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Document 32007E0469
Council Common Position 2007/469/CFSP of 28 June 2007 relating to the 2008 Review Conference of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC)
Posizione comune 2007/469/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007 , riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)
Posizione comune 2007/469/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007 , riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)
GU L 176 del 6.7.2007, p. 39–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/39 |
POSIZIONE COMUNE 2007/469/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2007
riguardante la conferenza di revisione del 2008 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 aprile 1997 è entrata in vigore la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC). Obiettivo della convenzione è eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa proibendo lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinaggio, la detenzione, il trasferimento o l'uso di armi chimiche da parte degli Stati parti della convenzione. A loro volta questi ultimi devono adottare le misure necessarie ad attuare detta proibizione nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) nell'ambito della loro giurisdizione. |
(2) |
L'Unione europea considera la CWC un elemento essenziale del contesto internazionale di non proliferazione e disarmo e uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e rigorosa applicazione devono essere pienamente garantite. Tutti gli Stati membri dell'UE sono Stati parti della CWC. |
(3) |
Gli Stati parti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) si sono riuniti all'Aia dal 28 aprile al 9 maggio 2003 per la prima conferenza di revisione della CWC. In particolare, la prima conferenza di revisione ha valutato il processo di distruzione degli arsenali dichiarati. Essa ha tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti verificatisi dopo l'elaborazione della convenzione. Ha anche riveduto e riesaminato le disposizioni della convenzione sulla verifica nell'industria chimica. La conferenza ha fornito orientamenti strategici per la prossima fase di attuazione della CWC. |
(4) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Ai sensi di tale posizione comune la CWC è inclusa come uno di tali accordi multilaterali. |
(5) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa che ribadisce l'adesione dell’UE al sistema del trattato multilaterale e che sottolinea, tra l'altro, il ruolo determinante della CWC e dell'OPCW nel creare un mondo privo di armi chimiche. |
(6) |
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni della suddetta risoluzione contribuisce all'attuazione della CWC. |
(7) |
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la prima azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). A tale azione comune sono seguite l'azione comune 2005/913/PESC (3), adottata il 12 dicembre 2005, e l'azione comune 2007/185/PESC (4), adottata il 19 marzo 2007. |
(8) |
Il 6 dicembre 2006 l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per consenso, la risoluzione sull'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. |
(9) |
Nella prospettiva della prossima seconda conferenza di revisione della CWC che si svolgerà tra il 7 e il 18 aprile 2008, è opportuno definire l'approccio dell'Unione europea, che fungerà da orientamento per gli Stati membri dell'UE nella conferenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), in particolare promuovendo il rispetto della CWC, nonché la distruzione tempestiva di tutte le armi chimiche, potenziando il suo sistema di verifica e perseguendo il carattere universale della CWC.
L'Unione europea cerca pertanto di conseguire un risultato positivo della seconda conferenza di revisione del 2008.
Articolo 2
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:
a) |
contribuisce a una completa revisione del funzionamento della CWC, in sede di seconda conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli obblighi assunti dagli Stati parti della convenzione nel quadro del trattato, nonché l'individuazione dei settori nei quali si dovrebbe cercare in futuro di compiere ulteriori progressi nonché dei mezzi necessari a tal fine; |
b) |
contribuisce alla formazione di un consenso per un risultato positivo della seconda conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalla prima conferenza di revisione, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:
|
Articolo 3
Ai fini dell'articolo 2, l'azione dell'Unione europea comprende:
a) |
un accordo degli Stati membri su proposte riguardanti questioni sostanziali che saranno sottoposte, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti della convenzione nella fase preparatoria e nella seconda conferenza di revisione; |
b) |
se opportuno, le iniziative della presidenza a norma dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, volte a:
|
c) |
dichiarazioni dell'Unione europea fatte dalla presidenza nel periodo precedente la seconda conferenza di revisione e durante tale conferenza. |
Articolo 4
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 5
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
S. GABRIEL
(1) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.
(2) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63.
(3) GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.
(4) GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10