare EUJUST LEX di altri dodici mesi fino al 30 giugno 2010. Durante tale periodo EUJUST LEX, oltre a proseguire la sua attività principale, dovrebbe condurre una fase pilota che includa attività in Iraq.

    (3)

    L’importo di riferimento finanziario pari a 10 milioni di EUR previsto nell’azione comune 2005/190/PESC è stato completato da un importo di 11,2 milioni di EUR nell’azione comune 2006/708/PESC del Consiglio (2) e da un importo di 7,2 milioni di EUR nell’azione comune 2008/304/PESC del Consiglio (3) al fine di coprire le spese connesse a EUJUST LEX fino al 30 giugno 2009. È opportuno prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura delle spese connesse alla nuova missione per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010.

    (4)

    Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e che potrebbe nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), definiti all’articolo 11 del trattato.

    (5)

    La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l’esecuzione del bilancio della missione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Missione

    1.   L’Unione europea istituisce la missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX.

    2.   EUJUST LEX opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell’articolo 2.

    Articolo 2

    Mandato della missione

    1.   EUJUST LEX risponde alle impellenti necessità dell’ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell’indagine penale. Tale formazione intende migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell’ordinamento giudiziario penale iracheno.

    2.   EUJUST LEX promuove una più stretta collaborazione tra i vari attori dell’ordinamento giudiziario penale iracheno, potenzia la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliora le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell’uomo.

    3.   Le attività di formazione sono realizzate nell’UE e in Iraq o nella regione e EUJUST LEX dispone di un ufficio di collegamento a Baghdad. Nel periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010, EUJUST LEX avvierà una fase pilota di attività in Iraq, comprese attività di consulenza strategica, attività d’inquadramento ai fini di follow-up e attività di formazione, purché le condizioni di sicurezza e le risorse lo permettano.

    Tenendo conto dell’evoluzione ulteriore delle condizioni di sicurezza in Iraq e della disponibilità di infrastrutture adeguate, il Consiglio esamina i risultati della fase pilota e decide in merito al futuro della missione dopo il 30 giugno 2010.

    4.   Per l’intera durata della missione è sviluppato un efficace partenariato strategico e tecnico con gli omologhi iracheni, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione dei programmi durante la fase di pianificazione. È inoltre necessario un coordinamento per la selezione, l’esame, la valutazione, il seguito e il coordinamento del personale che segue la formazione, affinché gli iracheni possano assimilarne rapidamente i contenuti. Nelle fasi di pianificazione e operativa è altresì necessario uno stretto coordinamento tra EUJUST LEX e gli Stati membri che impartiscono la formazione, coinvolgendo le missioni diplomatiche in Iraq degli Stati membri interessati e in collegamento con gli Stati membri che dispongono di un’esperienza attuale nel dispensare una formazione attinente alla missione.

    5.   EUJUST LEX è sicura, indipendente e distinta ma è complementare ed apporta valore aggiunto alle iniziative del governo dell’Iraq e della comunità internazionale, soprattutto quelle delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti d’America, e sviluppa altresì sinergie con le pertinenti attività della Comunità e degli Stati membri. Al riguardo, EUJUST LEX deve tenersi in contatto con le autorità irachene competenti e gli Stati membri che attualmente realizzano progetti di formazione.

    Articolo 3

    Struttura

    EUJUST LEX è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

    a)

    il capomissione;

    b)

    un ufficio di coordinamento a Bruxelles;

    c)

    un ufficio di collegamento a Baghdad;

    d)

    strutture di formazione, formatori ed esperti messi a disposizione dagli Stati membri e coordinati da EUJUST LEX.

    Questi elementi sono sviluppati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN).

    Articolo 4

    Comandante civile dell’operazione

    1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante civile dell’operazione di EUJUST LEX.

    2.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico di EUJUST LEX.

    3.   Il comandante civile dell’operazione assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

    4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità.

    5.   Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’UE sia correttamente assolto.

    Articolo 5

    Capomissione

    1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

    2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

    3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, compreso l’ufficio di coordinamento di Bruxelles e l’ufficio di collegamento di Baghdad, per la condotta efficace di EUJUST LEX, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

    4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

    5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’UE interessata.

    6.   Il capomissione rappresenta EUJUST LEX e assicura un’adeguata visibilità della missione.

    Articolo 6

    Personale

    1.   Il personale di EUJUST LEX è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all’articolo 2 e con la struttura di cui all’articolo 3.

    2.   Il personale di EUJUST LEX è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’UE. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi al personale di EUJUST LEX da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio definiti nella scheda finanziaria.

    3.   Il personale internazionale e locale può essere assunto anche su base contrattuale, in funzione delle necessità.

    4.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4).

    Articolo 7

    Status del personale

    1.   Ove richiesto, lo status del personale di EUJUST LEX compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento di EUJUST LEX, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

    2.   Lo Stato membro o l’istituzione dell’UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l’istituzione dell’UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

    Articolo 8

    Catena di comando

    1.   EUJUST LEX dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

    2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUJUST LEX.

    3.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’SG/AR, è il comandante di EUJUST LEX a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

    4.   Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR.

    5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo di EUJUST LEX a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

    Articolo 9

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 25 del trattato.

    2.   Tale autorizzazione include il potere di modificare il CONOPS e l’OPLAN. Parimenti essa include il potere di adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

    3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    4.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

    Articolo 10

    Sicurezza

    1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX a norma degli articoli 4 e 8 e in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

    2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’operazione e dell’osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili all’operazione, in linea con la politica dell’Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea e relativi documenti giustificativi.

    3.   Per quanto riguarda gli elementi della missione che sono realizzati negli Stati membri, lo Stato membro ospitante adotta tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

    4.   Per l’ufficio di coordinamento a Bruxelles, le misure necessarie e appropriate sono organizzate dal Servizio di sicurezza dell’SGC in collaborazione con le autorità dello Stato membro ospitante.

    5.   Se la formazione ha luogo in uno Stato terzo, l’UE, con la partecipazione degli Stati membri interessati, chiede alle autorità dello Stato terzo di adottare le disposizioni appropriate relative alla sicurezza dei partecipanti e dei formatori o degli esperti sul suo territorio.

    6.   EUJUST LEX ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione.

    7.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall’SG/AR.

    8.   I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del SGC e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.

    9.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione di EUJUST LEX, in particolare dell’ufficio di collegamento, del personale, dei formatori e degli esperti che si recano in Iraq o che viaggiano all’interno di tale paese un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione e altri requisiti in materia di sicurezza, se del caso, all’interno dell’Iraq. A tal fine, il capomissione può concludere opportuni accordi con gli Stati membri o le autorità locali, se necessario.

    Articolo 11

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 è pari a 10,8 milioni di EUR.

    2.   La spesa finanziata dall’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. Se parte della formazione ha luogo in paesi terzi, la partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi. In tal caso i beni e i servizi acquisiti per EUJUST LEX possono provenire anche da paesi terzi.

    3.   Alla luce della specifica situazione irachena in termini di sicurezza, i servizi a Baghdad e nelle altre parti del paese, se del caso, sono prestati tramite i contratti stipulati dal Regno Unito, dagli altri Stati membri, se del caso, o tramite gli accordi conclusi con le autorità irachene con le società che prestano e fatturano tali servizi. La dotazione finanziaria di EUJUST LEX copre le spese in questione. Il Regno Unito o altri Stati membri interessati, in consultazione con il capomissione, trasmettono al Consiglio opportune informazioni su tali spese.

    4.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

    5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUJUST LEX, compresa la compatibilità delle attrezzature.

    6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

    7.   L’attrezzatura e le forniture per l’ufficio di coordinamento a Bruxelles sono acquistate o affittate a nome dell’UE.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione ai fini della coerenza dell’azione dell’UE a sostegno dell’Iraq.

    2.   Il capomissione si coordina strettamente con la presidenza dell’UE in loco e altri capimissione dell’UE.

    3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare le Nazioni Unite.

    Articolo 13

    Comunicazione di informazioni classificate

    L’SG/AR è autorizzato a diffondere allo Stato ospitante e alle Nazioni unite, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

    Articolo 14

    Vigilanza

    La capacità di vigilanza è attivata per EUJUST LEX.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2009.

    Essa scade il 30 giugno 2010.

    Articolo 16

    Pubblicazione

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. SLAMEČKA


    (1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.

    (2)  GU L 291 del 21.10.2006, pag. 43.

    (3)  GU L 105 del 15.4.2008, pag. 10.

    (4)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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