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Document 32006D0195

    2006/195/CE: Decisione della Commissione, del 2 marzo 2006 , concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento dei compiti di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l’anno 2006 [notificata con il numero C(2006) 604]

    GU L 70 del 9.3.2006, p. 78–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 378–379 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/195/oj

    9.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/78


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2006

    concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento dei compiti di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (residui) per l’anno 2006

    [notificata con il numero C(2006) 604]

    (I testi in lingua francese, italiana, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

    (2006/195/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari mediante la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (2), dispone che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e che i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.

    (3)

    La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2006.

    (4)

    Il contributo finanziario della Comunità va di conseguenza accordato ai laboratori comunitari di riferimento designati ad espletare le funzioni e i compiti di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (3).

    (5)

    Un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

    (6)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Ai fini del controllo finanziario si applicano alla presente decisione gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Germania un aiuto finanziario destinato al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [ex Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)] di Berlino per l’individuazione di residui in talune sostanze.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

    2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Germania per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

    Articolo 2

    1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Francia un aiuto finanziario destinato al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments [ex Laboratoire des médicaments vétérinaires (CNEVA-LMV)] di Fougères per l’individuazione di residui in talune sostanze.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

    2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Francia per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

    Articolo 3

    1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda all’Italia un aiuto finanziario destinato all’Istituto Superiore di Sanità di Roma per l’individuazione di residui in talune sostanze.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

    2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario all’Italia per l’organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

    Articolo 4

    1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) di Bilthoven per l’individuazione di residui in talune sostanze.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 425 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

    2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

    (2)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

    (3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


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