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Document 32007R0207
Commission Regulation (EC) No 207/2007 of 27 February 2007 determining the aid referred to in Council Regulation (EC) No 1255/1999 for the private storage of butter and cream and derogating from Regulation (EC) No 2771/1999
Regolamento (CE) n. 207/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 , recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999
Regolamento (CE) n. 207/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 , recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999
GU L 61 del 28.2.2007, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 874–876
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
28.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 207/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2007
recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno. |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
(3) |
Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell’ammasso. |
(4) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all’ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1o marzo, per il 2007, l’inizio delle operazioni di entrata all’ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all’articolo suddetto. |
(5) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per i contratti conclusi nel 2007, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:
— |
15,88 EUR per le spese fisse di ammasso, |
— |
0,30 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero, |
— |
un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 3,75 %. |
2. L’organismo d’intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.
3. Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.
Articolo 2
In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2007 le operazioni di entrata all’ammasso possono avere inizio a partire dal 1o marzo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).