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Document 32006R0400

    Regolamento (CE) n. 400/2006 della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 70 del 9.3.2006, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 469–473 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/400/oj

    9.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 400/2006 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2006

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio, composto da:

    un apparecchio digitale portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione del suono, comprendente in un unico involucro le seguenti componenti: sistema elettronico di segnalazione con convertitore digitale/analogico, memoria flash, tasti di controllo, alloggiamento per la batteria, spina USB e connettore per gli auricolari,

    un apparecchio ricevente per la radiodiffusione a batteria con auricolari e cavo di connessione,

    un cavo USB,

    un CD-ROM, e

    un manuale.

    L’apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono registra il suono nel formato MP3 e può essere collegato ad una macchina per l’elaborazione automatica delle informazioni attraverso una porta USB per scaricare o caricare MP3 o altri formati. Può anche registrare la voce.

    La capacità di stoccaggio è di 128 MB.

    L’apparecchio ricevente per la radiodiffusione può funzionare indipendentemente.

    8520 90 00

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8520 e 8520 90 00.

    L’apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale.

    2.

    Apparecchio ricevente per la radiodiffusione portatile, a batteria, con apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono integrato. Contiene i seguenti elementi:

    memoria flash,

    microprocessore sotto forma di circuiti integrati («chip»),

    sistema elettronico, con amplificatore a bassa frequenza,

    schermo LCD,

    sintonizzatore, e

    tasti di controllo.

    Il microprocessore è programmato per l’utilizzazione del formato MP3.

    L’apparecchio è munito di connettori stereo, connettori per cuffie e auricolari e di un connettore per il telecomando.

    Può essere collegato ad una macchina per l’elaborazione automatica delle informazioni attraverso una porta USB per scaricare o caricare MP3 o altri formati. Può anche registrare la voce.

    La capacità di stoccaggio è di 128 MB.

    8527 13 99

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8527, 8527 13 e 8527 13 99.

    La classificazione si basa sul testo della voce 8527: apparecchio per la radiodiffusione, anche combinato, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono.

    3.

    Carrello da golf elettrico, con telaio tubolare in acciaio, su ruote, dotato di un sedile che può essere utilizzato quando il carrello non è in movimento e di un manubrio. Può essere condotto da una persona a piedi.

    I comandi per azionare il carrello da golf si trovano sul manubrio.

    Ha una velocità massima di 6,5 km/h ed è dotato di un motore alimentato da una batteria a 24 V.

    Il carrello da golf può trasportare una sacca di mazze da golf.

    (Vedi foto) (1)

    8704 90 00

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8704 e 8704 90 00.

    Il carrello da golf è escluso dalla voce 8703 perché non può trasportare delle persone.

    Inoltre è escluso dalla voce 8709 poiché non fa parte dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze.

    Esso viene impiegato esclusivamente sui campi da golf come veicolo per il trasporto di sacche da golf.

    4.

    Apparecchio multifunzionale in grado di svolgere le seguenti funzioni:

    scansione,

    stampa laser,

    copia laser (procedimento indiretto).

    L’apparecchio, fornito di vari cassetti per la carta, è in grado di fotocopiare fino a 40 pagine A4 al minuto.

    L’apparecchio funziona in maniera autonoma (come fotocopiatrice) o collegato a un computer o a una rete di computer (come stampante, scanner e fotocopiatrice).

    9009 12 00

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5 E) del capitolo 84 e del testo dei codici NC 9009 e 9009 12 00.

    L’apparecchio ha diverse funzioni, nessuna delle quali si ritiene conferisca al prodotto il suo carattere essenziale.

    Image


    (1)  La fotografia ha valore puramente informativo.


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