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Document 32006R1677

Regolamento (CE) n. 1677/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 , recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d’importazione per il periodo contingentale dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007

GU L 314 del 15.11.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 584–585 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1677/oj

15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d’importazione per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), apre, su base pluriennale per periodi dal 1o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di 4 600 bovini vivi originari della Svizzera.

(2)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, le domande di diritti d’importazione devono essere presentate entro il 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi. Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, e al fine di permettere agli operatori di questi due paesi di beneficiare del suddetto contingente nel 2007, il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingentale compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 deve essere esteso all'8 gennaio 2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007 le domande di titoli d’importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) dell’8 gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.


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