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Document 32006D0856

2006/856/CE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2006 , che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (Versione codificata)

GU L 332 del 30.11.2006, pp. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 335M del 13.12.2008, pp. 530–538 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/856/oj

30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

(Versione codificata)

(2006/856/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

È opportuno stabilire, come parte del programma statistico pluriennale della Commissione, un programma di lavoro pluriennale nel campo delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

(3)

Con decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5), è stato istituito un comitato composto dai rappresentanti degli istituti di statistica degli Stati membri, al fine di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione del programma statistico.

(4)

Negli Stati membri, le statistiche monetarie e bancarie sono elaborate dalle Banche centrali e le statistiche finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono elaborate da diverse istituzioni, tra cui in particolare le Banche centrali.

(5)

Al fine di assicurare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, è necessario che la Commissione sia assistita, nell'elaborazione e attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo a tali statistiche, da un comitato composto dai rappresentanti delle principali istituzioni nazionali interessate.

(6)

Tenuto conto del ruolo specifico svolto dalle suddette istituzioni negli Stati membri, è opportuno affidare al comitato la scelta del proprio presidente.

(7)

A livello statistico, esiste una stretta interdipendenza tra i settori monetari, finanziari e della bilancia dei pagamenti e taluni altri campi delle statistiche economiche.

(8)

L'aumento delle richieste degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie di informazioni statistiche migliorate rende necessario intensificare la cooperazione tra utenti e produttori di statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, in appresso denominato «comitato».

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo alle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Il comitato ha in particolare il compito di pronunciarsi sullo sviluppo ed il coordinamento delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, richieste nel quadro delle politiche applicate dal Consiglio, dalla Commissione e dai diversi comitati che li assistono.

Il comitato può essere chiamato a pronunciarsi sui nessi tra le statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, da un lato, e talune altre statistiche economiche, dall'altro, in particolare quelle su cui si basano i conti nazionali. I lavori del comitato sono coordinati con quelli del comitato del programma statistico.

Articolo 3

La Commissione, di propria iniziativa o eventualmente su richiesta del Consiglio o dei comitati che li assistono, consulta il comitato in merito a:

a)

l'elaborazione dei programmi pluriennali delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti della Comunità;

b)

le azioni che la Commissione intende avviare per conseguire gli obiettivi previsti dai programmi pluriennali in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, nonché sui mezzi ed i calendari relativi a tali azioni;

c)

qualsiasi altra questione, in particolare di natura metodologica, inerente alla formulazione o all'esecuzione del programma statistico nei settori considerati.

Il comitato, di propria iniziativa, può esprimere pareri su ogni questione inerente alla formulazione o all'attuazione dei programmi statistici nei campi monetari, finanziari o della bilancia dei pagamenti.

Articolo 4

Il comitato può, di propria iniziativa, emettere pareri su ogni questione inerente alle statistiche d'interesse comune per la Commissione e le autorità statistiche nazionali, da una parte, e per la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, dall'altra. Nell'adempimento dei propri compiti, il comitato rende noto il proprio parere a tutte le parti interessate.

Articolo 5

Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, da un massimo di tre rappresentanti della Commissione e da un massimo di tre rappresentanti della BCE. Può inoltre partecipare alle riunioni del comitato, in veste di osservatore, un rappresentante del comitato economico e finanziario. Ciascuno degli Stati membri, la Commissione e la BCE hanno diritto ad un voto.

Possono partecipare alle riunioni del comitato, su invito di quest'ultimo, i rappresentanti di altre organizzazioni e ogni altra persona in grado di offrire un contributo alle discussioni.

Articolo 6

Il comitato elegge il proprio presidente secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

Articolo 7

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

La decisione 91/115/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)   GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 68.

(2)   GU C 10 del 14.1.2004, pag. 27.

(3)   GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)   GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO I

Decisione abrogata e modificazione successiva

Decisione 91/115/CEE del Consiglio

(GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19)

Decisione 96/174/CE del Consiglio

(GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 91/115/CEE

Presente decisione

Articoli 1-3

Articoli 1-3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II


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