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Document 32006R1233
Commission Regulation (EC) No 1233/2006 of 16 August 2006 opening and providing for the administration of an import tariff quota of pigmeat allocated to the United States of America
Regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America
Regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America
GU L 225 del 17.8.2006, p. 14–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 428–440
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2007; abrogato da 32007R0812
17.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2006
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 22, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l’attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 4 722 tonnellate di carni suine. |
(2) |
Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare i quantitativi soggetti al regime d’importazione tra il 1o luglio e il 30 giugno. |
(3) |
Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4). |
(4) |
In previsione dell’eventuale adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea dal 1o gennaio 2007, è opportuno fissare un termine diverso per la presentazione delle domande di titoli nel primo trimestre 2007. |
(5) |
Ai fini di una corretta gestione del contingente tariffario, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione nell’ambito del regime. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori. |
(6) |
Si deve disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente un coefficiente di attribuzione per determinare in che misura si possa dare seguito a ciascuna domanda. |
(7) |
Nell’interesse degli operatori, deve essere prevista la possibilità di revoca della domanda dopo la fissazione del coefficiente di attribuzione. |
(8) |
Occorre richiamare l’attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità. |
(9) |
Ai fini di una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza occorre utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione. |
(10) |
Per garantire che il quantitativo importato non sia superiore al quantitativo ammesso dal regime in questione, in deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 non si deve applicare la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento. |
(11) |
Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, gli operatori devono presentare le domande di titoli nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente tariffario di importazione di cui all’allegato I è aperto annualmente per i prodotti e alle condizioni ivi specificati.
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è scaglionato come segue:
— |
25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, |
— |
25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, |
— |
25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, |
— |
25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno. |
Articolo 3
Ogni importazione nella Comunità effettuata nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.
Articolo 4
I titoli di importazione relativi al contingente tariffario di cui all’allegato 1 sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) |
il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con prove giudicate sufficienti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, che esercita da almeno 12 mesi il commercio con i paesi terzi nel settore delle carni suine; |
b) |
le domande di titoli possono riferirsi unicamente al numero d’ordine indicato nell’allegato I e possono riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d’America; in tal caso, tutti i codici NC vanno indicati nella casella 16 e le rispettive designazioni nella casella 15; |
c) |
per il numero d’ordine di cui trattasi, la domanda di titolo deve riguardare almeno 20 tonnellate e non più del 20 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all’articolo 2; |
d) |
la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine; deve essere barrata la casella «sì» per significare che questa indicazione è obbligatoria; |
e) |
la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II; |
f) |
il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III. |
In deroga al disposto del primo comma, lettera a), sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
Articolo 5
1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’articolo 2.
Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2006, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento e, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni di gennaio 2007.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né intende presentare altre domande relative ai prodotti contrassegnati dal numero d’ordine di cui all’allegato I, per lo stesso periodo, né nello Stato membro in cui presenta la domanda, né in un altro Stato membro.
Se un richiedente presenta più domande relative ai prodotti contrassegnati dal numero d’ordine di cui all’allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Le domande di titoli d’importazione per tutti i prodotti di cui all’allegato I danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, le domande presentate per ciascuno dei prodotti interessati. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e l’indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun prodotto.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per via elettronica il giorno lavorativo indicato al primo comma, compilando il modulo riportato nell’allegato IV, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati IV e V, qualora siano state presentate domande.
5. La Commissione decide senza indugio in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all’articolo 4.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione pari a una percentuale dei quantitativi richiesti.
Se tale percentuale è inferiore al 5 %, la Commissione può non dare seguito alle domande; in tal caso le cauzioni sono svincolate immediatamente.
6. Il richiedente può revocare la propria domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora l’applicazione di detto coefficiente dia luogo a un quantitativo inferiore a 20 tonnellate per il numero d’ordine di cui trattasi. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro i cinque giorni successivi alla revoca della domanda e svincola immediatamente la cauzione.
7. La Commissione determina il quantitativo residuo, che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso periodo contingentale.
8. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.
9. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.
10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, il quantitativo totale dei prodotti, distinti per codice NC, immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso di tale periodo.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse mediante il modulo riportato nell’allegato VI.
Articolo 6
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.
La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell’ultimo periodo dell’anno di cui all’articolo 2, per il quale è stato rilasciato il titolo.
2. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Articolo 7
L’accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.
Articolo 8
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.
In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Tuttavia, l’articolo 5 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
(3) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio applicabile |
Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1o luglio 2006 |
09.4170 |
ex 0203 19 55 ex 0203 29 55 |
Lombate e prosciutti disossati, freschi refrigerati o congelati |
250 EUR/t |
4 722 |
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera e)
— |
: |
in spagnolo |
: |
Reglamento (CE) no 1233/2006 |
— |
: |
in ceco |
: |
Nařízení (ES) č. 1233/2006 |
— |
: |
in danese |
: |
Forordning (EF) nr. 1233/2006 |
— |
: |
in tedesco |
: |
Verordnung (EG) Nr. 1233/2006 |
— |
: |
in estone |
: |
Määrus (EÜ) nr 1233/2006 |
— |
: |
in greco |
: |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2006 |
— |
: |
in inglese |
: |
Regulation (EC) No 1233/2006 |
— |
: |
in francese |
: |
Règlement (CE) no 1233/2006 |
— |
: |
in italiano |
: |
Regolamento (CE) n. 1233/2006 |
— |
: |
in lettone |
: |
Regula (EK) Nr. 1233/2006 |
— |
: |
in lituano |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 1233/2006 |
— |
: |
in ungherese |
: |
1233/2006/EK rendelet |
— |
: |
in maltese |
: |
Regolament (KE) Nru 1233/2006 |
— |
: |
in neerlandese |
: |
Verordening (EG) nr. 1233/2006 |
— |
: |
in polacco |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 1233/2006 |
— |
: |
in portoghese |
: |
Regulamento (CE) n.o 1233/2006 |
— |
: |
in slovacco |
: |
Nariadenie (ES) č. 1233/2006 |
— |
: |
in sloveno |
: |
Uredba (ES) št. 1233/2006 |
— |
: |
in finlandese |
: |
Asetus (EY) N:o 1233/2006 |
— |
: |
in svedese |
: |
Förordning (EG) nr 1233/2006 |
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera f)
— |
: |
in spagnolo |
: |
Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1233/2006 |
— |
: |
in ceco |
: |
SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1233/2006 |
— |
: |
in danese |
: |
FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1233/2006 |
— |
: |
in tedesco |
: |
Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1233/2006 |
— |
: |
in estone |
: |
Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1233/2006 |
— |
: |
in greco |
: |
Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1233/2006 |
— |
: |
in inglese |
: |
CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1233/2006 |
— |
: |
in francese |
: |
Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1233/2006 |
— |
: |
in italiano |
: |
Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1233/2006 |
— |
: |
in lettone |
: |
KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1233/2006 |
— |
: |
in lituano |
: |
BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1233/2006 |
— |
: |
in ungherese |
: |
A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1233/2006/EK rendeletnek megfelelően |
— |
: |
in maltese |
: |
Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1233/2006 |
— |
: |
in olandese |
: |
Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1233/2006 |
— |
: |
in polacco |
: |
Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1233/2006 |
— |
: |
in portoghese |
: |
Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1233/2006 |
— |
: |
in slovacco |
: |
Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1233/2006 |
— |
: |
in sloveno |
: |
Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1233/2006 |
— |
: |
in finlandese |
: |
Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1233/2006 mukaisesti |
— |
: |
in svedese |
: |
Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1233/2006 |
ALLEGATO IV
Applicazione del regolamento (CE) n. 1233/2006
Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale
Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto Stati Uniti d’America |
Data: |
Periodo: |
|
Stato membro: |
|
Mittente: |
|
Referente: |
|
Tel. |
|
Fax: |
|
Destinatario: AGRI.D.2 |
|
Fax: +32 2 292 17 39 |
|
E-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int |
Numero d’ordine |
Quantitativo richiesto (kg peso prodotto) |
09.4170 |
|
ALLEGATO V
Applicazione del regolamento (CE) n. 1233/2006
Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale
Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore pollame
Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto Stati Uniti d’America |
Data: |
Periodo: |
Stato membro:
Numero d’ordine |
Codice NC |
Richiedente (Nome e indirizzo) |
Quantitativo richiesto (kg peso prodotto) |
09.4170 |
|
|
|
ALLEGATO VI
Applicazione del regolamento (CE) n. 1233/2006
Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale
Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato
Settore delle carni suine
COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE
|
Stati membri: |
|
Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1233/2006 |
|
Quantitativi di prodotti (in kg peso prodotto) effettivamente importati: |
|
Destinatario: AGRI.D.2 |
|
Fax: +32 2 292 17 41 |
|
E-mail: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu |
Numero d’ordine |
Quantitativo effettivamente immesso in libera pratica |
Paese di origine |
09.4170 |
|
Stati Uniti d’America |