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Document 32007D0148

    2007/148/CE: Decisione della Commissione, del 2 marzo 2007 , che abroga la decisione 2006/694/CE che vieta l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto in uno stabilimento lattiero-caseario nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 639] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 65 del 3.3.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 315–316 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/148(1)/oj

    3.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/10


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2007

    che abroga la decisione 2006/694/CE che vieta l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto in uno stabilimento lattiero-caseario nel Regno Unito

    [notificata con il numero C(2007) 639]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/148/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le ispezioni condotte nel 2006 nel Regno Unito dall’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) hanno rivelato a più riprese la presenza sul mercato di latte crudo non conforme alle norme di igiene, nonché l’invio di tale latte in uno stabilimento alimentare riconosciuto di fabbricazione di prodotti lattieri destinati al consumo umano. Sin dalla prima ispezione sul posto, la Commissione ha informato a più riprese le autorità del Regno Unito delle sue preoccupazioni per quanto riguarda i rischi che la pratica in questione presenta per la salute umana e, in più occasioni, ha esaminato con loro gli aspetti tecnici legati alla sua valutazione della situazione.

    (2)

    A causa della gravità della situazione, del mancato rispetto degli obblighi di controllo da parte delle autorità del Regno Unito e considerata la presenza del prodotto in vari Stati membri, la Commissione ha ritenuto che il rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente a meno che non siano adottati provvedimenti a livello comunitario, incluso il divieto di immettere sul mercato i prodotti in questione.

    (3)

    Di conseguenza, il 13 ottobre 2006 è stata adottata la decisione 2006/694/CE della Commissione (2), che stabilisce misure di emergenza per affrontare il rischio immediato e grave per la salute umana rappresentato dalla presenza sul mercato comunitario di prodotti provenienti dallo stabilimento Bowland Dairy Products Limited situato a Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA («Bowland»).

    (4)

    Era previsto che le misure stabilite in tale decisione fossero riesaminate qualora risultasse, sulla base di nuove informazioni, che il prodotto non presentava pericoli per la salute umana, in particolare in seguito a provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito.

    (5)

    Con lettere del 25 e 30 gennaio 2007, le autorità del Regno Unito hanno presentato alla Commissione prove soddisfacenti del fatto che tutti i prodotti non conformi sono stati eliminati a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), e che lo stabilimento Bowland è stato svuotato, pulito e disinfettato. Inoltre, le autorità del Regno Unito sono intervenute per garantire che la futura produzione di Bowland rispetti le norme stabilite dalla normativa comunitaria.

    (6)

    La Commissione ha anche ottenuto garanzie da parte di altri Stati membri che il formaggio fresco prodotto da Bowland ancora presente sul loro territorio verrà eliminato in conformità alla normativa comunitaria.

    (7)

    La decisione 2006/694/CE deve pertanto essere abrogata.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/694/CE della Commissione è abrogata.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    (2)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 59.

    (3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).


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