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Document 32007D0367
2007/367/EC: Commission Decision of 25 May 2007 concerning a financial contribution by the Community to Italy for the implementation of a system for collection and analysis of epidemiological information on bluetongue (notified under document number C(2007) 2166)
2007/367/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007 , relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina [notificata con il numero C(2007) 2166]
2007/367/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007 , relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina [notificata con il numero C(2007) 2166]
GU L 139 del 31.5.2007, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2007
relativa a un contributo finanziario della Comunità destinato all’Italia per la realizzazione di un sistema di raccolta e analisi dei dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina
[notificata con il numero C(2007) 2166]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2007/367/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 19 e 20,
considerando quanto segue:
(1) |
La febbre catarrale ovina è una patologia trasmessa dagli insetti vettori Culicoides spp. Si tratta di una malattia transfrontaliera e gli sforzi compiuti dalle singole nazioni non sono sufficienti per una sorveglianza e un controllo efficaci. Occorre un approccio integrato a livello comunitario per analizzare, sia a livello regionale che a livello mondiale, la diffusione del contagio, nonché la presenza dei vettori Culicoides. Pertanto, la raccolta e lo scambio di dati epidemiologici sulla febbre catarrale ovina negli Stati membri ha un’importanza fondamentale per definire le opportune misure di controllo della patologia in questa popolazione specifica e per verificarne l’efficacia. |
(2) |
La realizzazione di una rete comunitaria di sorveglianza permetterebbe un’analisi del rischio efficace su scala comunitaria, nonché la riduzione parziale delle spese sostenute dai sistemi nazionali operanti a livello limitato. |
(3) |
In questo contesto, il ricorso ai sistemi di informazione geografica (SIG) rafforza la capacità di analizzare i dati e facilita la comprensione della dinamica e della diffusione della malattia. |
(4) |
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», di Teramo, Italia, centro per la formazione veterinaria, l’epidemiologia, la sicurezza alimentare e il benessere degli animali che collabora con l’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) sta elaborando un SIG con base sul web allo scopo di raccogliere, memorizzare e analizzare i dati sulla sorveglianza della febbre catarrale ovina (BlueTongue NETwork application). Il sistema può essere condiviso con altri Stati membri e paesi terzi per verificarne la validità quale strumento di controllo della malattia e per una migliore comprensione della dinamica e della diffusione della stessa. |
(5) |
Al progetto va concesso un contributo finanziario, dal momento che può favorire lo sviluppo di una normativa comunitaria sulla febbre catarrale ovina e, conseguentemente, un miglior controllo della malattia. |
(6) |
A norma del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
(7) |
Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Comunità concede una sovvenzione all’Italia per il progetto destinato a mettere a punto un sistema basato sul web e destinato a raccogliere, memorizzare e analizzare i dati relativi alla sorveglianza della febbre catarrale ovina (BlueTongue NETwork application) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, Italia, secondo le modalità presentate dall’Italia.
2. Le seguenti condizioni devono essere rispettate:
a) |
Il sistema deve essere operativo e disponibile su richiesta per tutti gli Stati membri entro e non oltre il 31 maggio 2007; |
b) |
L’Italia deve presentare alla Commissione una relazione tecnica e finanziaria entro e non oltre il 30 settembre 2007; la relazione finanziaria sarà corredata della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute e ai risultati ottenuti. |
Articolo 2
1. Il contributo finanziario della Comunità concesso all’Italia per il progetto di cui all’articolo 1 rappresenta il 100 % dei costi sostenuti per il personale e le attrezzature, ivi compreso hardware e software e altri beni di consumo, da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, Italia, per quanto riguarda i lavori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e non supera l’importo di EUR 100 000.
2. Il contributo finanziario della Comunità viene erogato come segue:
a) |
70 % in qualità di anticipo su richiesta dell’Italia; |
b) |
il saldo a seguito della presentazione delle relazioni e della relativa documentazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b). |
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).