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Document 32006R0715

Regolamento (CE) n. 715/2006 della Commissione, del 10 maggio 2006 , relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

GU L 124 del 11.5.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/715/oj

11.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/12


REGOLAMENTO (CE) N. 715/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2006

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 maggio 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 2006 possono essere presentate domande di titoli per 10 283,529 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).


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