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Document 32006R0727

    Regolamento (CE) n. 727/2006 della Commissione, del 12 maggio 2006 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007 )

    GU L 126 del 13.5.2006, p. 9–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 312M del 22.11.2008, p. 37–47 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/727/oj

    13.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 126/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 727/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2006

    recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Inoltre, in esito ai negoziati che hanno condotto ad un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), approvato con decisione del Consiglio (CE) n. 2006/106/CE (3), la Comunità si è impegnata a inserire nel proprio elenco per tutti gli Stati membri un aumento pari a 4 003 tonnellate del suddetto contingente tariffario di importazione.

    (2)

    Occorre definire le modalità di applicazione per l'anno contingentale 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006. Tuttavia, in considerazione dell’imminente entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fermo restando l’articolo 39 del suddetto trattato e al fine di consentire agli operatori di questi due paesi di beneficiare del suddetto contingente a partire dalla data dell’adesione, è necessario suddividere il periodo contingentale in due sottoperiodi e ripartire tra tali sottoperiodi il quantitativo disponibile nell'ambito del suddetto contingente, tenendo conto dei flussi commerciali tradizionali fra la Comunità e i paesi fornitori nell'ambito di tale contingente.

    (3)

    L'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è soggetta ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4).

    (4)

    Al fine di evitare operazioni speculative, l’accesso al contingente deve essere consentito solo agli operatori che svolgono un’attività di trasformazione in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5) o, fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, agli stabilimenti di trasformazione dei suddetti paesi riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità di prodotti a base di carne trasformati, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6).

    (5)

    A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. Ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8).

    (6)

    Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli d'importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (9).

    (7)

    L'applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza delle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo d’importazione.

    (8)

    È inoltre opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. È necessario fissare l’importo di detta cauzione tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all’interno e al di fuori del contingente.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 è aperto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 54 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

    Articolo 2

    1.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

    Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina è determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

    Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (10).

    Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, «onglets», milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

    Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano passante per la parte di maggior spessore.

    2.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai:

    a)

    prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure

    b)

    prodotti specificati al paragrafo 1.

    Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

    Articolo 3

    1.   Il quantitativo globale di cui all’articolo 1 è suddiviso in due parti e ripartito come segue:

    a)

    43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A, di cui:

    i)

    30 000 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

    ii)

    13 000 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007;

    b)

    11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B, di cui:

    i)

    8 200 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

    ii)

    3 503 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

    2.   Il contingente reca i numeri d’ordine seguenti:

    09.4057 per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a),

    09.4058 per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

    3.   I dazi doganali da applicare all’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente sono indicati nell’allegato I.

    Articolo 4

    1.   Possono presentare, o fare presentare per proprio conto, una domanda di diritti d’importazione esclusivamente stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2005 un’attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine.

    Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, possono presentare una domanda di diritti d’importazione per i quantitativi disponibili nel secondo sottoperiodo del contingente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), gli stabilimenti di trasformazione dei suddetti paesi, riconosciuti in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 ai fini dell’esportazione nella Comunità e che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2005 un’attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine.

    Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile.

    Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell’IVA.

    2.   All’atto della presentazione della domanda di diritti d’importazione, è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

    3.   Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti d’importazione.

    L’autorità nazionale competente stabilisce le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle suddette condizioni.

    Tuttavia, gli operatori che abbiano presentato tali prove assieme alla domanda di diritti di importazione relativa ai quantitativi disponibili per il primo sottoperiodo del presente contingente, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), sono esonerati dall’obbligo di presentare le stesse prove per le domande di diritti di importazione relative ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo del presente contingente, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii).

    Articolo 5

    1.   Le domande di diritti d’importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.

    Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.

    2.   Le domande di diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B devono pervenire all'autorità competente:

    a)

    entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per le domande relative al primo sottoperiodo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), punto i);

    b)

    entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 12 gennaio 2007, per le domande relative al secondo sottoperiodo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii).

    3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il secondo venerdì successivo allo scadere dei rispettivi termini di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per fax o posta elettronica, utilizzando i moduli che figurano negli allegati II e III del presente regolamento.

    4.   La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande e fissa, se necessario, una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.

    Articolo 6

    1.   Le importazioni di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d’importazione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

    2.   Per quanto riguarda la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la domanda di titoli d’importazione per quantitativi equivalenti ai diritti d’importazione assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Se in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.

    3.   I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

    La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:

    a)

    nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione;

    b)

    da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

    4.   All’atto dell’importazione viene depositata presso l’autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d’importazione trasformi l’intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nel suo stabilimento, specificato nella domanda di titolo, entro tre mesi dalla data d’importazione.

    Gli importi della cauzione sono stabiliti nell’allegato IV.

    Articolo 7

    Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

    Articolo 8

    1.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a)

    nella casella 8, il paese d'origine;

    b)

    nella casella 16, uno dei codici NC di cui all'articolo 1;

    c)

    nella casella 20, perlomeno una delle diciture di cui all'allegato V.

    2.   La validità dei titoli d’importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2007.

    3.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

    Articolo 9

    Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione

    Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all’inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A questo fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

    Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell’autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

    Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

    Articolo 10

    1.   La cauzione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data d’importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d’importazione.

    Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

    Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

    2.   Gli importi non svincolati della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi doganali.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

    (3)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

    (4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 1).

    (5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 (Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

    (6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 (Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

    (7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

    (8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

    (9)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

    (10)  GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39.


    ALLEGATO I

    DAZI ALL'IMPORTAZIONE

    Prodotto:

    (codice NC)

    Per la fabbricazione di prodotti A

    Per la fabbricazione di prodotti B

    0202 20 30

    20 %

    20 % + 994,5 EUR/1 000 kg peso netto

    0202 30 10

    20 %

    20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto

    0202 30 50

    20 %

    20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto

    0202 30 90

    20 %

    20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto

    0206 29 91

    20 %

    20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto


    ALLEGATO II

    Fax: (32.2) 292 17 34

    E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

    Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 727/2006

    Image


    ALLEGATO III

    Fax: (32 2) 292 17 34

    E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

    Applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 727/2006

    Image


    ALLEGATO IV

    IMPORTI DELLA CAUZIONE (1)

    (in EUR/1000 kg peso netto)

    Prodotto:

    (codice NC)

    Per la fabbricazione di prodotti A

    Per la fabbricazione di prodotti B

    0202 20 30

    1 414

    420

    0202 30 10

    2 211

    657

    0202 30 50

    2 211

    657

    0202 30 90

    3 041

    903

    0206 29 91

    3 041

    903


    (1)  Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.


    ALLEGATO V

    Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

    :

    in spagnolo

    :

    Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … (productos A) (productos B) (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 727/2006

    :

    in ceco

    :

    Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso určené ke zpracování … (výrobky A) (výrobky B) (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/nařízení (ES) č. 727/2006

    :

    in danese

    :

    Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/forordning (EF) nr. 727/2006

    :

    in tedesco

    :

    In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu (A-Erzeugnissen) (B-Erzeugnissen) (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 727/2006

    :

    in estone

    :

    Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik)/Liha töötlemiseks … (A toode) (B toode) (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine/määrus (EÜ) nr 727/2006

    :

    in greco

    :

    Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … (προϊόντα Α) (προϊόντα Β) (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 727/2006

    :

    in inglese

    :

    Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … (A-products) (B-products) (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 727/2006

    :

    in francese

    :

    Certificat valable … (État membre émetteur)/viande destinée à la transformation de … (produits A) (produits B) (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) no 727/2006

    :

    in italiano

    :

    Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … (prodotti A) (prodotti B) (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 727/2006

    :

    in lettone

    :

    Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju)/pārstrādei paredzēta gaļa … (A produktu) (B produktu) ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde)/Regula (EK) Nr. 727/2006

    :

    in lituano

    :

    Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė)/Mėsa skirta perdirbimui … (produktai A) (produktai B) (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 727/2006

    :

    in ungherese

    :

    Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes./Feldolgozásra szánt hús … (A-termék) (B-termék) (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma)/727/2006/EK rendelet

    :

    in olandese

    :

    Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot (A-producten) (B-producten) (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 727/2006

    :

    in polacco

    :

    Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … (produkty A) (produkty B) (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie)/rozporządzenie (WE) nr 727/2006

    :

    in portoghese

    :

    Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … (produtos A) (produtos B) (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 727/2006

    :

    in slovacco

    :

    Licencia platná v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … (výrobky A) (výrobky B) (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne)/nariadenie (ES) č. 727/2006

    :

    in sloveno

    :

    Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala)/Meso namenjeno predelavi … (proizvodi A) (proizvodi B) (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 727/2006

    :

    in finlandese

    :

    Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu (A-luokan tuotteet) (B-luokan tuotteet) (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 727/2006

    :

    in svedese

    :

    Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … (A-produkter) (B-produkter) (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 727/2006


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