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Document 32008R1361

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

GU L 352 del 31.12.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrog. impl. da 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1361/oj

31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Dopo la costituzione dell’impresa comune SESAR («impresa comune»), il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha istituito l’impresa comune Clean Sky (3), il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha costituito l’impresa comune ENIAC (4), il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha istituito l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (5), e il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha costituito l’impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di un’iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (6). Queste imprese comuni sono organismi creati dalle Comunità ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7). Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (8), si applica al loro personale e il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica a dette imprese comuni e al rispettivo personale.

(2)

È opportuno allineare lo status giuridico dell’impresa comune SESAR, in quanto organismo istituito dalle Comunità, a quello delle altre imprese comuni di recente costituzione, per consentire che l’impresa comune benefici dello stesso trattamento riservato alle altre imprese comuni di recente costituzione.

(3)

La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (9), prevede che la ricerca consentirà di sviluppare e di realizzare un sistema innovativo di gestione del traffico aereo (ATM) nel quadro dell’iniziativa SESAR, che garantirà anche un migliore coordinamento dello sviluppo dei sistemi ATM in Europa.

(4)

Conformemente ai programmi di lavoro annuali per il 2007 e per il 2008 riguardanti il programma specifico «Cooperazione», tema Trasporti (inclusa aeronautica), che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), la Commissione concederà all’impresa comune SESAR un contributo annuo a carico del Settimo programma quadro per un importo complessivo stimato a 350 milioni di EUR per tutta la durata del programma.

(5)

Il programma di lavoro pluriennale per le sovvenzioni nel settore delle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013 indica il progetto SESAR, destinato a modernizzare l’ATM in Europa, tra le principali priorità orizzontali, destinandogli stanziamenti stimati a 350 milioni di EUR per detto periodo.

(6)

Secondo le stime della Commissione il contributo della Comunità all’impresa comune SESAR dovrebbe ammontare a 700 milioni di EUR, provenienti in parti uguali dal Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo e dal programma sulle reti transeuropee di trasporto.

(7)

Poiché l’impresa comune è un organismo istituito dalle Comunità, il suo processo decisionale dovrebbe garantire l’autonomia decisionale della Comunità, in particolare con riguardo alle questioni aventi un’incidenza sull’orientamento strategico dell’impresa comune, al contributo della Comunità e all’indipendenza e alla parità di trattamento del personale dell’impresa comune.

(8)

Un accordo amministrativo dovrebbe essere concluso tra l’impresa comune SESAR e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune.

(9)

Al fine di assicurare la gestione efficiente delle risorse messe a disposizione dell’impresa comune per le sue attività di ricerca e di fare in modo che, nella misura del possibile, l’impresa comune riceva lo stesso trattamento di altre imprese ad essa comparabili, è necessario garantire che gli aspetti fiscali del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applichino con effetto retroattivo a decorrere da una data idonea.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 219/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2016 o otto anni dopo l’approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR, a seconda della condizione che si verifica per prima. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Status giuridico

L’impresa comune è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Personale

1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune e al suo direttore esecutivo.

2.   Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, l’impresa comune esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Il consiglio di amministrazione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione conformemente all’articolo 110, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Il numero dei dipendenti dell’impresa comune è determinato dalla tabella dell’organico riportata nel suo bilancio annuale.

5.   Il personale dell’impresa comune è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare otto anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.

6.   Tutte le spese del personale sono a carico dell’impresa comune.

Articolo 2 ter

Privilegi e immunità

1.   All’impresa comune si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e, per quanto soggetti alle norme di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, al suo personale e al suo direttore esecutivo. Per quanto riguarda le imposte e i dazi doganali, all’impresa comune si applica il protocollo a decorrere dal 15 ottobre 2008.

2.   Un accordo amministrativo è concluso tra l’impresa comune e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune.

Articolo 2 quater

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice dell’accordo o del contratto in questione.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

4.   Solo l’impresa comune risponde delle proprie obbligazioni.

Articolo 2 quinquies

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a)

sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’articolo 3;

b)

in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune;

c)

sui ricorsi promossi contro l’impresa comune, comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato;

d)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune nell’esercizio delle sue funzioni.

2.   Alle materie non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune.»;

4)

l’articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il contributo massimo della Comunità è di 700 milioni di EUR, di cui 350 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti (inclusa aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione» del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e 350 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del programma quadro sulle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013. Il contributo comunitario è versato conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10) (in seguito denominato il «regolamento finanziario»).

Le modalità del contributo della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune.

L’accordo generale dà diritto alla Commissione di opporsi all’utilizzo del contributo comunitario per fini che essa ritenga contrari ai principi dei summenzionati programmi comunitari di cui al primo comma o al regolamento finanziario delle Comunità europee, o che ledano gli interessi della Comunità. In caso di opposizione da parte della Commissione, il contributo comunitario non può essere utilizzato dall’impresa comune per i predetti fini.

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Regolamento finanziario

1.   L’impresa comune adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario (11), ove lo impongano le esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune e previo accordo della Commissione.

2.   L’impresa comune dispone di proprie capacità di revisione contabile interna.

Articolo 4 ter

Discarico

Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’anno n è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, prima del 15 maggio dell’anno n + 2. Nel regolamento finanziario dell’impresa comune il consiglio di amministrazione indica la procedura da seguire per il discarico, tenendo conto delle specificità legate alla natura dell’impresa comune quale partenariato pubblico-privato e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.

6)

l’articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all’adesione di nuovi membri e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.»;

7)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie relative al personale dell’impresa comune

1.   In deroga all’articolo 1, punto 3, tutti i contratti di lavoro stipulati dall’impresa comune vigenti al 1o gennaio 2009 (in seguito denominati «contratti anteriori») sono onorati fino alla scadenza senza ulteriore rinnovo.

2.   A tutti i membri del personale con contratti anteriori è offerta la possibilità di chiedere contratti di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ai vari gradi stabiliti nella tabella dell’organico.

Al fine di verificare la competenza, l’efficienza e l’integrità dei potenziali candidati, una procedura di selezione interna è applicata a tutti i membri del personale con contratti anteriori, ad eccezione del direttore esecutivo. Tale procedura di selezione interna è effettuata anteriormente al 1o luglio 2009 da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro.

In funzione della natura e del livello delle funzioni esercitate, ai candidati prescelti è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo rimanente ai sensi del contratto anteriore.

3.   Se è stato concluso un contratto anteriore per la durata dell’impresa comune e il membro del personale interessato accetta un nuovo contratto di agente temporaneo alle condizioni definite al paragrafo 2, detto nuovo contratto viene concluso per una durata indeterminata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   La legge belga applicabile ai contratti di lavoro e gli altri atti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale con contratti anteriori che hanno scelto di non chiedere contratti di agente temporaneo o ai quali non sono stati offerti contratti di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 3

Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo

Il mandato del direttore esecutivo in carica il 1o gennaio 2009 termina alla data alla quale l’impresa comune cessa di esistere a norma dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007. In caso di proroga della durata dell’impresa comune, è avviata una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 219/2007. Se il direttore esecutivo deve essere sostituito nel corso del suo mandato, il suo successore è nominato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 219/2007.

Articolo 4

Contratti e accordi anteriori

Fatto salvo l’articolo 2, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da contratti e altri accordi conclusi dall’impresa comune anteriormente al 1o gennaio 2009.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Parere del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffciale).

(2)  Parere del 3 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffciale).

(3)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

(5)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.

(6)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(9)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.»;


ALLEGATO

Lo statuto dell’impresa comune è modificato come segue:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) sono aggiunti i seguenti termini:

«e controllare le prestazioni del direttore esecutivo.»;

2)

[Non riguarda il testo in lingua italiana];

3)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale i poteri di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altre pubblicazioni o in siti Internet. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di tre anni. Dopo una valutazione da parte del consiglio di amministrazione della prestazione del direttore esecutivo durante tale periodo, il suo mandato può essere prorogato una volta per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni. Tuttavia, il mandato non può prolungarsi oltre la durata dell’impresa comune fissata dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007.»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

assume, dirige e controlla il personale dell’impresa comune, compreso il personale di cui all’articolo 8;»;

ii)

[Non riguarda il testo in lingua italiana];

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Funzione di revisione interna

Le funzioni affidate al revisore interno della Commissione dall’articolo 185, paragrafo 3 del regolamento finanziario sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione, il quale adotta le opportune disposizioni, tenuto conto delle dimensioni e dell’ambito di attività dell’impresa comune.»;

5)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Distacco di personale presso l’impresa comune

Ogni membro dell’impresa comune può proporre al direttore esecutivo il distacco di membri del suo personale presso l’impresa comune, conformemente alle condizioni previste dall’accordo di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del presente statuto. Il personale distaccato presso l’impresa comune agisce in assoluta indipendenza sotto il controllo del direttore esecutivo.»;

6)

l’articolo 14 è soppresso;

7)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni anno il direttore esecutivo comunica ai membri le previsioni di costo del progetto SESAR come approvate dal consiglio di amministrazione. Nel regolamento finanziario dell’impresa comune il consiglio di amministrazione prevede la procedura da seguire per la comunicazione delle previsioni di costo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sulla base delle previsioni di costo del progetto approvate e tenuto conto delle osservazioni dei membri, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l’anno successivo e lo sottopone al consiglio di amministrazione per adozione. Nel regolamento finanziario dell’impresa comune il consiglio di amministrazione prevede la procedura da seguire per la presentazione del progetto di bilancio.»;

8)

all’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Tutte le decisioni adottate e tutti i contratti stipulati dall’impresa comune prevedono esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti possano effettuare verifiche sul posto dei documenti di tutti i contraenti e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari, anche verifiche nei locali dei beneficiari finali.»;

9)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Trasparenza

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), si applica ai documenti detenuti dall’impresa comune.

2.   L’impresa comune adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 1o luglio 2009.

3.   Le decisioni adottate dall’impresa comune ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 195 e 230 del trattato.

10)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Assicurazione

Il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione di sottoscrivere ogni assicurazione necessaria e l’impresa comune sottoscrive le assicurazioni che il consiglio di amministrazione richieda.»;

11)

l’articolo 24, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il consiglio di amministrazione accoglie le proposte di cui al paragrafo 1 alla maggioranza del 75 % dei voti e a norma dell’articolo 4, paragrafo 5 del presente statuto, le proposte sono presentate come progetti di modifiche alla Commissione, che, se del caso, le adotta secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 219/2007.»;

12)

all’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Tuttavia, le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 e 25, sono adottate a norma dell’articolo 172 del trattato.».


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;


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