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Document 32007R0207

    Regolamento (CE) n. 207/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 , recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

    GU L 61 del 28.2.2007, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 874–876 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/207/oj

    28.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 207/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 27 febbraio 2007

    recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

    (2)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

    (3)

    Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare le spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell’ammasso.

    (4)

    A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all’ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1o marzo, per il 2007, l’inizio delle operazioni di entrata all’ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all’articolo suddetto.

    (5)

    Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Per i contratti conclusi nel 2007, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:

    15,88 EUR per le spese fisse di ammasso,

    0,30 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,

    un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 3,75 %.

    2.   L’organismo d’intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.

    3.   Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2007 le operazioni di entrata all’ammasso possono avere inizio a partire dal 1o marzo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


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