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Document 32007E0245

    Azione comune 2007/245/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007 , che modifica l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur in relazione all’inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all’istituzione della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM)

    GU L 106 del 24.4.2007, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008, p. 395–396 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2007; abrog. impl. da 32007E0887

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/245/oj

    24.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/65


    AZIONE COMUNE 2007/245/PESC DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2007

    che modifica l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur in relazione all’inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all’istituzione della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/557/PESC, concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1).

    (2)

    Il 19 gennaio 2007, il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, ha manifestato l’intenzione di schierare per un periodo di sei mesi una missione in Somalia (AMISOM) volta essenzialmente a contribuire alla fase iniziale della stabilizzazione nel paese.

    (3)

    Il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1744 (2007) che autorizza gli Stati membri dell’Unione africana (UA) a istituire per un periodo di sei mesi una missione in Somalia ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a fornire, se necessario, personale, attrezzature e servizi per l’efficace schieramento di AMISOM.

    (4)

    Il 7 marzo 2007, l’Unione africana ha presentato all’Unione europea una richiesta di competenze specialistiche per assistere, su base temporanea, la cellula civile-militare di AMISOM schierata presso la sede dell’UA ad Addis Abeba.

    (5)

    Il 20 marzo 2007, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha accettato di rispondere positivamente alla richiesta dell’Unione africana di sostenere AMISOM nell’ambito dell’azione di sostegno dell’Unione europea alla missione dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS).

    (6)

    Con lettera del 29 marzo 2007, l'SG/AR ha informato l’UA che l’UE è disposta a fornire, su base temporanea, esperti in materia di pianificazione e ha chiesto che il personale UE che lavora per AMISOM sia contemplato dalla convenzione generale sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione dell’unità africana (OUA).

    (7)

    L’azione comune 2005/557/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L’azione comune 2005/557/PESC è modificata come segue:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    2)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    L’Unione europea istituisce un’azione di sostegno civile-militare dell’UE ad AMIS II, con un’ulteriore componente militare di sostegno ad AMISOM, di seguito “Azione di sostegno AMIS/AMISOM UE”.

    La principale azione di sostegno dell’UE mira ad assicurare un’assistenza efficace e tempestiva dell’UE a sostegno del rafforzamento di AMIS II e inoltre a sostegno dell’istituzione di AMISOM. L’UE rispetta e sostiene il principio della titolarità africana; l’azione di sostegno dell’UE intende affiancare l’UA e gli sforzi da essa profusi a livello politico, militare e di polizia per far fronte alla crisi nella regione sudanese del Darfur e in Somalia.

    L’azione di sostegno dell’UE include una componente civile ed una militare.»;

    3)

    all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), «AMIS II» è sostituito da «AMIS II e AMISOM»;

    4)

    l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.   L’SG/AR adotta tutte le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle attività dell’UE a sostegno del rafforzamento di AMIS II e di AMISOM nonché il coordinamento tra il segretariato generale del Consiglio (SGC) e la cellula di coordinamento dell’UE a Addis Abeba (ACC). L’SGC fornisce orientamenti e sostegno all’ACC per lo svolgimento dei compiti di gestione del coordinamento quotidiano al fine di assicurare un sostegno coerente e tempestivo dell’UE ad AMIS II, tramite le azioni di sostegno dell’UE in campo politico, militare, di polizia e altre azioni civili di sostegno nonché all’istituzione di AMISOM. L’SGC fornisce agli organi competenti del Consiglio relazioni sulla situazione nonché aggiornamenti e valutazioni sia sul sostegno dell’UE ad AMIS II, sia sul rafforzamento di AMIS II sia sul sostegno dell’UE ad AMISOM e assicura il coordinamento a livello strategico con gli altri donatori, in particolare l’ONU e la NATO.»;

    5)

    all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «1 bis.   La componente militare di sostegno alla pianificazione di AMISOM assiste principalmente la cellula di pianificazione strategica della missione dell’UA, compresa l’elaborazione del piano di schieramento di AMISOM.»

    Articolo 2

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

    Articolo 3

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F.-W. STEINMEIER


    (1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.


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