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Document 32009D1000

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009 , concernente il contributo finanziario dell’Unione per il 2010 al laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2009) 10291]

GU L 344 del 23.12.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1000/oj

23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

concernente il contributo finanziario dell’Unione per il 2010 al laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili

[notificata con il numero C(2009) 10291]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/1000/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 31 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2) può beneficiare di un aiuto dell’Unione qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria dell’Unione, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) designa come laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) la Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito. Tra le sue funzioni rientrano la raccolta e il confronto dei dati sui risultati dei test effettuati nell’Unione, nonché il dovere di tenersi aggiornato sugli sviluppi in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione delle TSE in tutto il mondo.

(5)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per le TSE per il 2010. Il contributo finanziario dell’Unione va pertanto concesso al suddetto laboratorio comunitario di riferimento al fine di cofinanziare le sue attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 999/2001. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario siano finanziate dal Fondo (6). Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 1 129 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Nei limiti dell’importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1754/2006, un importo di 600 000 EUR è riservato all’elaborazione e all’applicazione di un protocollo destinato a raccogliere dati per migliorare le conoscenze sulla resistenza genetica alla scrapie dei caprini a Cipro.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 60 000 EUR.

3.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

La Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.


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