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Document 32006R0262
Commission Regulation (EC) No 262/2006 of 15 February 2006 amending Regulation (EC) No 2729/2000 laying down detailed implementing rules on controls in the wine sector
Regolamento (CE) n. 262/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 262/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo
GU L 46 del 16.2.2006, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 265–266
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555
16.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 262/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione (2) prevede una verifica sistematica sul posto delle particelle per le quali è stata presentata una domanda di premio di abbandono definitivo. |
(2) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (3), la procedura che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande relative al premio di abbandono prevede tra l’altro la verifica, successiva alla presentazione della domanda, dell’esistenza dei vigneti di cui trattasi, della loro superficie e della resa media o della capacità produttiva nonché la verifica dell’avvenuta estirpazione. |
(3) |
Dal momento che grazie agli sviluppi tecnologici il telerilevamento è diventato uno strumento affidabile, è opportuno che agli Stati membri che lo desiderano sia lasciata la possibilità di avvalersi dello strumento suddetto, qualora la sua applicazione consenta di mantenere il livello di verifica. |
(4) |
Per quanto riguarda il controllo nel corso del quale è constatata l’esistenza dei vigneti di cui trattasi e sono valutate la superficie, la resa media o la capacità produttiva dei vigneti suddetti, è indispensabile una verifica sul posto, perché questi fattori non possono essere controllati mediante telerilevamento. |
(5) |
Il telerilevamento consente invece di verificare l’avvenuta estirpazione dei vigneti ed è quindi opportuno permetterne l’utilizzazione in questa fase del controllo. |
(6) |
Dal momento che è difficile calcolare la superficie mediante telerilevamento, occorre limitare l’utilizzazione di questo metodo ai casi in cui l’abbandono riguarda intere particelle vitate. |
(7) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2729/2000. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000, è aggiunto il seguente terzo comma:
«La verifica dell’avvenuta estirpazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 può essere effettuata mediante telerilevamento se si tratta dell’abbandono di un’intera particella vitata.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2120/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 11).
(3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).