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Document 32007D0238

Decisione 2007/238/PESC del Consiglio, del 19 aprile 2007 , che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

GU L 103 del 20.4.2007, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 358–359 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/238/oj

20.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/52


DECISIONE 2007/238/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/556/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pekka HAAVISTO quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan.

(2)

Il 5 luglio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/468/PESC (2) relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del RSUE per il Sudan.

(3)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/108/PESC (3) che proroga fino al 30 aprile 2007 il mandato del sig. Pekka HAAVISTO quale RSUE per il Sudan. Il Consiglio ha inoltre convenuto che il mandato del RSUE dovrebbe in linea di principio essere prorogato di dodici mesi.

(4)

Il sig. Pekka HAAVISTO ha informato il segretario generale/alto rappresentante dell'intenzione di dimettersi alla fine di aprile 2007. Si rende pertanto necessario nominare un nuovo RSUE a decorrere dal 1o maggio 2007 per la restante durata del mandato.

(5)

Il segretario generale/alto rappresentante ha raccomandato di nominare il sig. Torben BRYLLE quale nuovo RSUE per il Sudan.

(6)

L'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) stabilisce che un atto di base può assumere la forma di una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del trattato.

(7)

Il RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

Nomina

Il signor Torben BRYLLE è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan dal 1o maggio 2007 al 29 febbraio 2008. Esso esercita le sue funzioni conformemente al mandato e alle modalità stabiliti nell'azione comune 2007/108/PESC.

Articolo 2

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE nel periodo dal 1o maggio 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 700 000 EUR.

2.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE per il Sudan e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o maggio 2007.

Articolo 3

Riesame

Il RSUE per il Sudan presenta al segretario generale/alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007.

Articolo 4

Decorrenza degli effetti

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Articolo 5

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

Brigitte ZYPRIES


(1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 43.

(2)  GU L 184 del 6.7.2006, pag. 38.

(3)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 63.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


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