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Document 32007R1521

    Regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007 , relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’ Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 335 del 20.12.2007, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/11/2014; abrogato da 32014R1083

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1521/oj

    20.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/24


    REGOLAMENTO (CE) N. 1521/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2007

    relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    È stata presentata, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    L’impiego del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 era stato autorizzato provvisoriamente per lattonzoli e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione (2), provvisoriamente per le scrofe dal regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione (3), provvisoriamente per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (4) e per 10 anni (Bonvital) per porcellini (svezzati) e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione (5).

    (5)

    Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per le scrofe. Secondo il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), del 10 luglio 2007, il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (6). Esso conclude inoltre che tale preparato non presenta nessun altro rischio che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l’autorizzazione per questa nuova categoria animale. Secondo il parere, il preparato è efficace per migliorare i parametri di produttività delle scrofe. L’Autorità non ritiene necessario predisporre un monitoraggio specifico dopo la commercializzazione. Il parere ha inoltre verificato la relazione sul metodo d’analisi dell’additivo per mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Si può perciò autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    (2)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.

    (3)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 11.

    (4)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

    (5)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16.

    (6)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto «Bonvital», un preparato di Enterococcus faecium, come additivo per le scrofe; adottato il 10 luglio 2007. The EFSA Journal (2007) 521, pagg. 1-8.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    (denominazione commerciale)

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

    4b1841

    Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

    Enterococcus faecium DSM 7134

    (Bonvital)

     

    Composizione dell’additivo:

    Preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 contenente almeno:

    Polvere: 1 × 1010 CFU/g di additivo

    Granuli (microincapsulati): 1 × 1010 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva:

    Enterococcus faecium DSM 7134

     

    Metodo analitico (1):

    Conteggio: tecnica dello striscio su piastra mediante bile esculin azide agar; identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

    Scrofe

    0,5 × 109

    1 × 109

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Introdurre nella dieta delle scrofe dal 90° giorno di gravidanza alla fine della lattazione

    9.1.2018


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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