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Document 32007D0224

    2007/224/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2007 , relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai proiettili muniti di ventosa come area di impatto conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli [notificata con il numero C(2007) 1460] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 96 del 11.4.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 467–469 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/224/oj

    11.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 96/18


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2007

    relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai proiettili muniti di ventosa come area di impatto conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

    [notificata con il numero C(2007) 1460]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/224/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

    visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2), modificata dalla direttiva 98/48/CE (3) (comitato per le norme e le regolamentazioni tecniche),

    considerando quanto segue:

    (1)

    In virtù del disposto dell’articolo 2 della direttiva 88/378/CEE, i giocattoli immessi sul mercato non devono compromettere la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

    (2)

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE la conformità dei giocattoli alle pertinenti norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva.

    (3)

    Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (4)

    Il 15 luglio 1998 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), su mandato della Commissione, ha redatto e adottato la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», i cui riferimenti sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 luglio 1999 (4).

    (5)

    Il 19 settembre 2005 il Comitato europeo di normazione ha adottato la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» che costituisce una versione consolidata della norma armonizzata EN 71-1:1998 e delle sue 11 modifiche.

    (6)

    Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE le autorità spagnole hanno sollevato un'obiezione formale in relazione ai requisiti relativi ai giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto destinati a bambini di età superiore ai tre anni di cui alla norma EN 71-1:2005. Le autorità spagnole sostengono che la norma non fornisce una protezione sufficiente per quanto riguarda i giocattoli a proiettile destinati a bambini di età superiore ai tre anni. Secondo le autorità spagnole, un bambino di più di tre anni potrebbe staccare una ventosa da un proiettile applicando una forza superiore alla forza di 60 N di cui al punto 8.4.2.3 «Prova dei componenti protettivi».

    (7)

    La norma EN 71-1:2005 stabilisce vari requisiti per i giocattoli muniti di ventosa in funzione dell'età dei bambini. Per quanto riguarda i giocattoli muniti di ventosa destinati a bambini di età inferiore ai tre anni, la norma dispone che la prova di trazione venga effettuata con una forza di trazione di 50 N (qualora la maggiore dimensione accessibile sia uguale o inferiore a 6 mm) o di 90 N (qualora la maggiore dimensione accessibile sia superiore a 6 mm). Per quanto riguarda i giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto destinati a bambini di età superiore ai tre anni, la norma dispone, al punto 4.17.1, lettera b), che i materiali resilienti usati come superfici di impatto non debbano staccarsi quando sottoposti a prova conformemente al punto 8.4.2.3 (prova di trazione, componenti protettivi). La prova di trazione per componenti protettivi di cui al punto 8.4.2.3 viene effettuata con una forza di 60 N.

    (8)

    Alla Commissione sono stati segnalati diversi incidenti avvenuti con giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto destinati a bambini di età superiore ai tre anni. Nel 1997 un bambino svedese di nove anni è morto per soffocamento dopo aver leccato e accidentalmente inalato la punta di una ventosa. Due altri incidenti mortali si sono verificati nel Regno Unito. La Commissione è stata inoltre informata di otto incidenti mortali avvenuti negli Stati Uniti. Più di recente, nell'agosto 2005, le autorità spagnole hanno informato la Commissione di un incidente mortale provocato da un arco giocattolo con frecce a ventosa, che ha visto coinvolto un bambino di quattro anni.

    (9)

    Le ventose attaccate ai proiettili giocattolo sono destinate a fissare il proiettile a una superficie. Quando i proiettili vengono attaccati e staccati la ventosa è sottoposta ripetutamente a tensione. Inoltre, i bambini di età superiore ai tre anni portano spesso le ventose alla bocca per inumidirle prima di attaccarle ad una superficie. Se non sono fissate in modo opportuno sul giocattolo, prevedibilmente le ventose si staccheranno durante l’uso normale e prevedibile. Se la ventosa si stacca e penetra completamente nella bocca, rischia di bloccare il passaggio dell'aria nella parte posteriore della bocca e in quella superiore della gola e di provocare l'asfissia.

    (10)

    In base a quanto sopra gli Stati membri ritengono che i bambini di età superiore ai tre anni dovrebbero ricevere la stessa protezione dei bambini di meno di tre anni. Le ventose utilizzate come superfici di impatto sui proiettili giocattolo destinati a bambini di età superiore ai tre anni non devono quindi staccarsi quando sono sottoposte almeno alle prove pertinenti di cui al punto 5.13, lettera b), della norma EN 71-1:2005 e in particolare alla «Prova di torsione» (punto 8.3) e alla «Prova di trazione, generalità» (punto 8.4.2.1).

    (11)

    Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità spagnole, dalle altre autorità nazionali e dal comitato per le norme e le regolamentazioni tecniche, la Commissione ritiene che la norma EN 71-1:2005 presenti delle lacune per quanto riguarda i requisiti tecnici per i giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto destinati a bambini di età superiore ai tre anni.

    (12)

    In attesa della revisione della norma, nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN 71-1:2005 va dunque accompagnata da un avviso idoneo.

    (13)

    In assenza di una norma che copra i rischi indicati sopra e conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/378/CEE, gli Stati membri presumono che i giocattoli summenzionati soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza soltanto se corredati di un certificato di tipo CE rilasciato da un organismo notificato e se la conformità con il modello approvato è stata certificata dall'apposizione del marchio CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa destinati a bambini di età superiore ai tre anni, la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», quale adottata dal Comitato europeo di normalizzazione il 19 settembre 2005, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza indicati all'articolo 3 della direttiva 88/378/CEE, in particolare all'allegato II.II.1, lettera e), per quanto riguarda il suo punto 4.17.1, lettera b).

    Articolo 2

    La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» è accompagnata dal seguente avviso addizionale:

    «Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto, il requisito di cui al punto 4.17.1, lettera b), in base al quale la prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3, non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli».

    Articolo 3

    Un avviso identico a quello di cui all'articolo 2 della presente decisione accompagna il riferimento a una norma nazionale che recepisce la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» da pubblicarsi a cura degli Stati membri in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

    (2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

    (4)  GU C 215 del 28.7.1999, pag. 4.


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