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Document 32006R0830

Regolamento (CE) n. 830/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

GU L 150 del 3.6.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 308–308 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/830/oj

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/3


REGOLAMENTO (CE) N. 830/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 24, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (3), recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, ammette l’importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali, di cereali e di riso originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.

(2)

Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande di titoli di importazione o di esportazione. In queste comunicazioni non è richiesta l’indicazione dell’origine per i cereali diversi dal frumento tenero.

(3)

Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(3)   GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

(4)   GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).


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