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Document 32006D0923

2006/923/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006 , relativa ad un contributo finanziario comunitario, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2006) 6433]

GU L 354 del 14.12.2006, p. 42–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 811–816 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/923/oj

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

relativa ad un contributo finanziario comunitario, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2006) 6433]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2006/923/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

A titolo delle decisioni 2001/811/CE (2), 2002/889/CE (3), 2003/787/CE (4) e 2004/772/CE (5) della Commissione, un contributo finanziario comunitario è stato già concesso al Portogallo a favore di misure per la lotta al Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), di seguito «NP», per il periodo 1999-2003, cioè per la durata massima possibile. A decorrere dal 2003 il Portogallo ha avviato un «piano di eradicazione a medio termine» contro la diffusione dell'NP al fine di eradicarlo.

(3)

Peraltro, l'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE prevede la possibilità, se necessario per la lotta all'NP, di intraprendere azioni supplementari.

(4)

Nell'aprile del 2006 il Portogallo ha presentato al comitato fitosanitario permanente (di seguito «comitato») una rassegna dei risultati dell'indagine e della campagna di lotta realizzata nel periodo dal 1o novembre 2005 al 1o aprile 2006 nella zona delimitata per l'NP in Portogallo. I risultati hanno dimostrato che, malgrado le misure adottate negli anni precedenti, la zona in cui è presente l'NP è notevolmente aumentata.

(5)

La Commissione e il comitato hanno concluso che il piano di eradicazione portoghese a medio termine va riesaminato e che occorre un'azione urgente, inclusa una campagna intensificata di indagini nonché una ridefinizione della zona delimitata.

(6)

Nel maggio 2006 il Portogallo ha presentato al comitato un piano di azione con le misure previste per la lotta ad un'ulteriore diffusione dell'NP (6). Tra tali misure figuravano una demarcazione aggiornata della zona delimitata, l'estirpazione di tutti gli alberi in declino dell'area, la sorveglianza permanente e la creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino, cioè di una fascia di contenimento fitosanitario, che dovrebbe impedire la propagazione dell'NP verso altri Stati membri, preservandoli da perdite devastanti nei boschi di pini e da eventuali restrizioni commerciali da parte di paesi terzi. Il piano d'azione definisce, in particolare, le parti del territorio in cui sarà situata tale fascia di contenimento. Nel luglio 2006 il comitato ha approvato tale piano d'azione nella sua forma definitiva.

(7)

Nel luglio 2006 il Portogallo ha presentato un programma di azioni supplementari per l'NP e un bilancio preventivo relativo a tale programma, al fine di ricevere un contributo finanziario dalla Comunità. Le varie parti del territorio portoghese in cui le azioni debbono essere intraprese e che determinano la zona geografica beneficiaria di un contributo finanziario della Comunità, vengono definite nel piano di azione summenzionato.

(8)

Il programma presentato dal Portogallo ha consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo preciso ed esauriente e di concludere che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità a titolo dell'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva. Tale contributo finanziario deve essere concesso per coprire le spese del programma mirante a migliorare la protezione fitosanitaria del resto della Comunità contro un'ulteriore propagazione dell'NP a partire dalla zona delimitata. Il contributo deve quindi essere destinato a tutte le azioni direttamente connesse alla creazione di una fascia di contenimento priva di alberi ospiti-vettori dell'NP.

(9)

Il contributo finanziario della Comunità può in genere coprire non oltre il 50 % delle spese rimborsabili. Peraltro, dal momento che tale azione supplementare è in primo luogo destinata a proteggere i territori comunitari diversi dallo Stato membro interessato, il contributo può essere maggiore. Tenuto conto della gravità dell'NP per le piante e il legno di conifere, della rapidità in cui la malattia si diffonde, della vicinanza della zona infestata con un altro Stato membro e del possibile impatto sulla silvicoltura europea e sul commercio internazionale del legname, le condizioni di cui sopra sono soddisfatte per quanto riguarda la creazione di una fascia di contenimento fitosanitario prevista nel piano di azione portoghese. Di conseguenza è opportuno concedere un contributo finanziario comunitario del 75 %.

(10)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), le misure fitosanitarie devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure sono applicabili gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(11)

Le azioni connesse alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario come zona priva di ospiti-vettori dell'NP debbono essere conformi all'applicabile legislazione comunitaria in materia d'ambiente.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità per il 2006 e il 2007, per coprire le spese sostenute dal Portogallo per l'azione supplementare, come previsto nell'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE, intrapresa per la lotta al Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) di cui all'allegato I e avviata nel quadro del piano d'azione proposto dal Portogallo.

Articolo 2

Importo del contributo finanziario comunitario e azioni ammesse

L'importo complessivo massimo del contributo finanziario comunitario di cui all'articolo 1 è pari a 8 417 848,95 EUR.

Nell'allegato I figurano le spese rimborsabili e i contributi finanziari massimi della Comunità.

Articolo 3

Pagamento anticipato

Entro 30 giorni dalla data di adozione della presente decisione viene corrisposto un anticipo di 2 000 000 di EUR.

Articolo 4

Pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario

Il versamento del saldo del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato I sarà soggetto alle condizioni seguenti:

a)

dalle relazioni sull'andamento dei lavori fornite dal Portogallo alla Commissione il 15 gennaio e il 15 aprile 2007 e dalle missioni di sorveglianza effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione si possa concludere che le misure di cui all'allegato I sono state realizzate dal Portogallo entro il 31 marzo 2007 in modo adeguato a soddisfare gli obiettivi di cui all'articolo 1; e

b)

il Portogallo abbia presentato alla Commissione una domanda ufficiale di pagamento entro il 31 agosto 2007, accompagnata da una relazione finanziaria e da una relazione tecnica finale come previsto dall'articolo 5.

Articolo 5

Documenti giustificativi

Il Portogallo deve fornire le prove delle misure attuate e delle spese sostenute trasmettendo la documentazione seguente:

a)

una relazione tecnica finale che dimostri l'attuazione di tutte le azioni di cui all'allegato I e le relative date di completamento;

b)

una relazione finanziaria, presentata conformemente al modello di cui all'allegato II, in cui figurino le spese relative alle varie misure per le quali è richiesto il contributo finanziario della Comunità insieme alla relativa documentazione, ad esempio fatture o ricevute.

Articolo 6

Assenza di sovrarisarcimento

Le spese sostenute dal Portogallo per le misure di cui all'allegato I non debbono dare origine a un sovrarisarcimento dei proprietari degli alberi. Il risarcimento si basa sull'importo che il proprietario avrebbe potuto ottenere dal legname immediatamente prima dell'inizio delle azioni nella fascia di contenimento.

Articolo 7

Riduzione del contributo finanziario della Comunità

1.   Ove venga dimostrato che le misure di cui all'allegato I non sono state completate in modo adeguato entro il 31 marzo 2007, il tasso del contributo finanziario della Comunità relativo alla parte delle spese rimborsabili derivanti da tale ritardo di esecuzione vengono ridotte al livello illustrato nella tabella seguente:

Numero di giorni di ritardo a decorrere dal 1o aprile 2007

Tasso del contributo finanziario comunitario

1-15

60 %

16-30

50 %

31-60

25 %

61 od oltre

0 %

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la mancata presentazione entro il 31 agosto 2007 della richiesta di pagamento e delle relative relazioni di cui all'articolo 4, lettera b), comporterà una riduzione del 25 % del contributo finanziario della Comunità per mese di calendario di ritardo.

Articolo 8

Conformità con le altre politiche comunitarie

Il Portogallo deve provvedere affinché l'azione supplementare di cui all'articolo 1 sia attuata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile in materia di ambiente.

Articolo 9

Destinatario

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 25.

(3)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 16.

(4)  GU L 293 dell'11.11.2003, pag. 13.

(5)  GU L 341 del 17.11.2004, pag. 27.

(6)  Tali misure sono state fissate nel decreto portoghese n. 103/2006 del 6 febbraio 2006, modificato dal decreto n. 815/2006 del 16 agosto 2006.

(7)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).


ALLEGATO I

Contributo finanziario della Comunità per il 2006 e il 2007 per le varie azioni del programma presentato dal Portogallo per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

(in EUR)

Ubicazione

Misura

Spese rimborsabili

Contributi finanziari massimi della Comunità

(al tasso di cofinanziamento del 75 %)

Fascia di contenimento fitosanitario (1)

Attività di rilevazione dell'NP nella fascia di contenimento

156 000

117 000

Abbattimento e trasporto di tutti gli alberi ospiti-vettori dell'NP

4 666 666

3 499 999,5

Scortecciamento di tutti gli alberi ospiti-vettori dell'NP

300 000

225 000

Eliminazione dei residui

700 000

525 000

Risarcimento corrispondente al valore del legname (2)

4 666 666

3 499 999,5

Rielaborazione del sistema informatico dedicato della fascia di contenimento fitosanitario

200 000

150 000

Totale parziale

 

10 689 332

8 016 999

Totale parziale

Attività di coordinamento (3)

534 466,6

400 849,95

Totale complessivo

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Totale del contributo finanziario massimo della Comunità

8 417 848,95


(1)  Zona di 3 km di larghezza al limite esterno della zona delimitata secondo la definizione di cui alla decisione 2006/133/CE della Commissione (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34).

(2)  Risarcimento del proprietario del terreno corrispondente al valore del legname, in quanto gli alberi tagliati sono alberi sani e diventano proprietà delle imprese che li abbattono.

(3)  Tasso fisso (5 %) per le attività di coordinamento.


ALLEGATO II

SCHEDA FINANZIARIA DEI COSTI

PROGRAMMA DI LOTTA AL NEMATODE DEL PINO, PORTOGALLO 2006-2007

ZONA DELIMITATA — FASCIA DI CONTENIMENTO FITOSANITARIO

Misura 1: attività di rilevazione nella fascia di contenimento fitosanitario

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 2: abbattimento e trasporto degli alberi

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 3: scortecciamento degli alberi

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 4: eliminazione dei residui

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 5: risarcimento corrispondente al valore del legname

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 6: rielaborazione del sistema informatico

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Totale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 7: attività di coordinamento

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale complessivo

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


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