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Document 32007D0212

2007/212/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2007 , che modifica la decisione 2003/248/CE per quanto riguarda la proroga della durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole ( Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina [notificata con il numero C(2007) 1428]

GU L 94 del 4.4.2007, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 433–433 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/212/oj

4.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che modifica la decisione 2003/248/CE per quanto riguarda la proroga della durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

[notificata con il numero C(2007) 1428]

(2007/212/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, non possono, in linea di massima, essere introdotte nella Comunità, piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. Tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/248/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE per consentire l'importazione di talune piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina.

(3)

Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora e non vi sono nuove informazioni che richiedano di modificare le condizioni specifiche.

(4)

Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a consentire, per un ulteriore periodo limitato, l'introduzione nel loro territorio di tali piante, sulla base di determinate condizioni.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2003/248/CE, articolo 1, secondo paragrafo, sono aggiunte le seguenti lettere da e) a h):

«e)

dal 1o giugno 2007 al 30 settembre 2007;

f)

dal 1o giugno 2008 al 30 settembre 2008;

g)

dal 1o giugno 2009 al 30 settembre 2009;

h)

dal 1o giugno 2010 al 30 settembre 2010.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 28.


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