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Document 32006R1907R(02)

Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006 )

GU L 141 del 31.5.2008, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2008-05-31/oj

31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006 )

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 136 del 29 maggio 2007, pagina 3, come modificata dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1)

Pagina 21, articolo 3, punto 20), lettera c):

anziché:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore, ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;»,

leggi:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore in qualsiasi momento tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso e, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;».


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