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Document 32006R1449

Regolamento (CE) n. 1449/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 , che riduce, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

GU L 271 del 30.9.2006, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1449/oj

30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che riduce, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità all’allegato II del medesimo regolamento.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell’aiuto indicati nell’allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l’aiuto.

(3)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione (2) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 205 989 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia e al Portogallo. Pertanto, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 gli importi dell’aiuto per le arance di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 28,63 % in Italia e del 20,68 % in Portogallo.

(4)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 79 306 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, al Portogallo e a Cipro. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2006/2007 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 64,94 % in Italia, del 86,80 % in Portogallo e del 36,52 % a Cipro.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l’Italia e il Portogallo e per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda l’Italia, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.


ALLEGATO I

(EUR/100 kg)

 

Contratti pluriennali

Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione

Singoli produttori

Italia

8,04

6,99

6,30

Portogallo

8,94

7,77

7,00


ALLEGATO II

(EUR/100 kg)

 

Contratti pluriennali

Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione

Singoli produttori

Italia

3,67

3,19

2,87

Portogallo

1,38

1,20

1,08

Cipro

6,65

5,78

5,20


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