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Document 32007E0778

    Azione comune 2007/778/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2007 , che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

    GU L 312 del 30.11.2007, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/778/oj

    30.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 312/68


    AZIONE COMUNE 2007/778/PESC DEL CONSIGLIO

    del 29 novembre 2007

    che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC (1).

    (2)

    Il 16 ottobre 2007 il comitato politico e di sicurezza (in seguito denominato «CPS») ha convenuto di prorogare il mandato dell'EUPT Kosovo per quattro mesi dalla scadenza dell'attuale mandato il 30 novembre 2007 fino al 31 marzo 2008.

    (3)

    La capacità civile di pianificazione e condotta nell'ambito del segretariato del Consiglio e l'EUPT Kosovo continueranno la preparazione tecnica della futura missione PESD in Kosovo, incluso per la costituzione informale e indicativa della forza, per la partecipazione di Stati terzi e per l'approvvigionamento.

    (4)

    Da una valutazione del rischio operativo al momento dell'avvio di una possibile futura missione PESD è emerso che per far si che la missione sia equipaggiata in linea con il processo previsto di costituzione della forza e in tempo per il giorno del trasferimento dell'autorità, è necessario prevedere in anticipo un cospicuo approvvigionamento di materiale per la missione.

    (5)

    L'approvvigionamento anticipato di materiale comporta notevoli rischi finanziari.

    (6)

    L'approvvigionamento anticipato di materiale prescinde e fa salva qualsiasi decisione politica successiva sull'eventuale schieramento della missione.

    (7)

    Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi. Tali orientamenti prevedono in particolare che un comandante dell'operazione civile debba esercitare il comando e il controllo a livello strategico per la pianificazione e la condotta di tutte le operazioni civili di gestione delle crisi sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale del segretario generale/alto rappresentante per la PESC (in seguito denominato «SG/AR»). Detti orientamenti prevedono inoltre che il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio funga, in ogni operazione civile di gestione delle crisi, da comandante dell'operazione civile.

    (8)

    La summenzionata struttura di comando e controllo lascia impregiudicate le responsabilità contrattuali del capo dell'EUPT Kosovo nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'EUPT Kosovo.

    (9)

    Per l'EUPT Kosovo dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

    (10)

    L'azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'azione comune 2006/304/PESC è così modificata:

    1)

    l'articolo 2, punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Identificare le esigenze di una possibile operazione futura dell'UE di gestione delle crisi per quanto riguarda i mezzi necessari di supporto, compreso tutto il materiale, i servizi e le strutture, ed elaborare i relativi parametri o le specifiche tecniche. Proporre misure per acquisire il materiale, i servizi e le strutture necessari, tenendo conto della possibilità di prelevare attrezzature, strutture e materiale adeguati da fonti disponibili, compresa l'UNMIK, qualora ciò risulti opportuno, praticabile e vantaggioso sotto il profilo dei costi. Avviare procedure di gare d'appalto e provvedere all'aggiudicazione degli appalti per consentire la fornitura tempestiva del materiale, dei servizi e delle strutture onde assicurare che la missione sia adeguatamente equipaggiata per il giorno del trasferimento dell'autorità, procedendo in due fasi. La prima fase decorre dall'adozione della presente azione comune e prevede l'approvvigionamento, in particolare, di veicoli, apparecchiature informatiche, apparecchiature per le comunicazioni, strutture (dotazione di materiale e sistemazione), apparecchiature di sicurezza e uniformi fino a concorrenza del 75 % della dotazione di bilancio per le spese per investimenti in beni capitali. La seconda fase, riguardante le restanti esigenze in materia di approvvigionamento della missione, inizia una volta che il Consiglio abbia convenuto di porre in essere un'operazione dell'UE di gestione delle crisi.»;

    2)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 3 bis

    Comandante dell'operazione civile

    1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUPT Kosovo.

    2.   Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPT Kosovo.

    3.   Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capo dell'EUPT Kosovo.

    4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile dell'UE il controllo operativo (OPCON) del personale, squadre e unità rispettivi.

    5.   Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione europea sia correttamente assolto.»;

    3)

    l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Capo dell'EUPT Kosovo e personale

    1.   Il capo dell'EUPT Kosovo assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPT Kosovo a livello di teatro.

    2.   Il capo dell'EUPT Kosovo esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPT Kosovo.

    3.   Il capo dell'EUPT Kosovo impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPT Kosovo, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EUPT Kosovo a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell'operazione civile.

    4.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPT Kosovo e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

    5.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

    6.   Il capo dell'EUPT Kosovo rappresenta l'EUPT Kosovo nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità dell'EUPT Kosovo.

    7.   Il capo dell'EUPT Kosovo assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE.

    8.   L'EUPT Kosovo è formato principalmente da personale civile distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dal Kosovo e le indennità diverse da quelle giornaliere.

    9.   L'EUPT Kosovo può altresì assumere personale internazionale e personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

    10.   Tutto il personale assolve i suoi compiti operando nel solo interesse dell'EUPT Kosovo. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (in seguito denominate “norme di sicurezza del Consiglio”) (2).»;

    4)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Catena di comando

    1.   L'EUPT Kosovo ha una catena di comando unificata.

    2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPT Kosovo.

    3.   Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EUPT Kosovo a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capo dell'EUPT Kosovo e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico. Dopo l'istituzione dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell'avvio della relativa fase operativa, il comandante dell'operazione civile impartisce istruzioni al capo dell'EUPT Kosovo tramite il capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

    4.   Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

    5.   Il capo dell'EUPT Kosovo esercita il comando e il controllo dell'EUPT Kosovo a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile. Dopo l'istituzione dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell'avvio della relativa fase operativa, il capo dell'EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

    6.   Il capo dell'EUPT Kosovo riferisce al comandante dell'operazione civile. Dopo l'istituzione dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell'avvio della relativa fase operativa, il capo dell'EUPT Kosovo riferisce al comandante dell'operazione civile tramite il capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

    7.   Una volta che il CPS avrà raggiunto un accordo di principio sulla nomina del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi, il capo dell'EUPT Kosovo assicurerà i collegamenti e il coordinamento appropriati.»;

    5)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPT Kosovo. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capo dell'EUPT Kosovo. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e lo scioglimento dell'EUPT Kosovo restano attribuite al Consiglio.

    2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità rapporti del comandante dell'operazione civile e del capo dell'EUPT Kosovo sulle questioni di loro competenza.»;

    6)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Sicurezza

    1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capo dell'EUPT Kosovo e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPT Kosovo a norma degli articoli 3 bis e 5, in coordinamento con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato “servizio di sicurezza del SGC”).

    2.   Il capo dell'EUPT Kosovo è responsabile della sicurezza dell'EUPT Kosovo e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPT Kosovo, in linea con la politica dell'Unione Europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

    3.   L'EUPT Kosovo ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capo dell'EUPT Kosovo.

    4.   Il personale dell'EUPT è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima dell'entrata in servizio.»;

    7)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 13 bis

    Vigilanza

    La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPT Kosovo.»;

    8)

    l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    Clausola di riesame

    Entro il 31 gennaio 2008 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prorogato oltre il 31 marzo 2008, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.»;

    9)

    l'articolo 15, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Essa scade il 31 marzo 2008.».

    Articolo 2

    L'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma dell'azione comune 2006/304/PESC è aumentato di 22 000 000 EUR fino a complessivi 76 500 000 EUR per coprire la spesa connessa al mandato dell'EUPT Kosovo per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 31 marzo 2008.

    Articolo 3

    La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Articolo 4

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. LINO


    (1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2007/520/PESC (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 28).

    (2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).


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