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Document 32007E0469

    Posizione comune 2007/469/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007 , riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)

    GU L 176 del 6.7.2007, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/469/oj

    6.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/39


    POSIZIONE COMUNE 2007/469/PESC DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 2007

    riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 aprile 1997 è entrata in vigore la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC). Obiettivo della convenzione è eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa proibendo lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinaggio, la detenzione, il trasferimento o l'uso di armi chimiche da parte degli Stati parti della convenzione. A loro volta questi ultimi devono adottare le misure necessarie ad attuare detta proibizione nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) nell'ambito della loro giurisdizione.

    (2)

    L'Unione europea considera la CWC un elemento essenziale del contesto internazionale di non proliferazione e disarmo e uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e rigorosa applicazione devono essere pienamente garantite. Tutti gli Stati membri dell'UE sono Stati parti della CWC.

    (3)

    Gli Stati parti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) si sono riuniti all'Aia dal 28 aprile al 9 maggio 2003 per la prima conferenza di revisione della CWC. In particolare, la prima conferenza di revisione ha valutato il processo di distruzione degli arsenali dichiarati. Essa ha tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti verificatisi dopo l'elaborazione della convenzione. Ha anche riveduto e riesaminato le disposizioni della convenzione sulla verifica nell'industria chimica. La conferenza ha fornito orientamenti strategici per la prossima fase di attuazione della CWC.

    (4)

    Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Ai sensi di tale posizione comune la CWC è inclusa come uno di tali accordi multilaterali.

    (5)

    Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che ribadisce l'adesione dell’UE al sistema del trattato multilaterale e che sottolinea, tra l'altro, il ruolo determinante della CWC e dell'OPCW nel creare un mondo privo di armi chimiche.

    (6)

    Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni della suddetta risoluzione contribuisce all'attuazione della CWC.

    (7)

    Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la prima azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). A tale azione comune sono seguite l'azione comune 2005/913/PESC (3), adottata il 12 dicembre 2005, e l'azione comune 2007/185/PESC (4), adottata il 19 marzo 2007.

    (8)

    Il 6 dicembre 2006 l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per consenso, la risoluzione sull'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

    (9)

    Nella prospettiva della prossima seconda conferenza di revisione della CWC che si svolgerà tra il 7 e il 18 aprile 2008, è opportuno definire l'approccio dell'Unione europea, che fungerà da orientamento per gli Stati membri dell'UE nella conferenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), in particolare promuovendo il rispetto della CWC, nonché la distruzione tempestiva di tutte le armi chimiche, potenziando il suo sistema di verifica e perseguendo il carattere universale della CWC.

    L'Unione europea cerca pertanto di conseguire un risultato positivo della seconda conferenza di revisione del 2008.

    Articolo 2

    Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

    a)

    contribuisce a una completa revisione del funzionamento della CWC, in sede di seconda conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli obblighi assunti dagli Stati parti della convenzione nel quadro del trattato, nonché l'individuazione dei settori nei quali si dovrebbe cercare in futuro di compiere ulteriori progressi nonché dei mezzi necessari a tal fine;

    b)

    contribuisce alla formazione di un consenso per un risultato positivo della seconda conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalla prima conferenza di revisione, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:

    i)

    riaffermazione del carattere globale della proibizione delle armi chimiche come stabilito nel criterio dell'obiettivo generale:

    riconfermando che le proibizioni imposte dalla convenzione si applicano a tutti i prodotti chimici tossici, salvo quando un prodotto chimico è utilizzato a fini non proibiti dalla convenzione e nella misura in cui le tipologie e i quantitativi sono conformi a tali fini e tengono pertanto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici verificatisi successivamente alla prima conferenza di revisione,

    sottolineando l'obbligo degli Stati parti della convenzione di rispecchiare il criterio dell'obiettivo generale nella legislazione di attuazione e nelle prassi amministrative di attuazione nazionali,

    rilevando l'obbligo degli Stati parti della convenzione di dichiarare gli agenti antisommossa;

    ii)

    riaffermazione dell'obbligo imposto agli Stati possessori di armi chimiche di distruggere tali armi entro i termini stabiliti dalla CWC:

    accogliendo favorevolmente i progressi e gli sforzi compiuti dagli Stati possessori per rispettare i termini ed esortandoli nel contempo a recuperare i ritardi nella distruzione,

    sottolineando l'importanza di una verifica sistematica mediante un continuo controllo in loco della distruzione delle armi chimiche,

    valutando i progressi compiuti nella distruzione delle armi chimiche, tenendo conto, tra l'altro, dei risultati delle visite dei rappresentanti del Consiglio esecutivo a norma della decisione dell'11a sessione della conferenza degli Stati parti della convenzione,

    mettendo in rilievo la responsabilità degli organi politici di esaminare a tempo debito come gli Stati parti della convenzione rispettano i termini convenuti per la distruzione;

    iii)

    ulteriore rafforzamento del sistema di verifica per quanto riguarda le attività non vietate dalla convenzione al fine di aumentare la fiducia nella non proliferazione delle armi chimiche e di promuovere ulteriormente la cooperazione con l'industria:

    sensibilizzando continuamente governi, industria, mondo accademico e organizzazioni non governative ai divieti imposti dalla convenzione,

    sottolineando l'esigenza di aumentare il numero delle ispezioni negli altri impianti di produzione chimica (OCPF) e di migliorare l'efficienza del sistema ove necessario, dando la priorità ai siti di grande rilevanza ai fini della convenzione e al miglioramento delle dichiarazioni degli Stati parti sui siti OCPF;

    iv)

    attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di consultazioni, cooperazione e accertamento dei fatti, in particolare il meccanismo delle ispezioni su sfida che rimane uno strumento indispensabile e prontamente disponibile nonché un mezzo valido e utilizzabile del sistema di verifica dell'OPWC; messa in evidenza del diritto degli Stati parti della convenzione di chiedere un'ispezione su sfida senza previa consultazione e incentivi al ricorso automatico al meccanismo, ove appropriato;

    v)

    sviluppo di strategie specifiche per conseguire l'universalità della CWC, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente, compresi seminari regionali nelle zone interessate;

    vi)

    continuo miglioramento delle misure di attuazione nazionali e insistenza sul fatto che il pieno rispetto dell'articolo VII è un fattore vitale per l'efficacia presente e futura del regime CWC, anche attraverso:

    l'offerta di assistenza agli Stati parti della convenzione bisognosi di aiuto, come esemplificato dalle azioni comuni dell'Unione europea, e

    l'intensificazione dei controlli nazionali delle esportazioni che sono necessari per impedire l'acquisto di armi chimiche;

    vii)

    garanzie circa la capacità dell'OPWC di fornire assistenza e protezione;

    viii)

    promozione della cooperazione internazionale conformemente alle disposizioni della convenzione e, in particolare, contributi alle attività di sviluppo delle capacità da parte dell'OPCW negli Stati parti della convenzione in cui l'industria e il commercio di prodotti chimici sono in espansione;

    ix)

    inizio dei lavori intesi ad assicurare che, in seguito al completamento della distruzione di tutte le armi chimiche, l'OPCW sia in grado di concentrarsi sulle sue rimanenti attività, in particolare il suo ruolo in materia di non proliferazione;

    x)

    rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per invitare alla cooperazione pratica tra l'OPCW e il comitato ONU 1540, nonché altri consessi al fine di eliminare il rischio che le armi chimiche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze specialistiche che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi chimiche;

    xi)

    i programmi del partenariato G8 globale volti a impedire la proliferazione di armi e materiali di distruzione di massa sostenendo il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili.

    Articolo 3

    Ai fini dell'articolo 2, l'azione dell'Unione europea comprende:

    a)

    un accordo degli Stati membri su proposte riguardanti questioni sostanziali che saranno sottoposte, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti della convenzione nella fase preparatoria e nella seconda conferenza di revisione;

    b)

    se opportuno, le iniziative della presidenza a norma dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, volte a:

    i)

    promuovere l'adesione universale alla CWC;

    ii)

    promuovere l'attuazione efficace della CWC a livello nazionale da parte degli Stati parti della convenzione;

    iii)

    esortare gli Stati parti della convenzione a sostenere una revisione effettiva e completa della CWC, a partecipare a tale processo e a ribadire in tal modo il loro impegno nei confronti di questo strumento internazionale di fondamentale importanza contro le armi chimiche;

    iv)

    promuovere le proposte indicate in precedenza, sottoposte dall'Unione europea all'esame degli Stati parti della convenzione, intese a rafforzare ulteriormente la CWC;

    c)

    dichiarazioni dell'Unione europea fatte dalla presidenza nel periodo precedente la seconda conferenza di revisione e durante tale conferenza.

    Articolo 4

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

    Articolo 5

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GABRIEL


    (1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

    (2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63.

    (3)  GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.

    (4)  GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10


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