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Document 32008D0489

2008/489/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2008 , riguardante misure provvisorie di protezione contro la diffusione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in Portogallo [notificata con il numero C(2008) 3312]

GU L 168 del 28.6.2008, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2008; abrogato da 32008D0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/489/oj

28.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

riguardante misure provvisorie di protezione contro la diffusione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in Portogallo

[notificata con il numero C(2008) 3312]

(2008/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (2), il Portogallo sta attuando un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino.

(2)

Il Portogallo ha approvato un decreto ministeriale (Portaria n. 358/2008 del 12 maggio 2008) che proibisce il movimento di legno e di piante suscettibili al di fuori del Portogallo continentale a meno che il legno non sia stato trattato termicamente e le piante debitamente ispezionate.

(3)

Il Portogallo ha presentato alla Commissione la proposta di un piano di sorveglianza, come previsto al 2o comma dell’articolo 4 della decisione 2006/133/CE, per l’intero territorio portoghese. La proposta è stata discussa dal Comitato fitosanitario permanente il 26-27 maggio 2008. La Commissione, basandosi sulle conclusioni del Comitato, non ha tuttavia approvato il progetto a causa dell’insufficiente intensità dei controlli.

(4)

In data 5 giugno 2008, il Portogallo, al termine di un’indagine straordinaria effettuata dalle autorità portoghesi oltre all’indagine annuale in una zona del Portogallo finora indenne da nematode del pino (PWN), informava la Commissione della scoperta di nuovi focolai di PWN.

(5)

L’ispezione dell’Ufficio alimentare e veterinario (2-6 giugno 2008) rivelava che i dati disponibili non erano sufficienti per confermare l’esistenza in Portogallo di zone esenti da PWN. Inoltre, varie misure comunitarie e nazionali, non erano state attuate integralmente.

(6)

Le misure finora adottate sono perciò ritenute insufficienti e tali da non poter più escludere il rischio immediato di propagazione del PWN fuori del Portogallo in seguito a movimenti di legno, corteccia e piante sensibili. Attualmente, inoltre, si deve quanto prima consentire agli Stati membri diversi dal Portogallo di poter controllare in seno al loro territorio movimenti di legno, corteccia e piante sensibili, provenienti da tutte le zone del Portogallo.

(7)

In seguito al recente incremento dei focolai di PWN in Portogallo, occorre provvedere quanto prima a salvaguardare il territorio degli altri Stati membri dal PWN e tutelare gli interessi del commercio comunitario con i paesi terzi. Vanno proibiti i movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal Portogallo verso altri Stati membri e i paesi terzi a meno che tali materiali non siano stati adeguatamente trattati e le piante ispezionate. Pertanto, i requisiti dei movimenti di legno, corteccia e piante sensibili in seno al Portogallo, da zone delimitate ad altre non delimitate, o verso altri Stati membri, vanno estesi a tutti i movimenti dal Portogallo agli altri Stati membri e ai paesi terzi. La tracciabilità andrà garantita allegando il passaporto delle piante, o il marchio, a ciascuna unità di una spedizione. Il campo d’applicazione delle attività di controllo svolte dagli Stati membri va ampliato per permettere di controllare i movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal Portogallo verso il loro territorio.

(8)

Fino alla riunione del Comitato fitosanitario permanente, vanno adottate misure protettive provvisorie al fine di impedire la diffusione del PWN dal Portogallo ad altri Stati membri e ai paesi terzi.

(9)

Le misure previste nella presente decisione saranno riesaminate dal Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il Portogallo farà sì che le condizioni di cui all’allegato, relative ai movimenti di legno, corteccia e piante sensibili dal suo territorio verso quello di altri Stati membri o paesi terzi, siano soddisfatte.

2.   Gli Stati membri di destinazione, diversi dal Portogallo, possono sottoporre a test sulla presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino — PWN) le partite di legno, corteccia e piante sensibili, provenienti dal Portogallo e giunte nel loro territorio.

3.   La presente decisione non pregiudica la decisione 2006/133/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169, del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/378/CE (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 22).


ALLEGATO

In caso di movimenti dal Portogallo verso altri Stati membri e paesi terzi, di:

(a)

piante sensibili: quest’ultime saranno accompagnate da un «passaporto delle piante» redatto e rilasciato ai sensi della direttiva 92/105/CEE (1) della Commissione dopo che:

le piante, ufficialmente ispezionate, siano risultate indenni da segni o sintomi del PWN, e

non sia stato osservato alcun sintomo del PWN nel luogo di produzione, o nelle immediate vicinanze, a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo;

(b)

legname e cortecce isolate sensibili, escluso il legno in forma di:

trucioli, pezzetti, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

casse, cassette o fusti per imballaggio,

palette, palette a cassa o altre palette di carico,

paglioli sciolti, distanziatori e supporti,

compreso tuttavia quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale: tali tipi di legno e di cortecce isolate saranno accompagnati dal passaporto delle piante (v. sopra), dopo aver subito un trattamento termico adeguato tale da far raggiungere una temperatura minima all’interno del legno di 56°C per 30 minuti al fine di garantire l’assenza di PWN vivi;

(c)

legno sensibile in forma di trucioli, pezzetti, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere: tale legno sarà accompagnato dal passaporto delle piante (v. sopra) dopo aver subito un’adeguata fumigazione al fine di garantire l’assenza di PWN vivi;

(d)

legno sensibile, sotto forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse, scatole, cassette o fusti da imballaggio e simili, palette, palette a cassa o altre palette e piattaforme da carico, usate effettivamente o no nel trasporto di oggetti di tutti i tipi: tale legname sarà oggetto di una delle misure approvate tra quelle di cui all’allegato I della Norma internazionale FAO, n. 15, per le misure fitosanitarie su Gli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Tale legname esibirà un marchio che permetta di identificare dove e da chi sia stato effettuato il trattamento o sarà accompagnato dal passaporto delle piante (v. sopra) che attesti le misure effettuate.

Il Portogallo garantisce che il passaporto delle piante (v. sopra) o il marchio conforme alla Norma internazionale FAO, n. 15, per le misure fitosanitarie sia allegato a ogni unità di legno, corteccia e pianta sensibile che venga spostata.


(1)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.


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