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Document 32006R1423

    Regolamento (CE) n. 1423/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006 , che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania

    GU L 269 del 28.9.2006, p. 10–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 695–699 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1423/oj

    28.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 269/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 26 settembre 2006

    che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 37,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 2 dell’atto di adesione, gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dai trattati e dal succitato atto.

    (2)

    A norma dell’articolo 37 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare misure appropriate qualora la Bulgaria e la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio.

    (3)

    A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), gli Stati membri hanno l’obbligo di istituire un sistema integrato di gestione e controllo, di seguito «sistema integrato».

    (4)

    A decorrere dall'adesione, la Bulgaria e la Romania sono tenute a disporre di un sistema integrato operativo per controllare una parte cospicua del sostegno agricolo concesso loro dalla Comunità. In base alle informazioni presentate dalla Bulgaria e dalla Romania fino alla data di adozione del presente regolamento e in base alle proprie ispezioni, la Commissione è arrivata alla conclusione che esiste un rischio reale riguardo all’esistenza e all’operatività del sistema integrato in tali Stati.

    (5)

    Eventuali gravi carenze del sistema integrato di gestione e di controllo in Bulgaria o in Romania condurrebbero ad una situazione in cui i pagamenti del sostegno agricolo, da controllare attraverso il sistema integrato, non sarebbero affatto o non correttamente controllati. Verrebbe pertanto a crearsi il grave rischio che si trovino a beneficiare del sostegno agricolo produttori che non hanno affatto, o che hanno solo in parte, diritto a tale sostegno, i quali godrebbero quindi di una posizione più favorevole di quanto previsto dalla normativa comunitaria. La spesa per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale controllata attraverso il sistema integrato ammonterà per ciascuno di tali paesi a circa l'80 % del totale della spesa agricola e riguarderà importi cospicui di svariate centinaia di milioni di euro. Questo dimostra l'importanza che riveste il corretto funzionamento del sistema integrato per l'introduzione della politica agricola comune in Bulgaria e Romania e per il buon funzionamento del mercato interno. La posizione più favorevole, abbinata alle somme da erogare, è suscettibile di avere un’incidenza sugli scambi di prodotti agricoli sul mercato interno, configurando un rischio imminente di grave pregiudizio al funzionamento di tale mercato.

    (6)

    Tale rischio non può essere affrontato correttamente con la sola applicazione degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), data la natura dei sistemi e delle procedure contemplate da tali disposizioni. È quindi necessario fare ricorso all'articolo 37 dall’atto di adesione, permettendo alla Commissione di adottare le misure appropriate per evitare tale rischio.

    (7)

    Dopo l'adesione è necessario che, sulla scorta di una relazione redatta da un organismo indipendente, la Bulgaria e la Romania dichiarino alla Commissione se hanno istituito il sistema integrato e se tale sistema è operativo nel loro territorio. È altresì necessario che tali Stati pongano immediatamente rimedio alle eventuali carenze constatate.

    (8)

    Se in base alle dichiarazioni rese dalla Bulgaria e dalla Romania, o alla relazione dell’organismo indipendente, o in base alle risultanze delle proprie verifiche giunge alla conclusione che persistono carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema di gestione e controllo delle spese agricole contemplato del sistema integrato e che persiste quindi il rischio imminente di grave turbativa del funzionamento del mercato interno, la Commissione deve ridurre provvisoriamente, per un periodo determinato di un anno, i pagamenti mensili e intermedi da versare alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005. La riduzione provvisoria deve corrispondere alla percentuale che la Commissione applica, in base alle proprie linee guida, nell’ambito della verifica di conformità nei casi in cui il sistema di controllo di uno Stato membro presenta gravi carenze ed è comprovata l’esistenza di irregolarità diffuse. Tale riduzione provvisoria è necessaria per indurre lo Stato interessato a porre rimedio alle carenze del proprio sistema integrato in modo da prevenire o individuare i pagamenti irregolari e le pratiche fraudolenti e da recuperare gli importi indebitamente erogati, eliminando in questo modo il rischio di una grave turbativa del funzionamento del mercato interno della Comunità.

    (9)

    Trascorsi dodici mesi, la Commissione dovrà stabilire se continuare o meno ad applicare la riduzione provvisoria dei pagamenti mensili e intermedi.

    (10)

    È opportuno che la riduzione provvisoria sia applicata esclusivamente alle misure di sostegno gestite e controllate mediante il sistema integrato.

    (11)

    La riduzione provvisoria dovrà essere controllata nell’ambito della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, fatte salve le decisioni da adottare in tale contesto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Entro la fine del terzo mese successivo all'adesione, la Bulgaria e la Romania presentano ciascuna una dichiarazione a livello ministeriale alla Commissione in cui precisano se:

    a)

    gli elementi del sistema integrato di gestione e di controllo, di seguito «sistema integrato», elencati all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati istituiti nei rispettivi territori in conformità della pertinente normativa comunitaria, nella misura in cui si riferiscono alla gestione e al controllo dei regimi di aiuto applicabili in Bulgaria e in Romania;

    b)

    il sistema integrato e gli altri elementi necessari a garantire la correttezza dei pagamenti del sostegno di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono operativi nei rispettivi territori.

    2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è resa in base ad una relazione redatta da un organismo in possesso della necessaria competenza e indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e, rispettivamente, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Bulgaria e la Romania designano ciascuna l’organismo incaricato di redigere la relazione.

    La relazione indica se risultano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo 1. Essa è messa a disposizione della Commissione.

    Articolo 2

    1.   La Commissione decide di ridurre provvisoriamente i pagamenti mensili e intermedi previsti agli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 25 % se, in base alla dichiarazione o alla relazione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, ovvero in base alle proprie verifiche, e dopo aver dato allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole giunge alla conclusione che:

    a)

    la Bulgaria o la Romania non rispettano gli obblighi previsti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2;

    b)

    non sono stati istituiti gli elementi precisati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

    c)

    gli elementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono stati istituiti, ma il sistema integrato o gli altri elementi necessari a garantire il corretto pagamento del sostegno di cui all'articolo 3 presentano carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema.

    La Bulgaria e la Romania adottano le misure necessarie per porre immediatamente rimedio alle carenze individuate.

    2.   La riduzione provvisoria si applica ai pagamenti mensili e intermedi erogati nel periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

    3.   La Commissione proroga la riduzione provvisoria per successivi periodi di dodici mesi se continuano a ricorrere una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1.

    4.   La riduzione provvisoria lascia impregiudicate eventuali riduzioni o sospensioni applicate a norma degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    Articolo 3

    La riduzione provvisoria di cui all’articolo 2 si applica al sostegno concesso nell’ambito delle misure seguenti:

    a)

    il regime transitorio semplificato di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure i regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del medesimo regolamento;

    b)

    i pagamenti diretti complementari nazionali previsti dall’articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, finanziati a norma dell'allegato VIII, sezione I, sottosezione E, dell'atto di adesione;

    c)

    i pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti da i) a v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3), ad eccezione di quelli connessi alle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, del medesimo regolamento e le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), per quanto riguarda i costi di impianto.

    Articolo 4

    Qualunque decisione adottata in virtù del presente regolamento, ovvero l’assenza di una tale decisione, lascia impregiudicata la verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e alla data di entrata in vigore del medesimo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

    (2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

    (3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.


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