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Document 32006D0856
2006/856/EC: Council Decision of 13 November 2006 establishing a Committee on monetary, financial and balance of payments statistics (Codified version)
2006/856/CE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2006 , che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (Versione codificata)
2006/856/CE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2006 , che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (Versione codificata)
GU L 332 del 30.11.2006, pp. 21–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 335M del 13.12.2008, pp. 530–538
(MT)
In force
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30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2006
che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
(Versione codificata)
(2006/856/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale decisione. |
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(2) |
È opportuno stabilire, come parte del programma statistico pluriennale della Commissione, un programma di lavoro pluriennale nel campo delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. |
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(3) |
Con decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5), è stato istituito un comitato composto dai rappresentanti degli istituti di statistica degli Stati membri, al fine di assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione del programma statistico. |
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(4) |
Negli Stati membri, le statistiche monetarie e bancarie sono elaborate dalle Banche centrali e le statistiche finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono elaborate da diverse istituzioni, tra cui in particolare le Banche centrali. |
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(5) |
Al fine di assicurare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, è necessario che la Commissione sia assistita, nell'elaborazione e attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo a tali statistiche, da un comitato composto dai rappresentanti delle principali istituzioni nazionali interessate. |
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(6) |
Tenuto conto del ruolo specifico svolto dalle suddette istituzioni negli Stati membri, è opportuno affidare al comitato la scelta del proprio presidente. |
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(7) |
A livello statistico, esiste una stretta interdipendenza tra i settori monetari, finanziari e della bilancia dei pagamenti e taluni altri campi delle statistiche economiche. |
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(8) |
L'aumento delle richieste degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie di informazioni statistiche migliorate rende necessario intensificare la cooperazione tra utenti e produttori di statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti, |
DECIDE:
Articolo 1
È istituito un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, in appresso denominato «comitato».
Articolo 2
Il comitato assiste la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale relativo alle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Il comitato ha in particolare il compito di pronunciarsi sullo sviluppo ed il coordinamento delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, richieste nel quadro delle politiche applicate dal Consiglio, dalla Commissione e dai diversi comitati che li assistono.
Il comitato può essere chiamato a pronunciarsi sui nessi tra le statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, da un lato, e talune altre statistiche economiche, dall'altro, in particolare quelle su cui si basano i conti nazionali. I lavori del comitato sono coordinati con quelli del comitato del programma statistico.
Articolo 3
La Commissione, di propria iniziativa o eventualmente su richiesta del Consiglio o dei comitati che li assistono, consulta il comitato in merito a:
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a) |
l'elaborazione dei programmi pluriennali delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti della Comunità; |
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b) |
le azioni che la Commissione intende avviare per conseguire gli obiettivi previsti dai programmi pluriennali in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, nonché sui mezzi ed i calendari relativi a tali azioni; |
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c) |
qualsiasi altra questione, in particolare di natura metodologica, inerente alla formulazione o all'esecuzione del programma statistico nei settori considerati. |
Il comitato, di propria iniziativa, può esprimere pareri su ogni questione inerente alla formulazione o all'attuazione dei programmi statistici nei campi monetari, finanziari o della bilancia dei pagamenti.
Articolo 4
Il comitato può, di propria iniziativa, emettere pareri su ogni questione inerente alle statistiche d'interesse comune per la Commissione e le autorità statistiche nazionali, da una parte, e per la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, dall'altra. Nell'adempimento dei propri compiti, il comitato rende noto il proprio parere a tutte le parti interessate.
Articolo 5
Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, da un massimo di tre rappresentanti della Commissione e da un massimo di tre rappresentanti della BCE. Può inoltre partecipare alle riunioni del comitato, in veste di osservatore, un rappresentante del comitato economico e finanziario. Ciascuno degli Stati membri, la Commissione e la BCE hanno diritto ad un voto.
Possono partecipare alle riunioni del comitato, su invito di quest'ultimo, i rappresentanti di altre organizzazioni e ogni altra persona in grado di offrire un contributo alle discussioni.
Articolo 6
Il comitato elegge il proprio presidente secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.
Articolo 7
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 8
La decisione 91/115/CEE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 68.
(2) GU C 10 del 14.1.2004, pag. 27.
(3) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).
(4) Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e modificazione successiva
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Decisione 91/115/CEE del Consiglio |
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Decisione 96/174/CE del Consiglio |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Decisione 91/115/CEE |
Presente decisione |
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Articoli 1-3 |
Articoli 1-3 |
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Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
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Articolo 4 |
Articolo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 6 |
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Articolo 6 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Allegato I |
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Allegato II |