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Document 32007R0444

Regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di aringa delle zone CIEM I e II

GU L 106 del 24.4.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 321–322 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/444/oj

24.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/22


REGOLAMENTO (CE) N. 444/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di aringa delle zone CIEM I e II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'allegato I B,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

Le consultazioni svoltesi tra la Comunità, le Isole Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa il 18 gennaio 2007 hanno permesso di raggiungere un accordo sulle possibilità di pesca per lo stock di aringa atlantico-scandinava (fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia) nell'Atlantico nordorientale. Il limite di cattura per il 2007 è fissato complessivamente a 1 280 000 tonnellate, in totale conformità con il parere scientifico formulato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). È necessario recepire l'accordo nel diritto comunitario.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I B del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2.

Belgio

30

 

Danimarca

28 550

 

Germania

5 000

 

Spagna

94

 

Francia

1 232

 

Irlanda

7 391

 

Paesi Bassi

10 217

 

Polonia

1 445

 

Portogallo

94

 

Finlandia

442

 

Svezia

10 580

 

Regno Unito

18 253

 

CE

83 328

 

Norvegia

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62 °N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio

30 ()

Danimarca

28 550 ()

Germania

5 000 ()

Spagna

94 ()

Francia

1 232 ()

Irlanda

7 391 ()

Paesi Bassi

10 217 ()

Polonia

1 445 ()

Portogallo

94 ()

Finlandia

442 ()

Svezia

10 580 ()

Regno Unito

18 253 ()

()  Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»


(1)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC (contingente di accesso). Contingente da prelevare nelle acque comunitarie a nord di 62 °N.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62 °N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio

30 ()

Danimarca

28 550 ()

Germania

5 000 ()

Spagna

94 ()

Francia

1 232 ()

Irlanda

7 391 ()

Paesi Bassi

10 217 ()

Polonia

1 445 ()

Portogallo

94 ()

Finlandia

442 ()

Svezia

10 580 ()

Regno Unito

18 253 ()

()  Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»

(2)  Quando il totale delle catture effettuate dall'insieme degli Stati membri abbia raggiunto 74 995 tonnellate non sono autorizzate ulteriori catture.»


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