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Document 32007D0208
2007/208/EC: Commission Decision of 30 March 2007 concerning a Community financial contribution towards a baseline survey on the prevalence of Salmonella in turkeys to be carried out in Bulgaria and in Romania (notified under document number C(2007) 1401)
2007/208/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2007 , relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che sarà effettuata in Bulgaria e Romania [notificata con il numero C(2007) 1401]
2007/208/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2007 , relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che sarà effettuata in Bulgaria e Romania [notificata con il numero C(2007) 1401]
GU L 92 del 3.4.2007, pp. 18–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, pp. 428–432
(MT)
In force
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3.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2007
relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che sarà effettuata in Bulgaria e Romania
[notificata con il numero C(2007) 1401]
(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)
(2007/208/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 90/424/CEE prevede contributi finanziari della Comunità ad azioni veterinarie specifiche. A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della normativa veterinaria nonché per la promozione dell’insegnamento o della formazione in campo veterinario. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dispone che occorre fissare un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della Salmonella nei gruppi di tacchini entro la fine del 2007. |
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(3) |
Per fissare l’obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili sulla diffusione della Salmonella nelle popolazioni di tacchini della Bulgaria e della Romania. Attualmente tali dati non sono disponibili, pertanto è opportuno effettuare un’indagine speciale intesa a verificare la diffusione della Salmonella nei tacchini in tali Stati membri per un periodo adeguato. |
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(4) |
Gli altri Stati membri sono tenuti a effettuare uno studio di riferimento sulla Salmonella nei tacchini tra l’ottobre 2006 e il settembre 2007 a norma della decisione 2006/662/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri (3). È opportuno che per gli studi di riferimento della Bulgaria e della Romania vengano applicate le stesse procedure. Il periodo dell’indagine va tuttavia abbreviato per consentire l’analisi dei dati di tutti gli Stati membri nello stesso momento. |
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(5) |
L’indagine dovrà fornire le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria della Comunità. Data l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della Salmonella nei tacchini in Bulgaria e Romania, a tali Stati membri va concesso un contributo finanziario della Comunità perché possano ottemperare ai requisiti specifici dell’indagine. È quindi opportuno rimborsare, nei limiti di un massimale, il 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio. Tutte le altre spese (di campionamento, di viaggio, di amministrazione, ecc.) vanno escluse da qualsiasi contributo finanziario della Comunità. |
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(6) |
Il contributo finanziario dalla Comunità può essere concesso se l’indagine si svolge in conformità del diritto comunitario e purché siano rispettate alcune altre condizioni specifiche. Tale contributo andrebbe inoltre concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti. |
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(7) |
Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali a norma dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4). |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. In Bulgaria e in Romania viene effettuata un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. nei seguenti gruppi di tacchini:
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a) |
tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti la data di uscita, a fini di macellazione, dall’azienda prescelta; |
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b) |
tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti la data dello spopolamento. |
2. L’indagine sulla diffusione della Salmonella nei gruppi di cui al paragrafo 1 («i gruppi») riguarda il periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007.
3. Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Articolo 2
Base del campionamento
1. Il campionamento relativo all’indagine è effettuato presso aziende che ospitano almeno 500 tacchini da ingrasso o 250 tacchini da riproduzione. In ogni azienda prescelta che alleva tacchini da ingrasso viene sottoposto a campionamento un gruppo di età adeguata.
Se il numero dei gruppi calcolato ai fini del campionamento a norma delle specifiche tecniche è più elevato del numero di aziende dotate di un numero di tacchini pari almeno a quello di cui al primo comma, per ottenere tale numero di gruppi calcolato è possibile sottoporre a campionamento fino a quattro gruppi nella stessa azienda. I gruppi supplementari esaminati nella stessa azienda provengono, se possibile, da locali di stabulazione diversi e i campioni sono prelevati in mesi diversi.
Se il numero di gruppi da sottoporre a campionamento non fosse ancora sufficiente, è possibile prendere in considerazione più di quattro gruppi della stessa azienda, dando la preferenza alle aziende maggiori.
Se il numero di gruppi da sottoporre a campionamento ancora non bastasse, è possibile considerare i gruppi di aziende con un numero inferiore di tacchini rispetto a quanto indicato nel primo comma.
2. Il campionamento è eseguito dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.
Articolo 3
Individuazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione dei pertinenti isolati
1. L’individuazione della Salmonella spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati avviene nei laboratori nazionali di riferimento per la Salmonella (LNR).
Se un laboratorio nazionale di riferimento non è in grado di effettuare le analisi o se non è il laboratorio che svolge normalmente tali analisi, le autorità competenti possono incaricare un numero limitato di altri laboratori, già coinvolti nei controlli ufficiali della Salmonella, di effettuare le analisi.
Tali laboratori hanno una comprovata esperienza nell’uso del metodo di rilevazione prescritto, applicano un sistema di garanzia della qualità conforme alla norma ISO 17025 e sono sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.
2. L’individuazione Salmonella spp. è effettuata con il metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento per la Salmonella.
3. La sierotipizzazione dei pertinenti isolati è effettuata con il metodo di Kaufmann-White.
Articolo 4
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
1. L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati ottenuti a norma dell’articolo 3 della presente decisione secondo la base di campionamento di cui all’articolo 2 e comunica tutti i pertinenti dati aggregati e la relativa valutazione alla Commissione.
La Commissione trasmette tali risultati assieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.
2. I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono pubblicati salvaguardando la riservatezza.
Articolo 5
Specifiche tecniche
I compiti e le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione sono effettuati conformemente alle specifiche tecniche di cui al documento SANCO/2083/2006, presentate durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 18 luglio 2006 e pubblicate sul sito Internet della Commissione all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm
Articolo 6
Contributo finanziario della Comunità
1. La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese sostenute dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini delle analisi di laboratorio volte alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione dei pertinenti isolati.
2. L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è pari a:
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a) |
20 EUR per ciascun test di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.; |
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b) |
30 EUR per ciascun test di sierotipizzazione dei pertinenti isolati. |
Il contributo finanziario della Comunità non supera tuttavia gli importi fissati nell’allegato I.
Articolo 7
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
1. Il contributo finanziario di cui all’articolo 6 è concesso alla Bulgaria e alla Romania a condizione che l’indagine sia effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, rispettando in particolare le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione di appalti pubblici e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
entro il 1o aprile 2007 siano entrate in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l’indagine; |
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b) |
entro il 31 luglio 2007 sia trasmessa una relazione sui progressi compiuti nei primi tre mesi dell’indagine. In tale relazione figurano tutte le informazioni previste al capitolo 6 «Relazione sulle specifiche tecniche» del documento di cui all’articolo 5; |
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c) |
entro e non oltre il 31 ottobre 2007 sia inviata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 30 settembre 2007. La documentazione relativa alle spese sostenute comprende almeno le informazioni di cui all’allegato II; |
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d) |
l’indagine sia eseguita in modo efficace. |
2. Su richiesta della Bulgaria o della Romania può essere versato un anticipo pari al 50 % dell’importo totale di cui all’allegato I.
3. La mancata osservanza del termine indicato al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario concesso dalla Comunità, pari al 25 % dell’importo totale entro il 15 novembre 2007, al 50 % entro il 1o dicembre 2007 e al 100 % entro il 15 dicembre 2007.
Articolo 8
Tasso di conversione per la spesa
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro. A norma del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (5), il tasso di conversione per le spese in monete diverse dall’euro è pari all’ultimo tasso fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.
Articolo 9
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.
Articolo 10
Destinatari
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.
(3) GU L 272 del 3.10.2006, pag. 22.
ALLEGATO I
Importo massimo del contributo finanziario della Comunità alla Bulgaria e alla Romania
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(in EUR) |
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Stato membro |
Importo |
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Bulgaria |
2 990 |
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Romania |
3 250 |
ALLEGATO II
Relazione finanziaria certificata sull’esecuzione dell’indagine di riferimento relativa alla diffusione della Salmonella spp. in gruppi di tacchini
Periodo di riferimento: 1o aprile 2007-30 settembre 2007
Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l’indagine e rimborsabili attraverso il contributo finanziario della Comunità
Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario della Comunità: …
…
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Spese sostenute relative a funzioni presso/da |
Numero di prove |
Totale delle spese sostenute per le prove durante il periodo di riferimento (valuta nazionale) |
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Rilevazione batteriologica della Salmonella spp. |
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Sierotipizzazione degli isolati di Salmonella |
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Dichiarazione del beneficiario
Si dichiara che:
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le spese indicate nella dichiarazione delle spese sono reali, sono state sostenute per eseguire i compiti di cui alla decisione 2007/208/CE della Commissione e sono risultate indispensabili ai fini di un’efficace attuazione di tali compiti, |
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— |
tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli. |
Data: …
Responsabile finanziario: …
Firma: …