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Dokumentas 32009D0395

2009/395/CE: Decisione della Commissione, del 14 maggio 2009 , relativa all’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare [notificata con il numero C(2009) 3744]

GU L 124 del 20.5.2009, p. 65—66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 29/10/2014; abrogato da 32014R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/395/oj

20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

relativa all’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare

[notificata con il numero C(2009) 3744]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito «la direttiva») stabilisce che la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»).

(2)

Il temefos è stato identificato come principio attivo di biocidi disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE. Nessun fascicolo è stato presentato entro la scadenza prevista al fine di includere il temefos nell’allegato I, IA o IB della direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (3), gli Stati membri dovevano revocare le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti temefos a decorrere dal 1o settembre 2006. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007 (di seguito «il regolamento»), i biocidi contenenti temefos non devono più essere immessi in commercio.

(4)

L’articolo 5 del regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e le condizioni per la concessione della deroga.

(5)

Con decisione 2007/226/CE (4), la Commissione ha concesso la deroga per i biocidi contenenti temefos utilizzati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare. Tale deroga è applicabile fino al 14 maggio 2009.

(6)

La Francia ha presentato alla Commissione la richiesta di prorogare la deroga fino al 14 maggio 2010, allegando informazioni volte a dimostrare la necessità di continuare a utilizzare il temefos. La Commissione ha pubblicato la richiesta della Francia in forma elettronica il 13 febbraio 2009. Nei 60 giorni previsti per la consultazione pubblica non è stata espressa alcuna obiezione a tale richiesta.

(7)

Vista l’entità dei focolai di malattie diffuse dalle zanzare nei dipartimenti francesi d’oltremare è opportuno continuare a consentire l’uso del temefos qualora il trattamento con altre sostanze o biocidi non risulti efficace. Un’ulteriore proroga della fase di eliminazione graduale di tale sostanza appare pertanto necessaria per consentirne la sostituzione con altre sostanze adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Francia può consentire l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos (N. CE 222-191-1; N. CAS 3383-96-8) a fini di controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare fino al 14 maggio 2010.

Articolo 2

1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos a norma dell’articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i biocidi contenenti temefos siano approvati per l’uso essenziale previsto;

b)

la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente;

c)

al momento della concessione dell’approvazione vengono imposte tutte le opportune misure di riduzione dei rischi;

d)

l’etichetta di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego;

e)

ove opportuno, i titolari dell’autorizzazione o la Francia s’impegnano a cercare soluzioni alternative a tali usi.

2.   La Francia informa la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, con particolare riguardo alle iniziative adottate a norma della lettera e), entro il 14 maggio 2010.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 47.


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