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Document 32007R0479

    Regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 111 del 28.4.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 56M del 29.2.2008, p. 370–371 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1162

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/479/oj

    28.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/46


    REGOLAMENTO (CE) N. 479/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (3) fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (2)

    L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) prevede modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti d’origine animale specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004. Tali prodotti, elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, sono cosce di rana e lumache, gelatina, collagene, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, miele e altri prodotti apicoli.

    (3)

    L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 per i prodotti di cui a tale allegato per i quali sono stati rilasciati certificati d’importazione conformi alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima dell’1 gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, e che possono essere importati nella Comunità fino al 1o maggio 2007.

    (4)

    Per evitare perturbazioni negli scambi e difficoltà amministrative ai punti d’ingresso nella Comunità dovute al recente adattamento del sistema di certificazione per paesi terzi al nuovo regime di certificazione introdotto dal regolamento (CE) n. 2074/2005, per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato VI di tale regolamento, sarà possibile usare, tra il 1o maggio 2007 e il 30 giugno 2007, i certificati rilasciati ai sensi del precedente regime di certificazione e firmati prima del 1o maggio 2007.

    (5)

    L’olio di pesce è compreso nella definizione dei prodotti della pesca. I requisiti specifici di produzione e commercializzazione dell’olio di pesce per il consumo umano sono fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. D’altra parte, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga rispetto a tale allegato fino al 31 ottobre 2007 per le imprese che in paesi terzi producano olio di pesce destinato al consumo umano. Occorrono perciò disposizioni transitorie che, fino al 31 dicembre 2007, permettano di importare tali prodotti nella Comunità accompagnati da certificati, rilasciati in base a norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione.

    (6)

    L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2076/2005 permette a taluni paesi terzi che non hanno ancora subito un controllo comunitario di esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Tali prodotti devono essere accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE (5) e 96/333/CE (6), attestanti solo aspetti di sanità pubblica. A fini di polizia sanitaria, i modelli di certificati sanitari vanno completati con i certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005 comprendenti gli aspetti sia di sanità pubblica che di salute degli animali. Per ragioni di chiarezza e di certezza giuridica e per ridurre l’onere amministrativo, ci si potrà perciò riferire solo ai certificati introdotti dal regolamento (CE) n. 2074/2005.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 2076/2005 va modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue:

    1)

    All’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) 2074/2005:

    a)

    i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1o gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1o maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007;

    b)

    l’olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.»

    2)

    All’articolo 17 paragrafo 2, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

    «b)

    L’autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e»

    3)

    All’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) con il seguente testo:

    «c)

    L’autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

    Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

    (3)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

    (4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13).

    (5)  GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/109/CE (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 17).

    (6)  GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/119/CE (GU L 36, 7.2.2004, pag. 56).


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