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Document 32006D0183

    2006/183/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2006 , che modifica la decisione 2006/7/CE per quanto riguarda l’ampliamento dell’elenco dei paesi e la proroga del relativo periodo di applicazione [notificato con il numero C(2006) 619] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 65 del 7.3.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 355–356 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/183/oj

    7.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/49


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2006

    che modifica la decisione 2006/7/CE per quanto riguarda l’ampliamento dell’elenco dei paesi e la proroga del relativo periodo di applicazione

    [notificato con il numero C(2006) 619]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/183/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e turbative e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti. Vi è il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate.

    (2)

    In seguito all’insorgere di una gravissima epidemia di influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 in numerosi paesi del sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria, tenendo conto che questa malattia presenta anche un considerevole rischio per la salute pubblica.

    (3)

    In conformità della decisione 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi (2), sono state sospese le importazioni di piume non trattate e di parti delle stesse provenienti da diversi paesi terzi. Detti paesi sono elencati nell'allegato della decisione 2006/7/CE. La decisione si applica fino al 30 aprile 2006.

    (4)

    Recentemente è aumentato il numero dei paesi che hanno registrato focolai, o sospetti focolai, di influenza aviaria. Sembra che la malattia sia stata diffusa in tali paesi dagli uccelli migratori.

    (5)

    Nel parere scientifico relativo agli aspetti della salute e del benessere degli animali interessati dall’influenza aviaria, adottato il 13-14 settembre 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che al fine di ridurre il possibile rischio di diffusione dell’influenza aviaria, sia a bassa che ad alta patogenicità, attraverso le piume, è opportuno che queste ultime vengano adeguatamente trattate prima di essere commercializzate. Il parere è stato pubblicato prima che il virus altamente patogeno dell’influenza aviaria H5N1 avesse mostrato la tendenza a diffondersi su scala mondiale.

    (6)

    Considerati il parere dell’EFSA e l’emergenza attuale, la Commissione intende riesaminare le misure comunitarie permanenti in vigore relative alle importazioni di piume, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), che definiscono le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale possono essere importati da paesi terzi senza presentare rischi per la salute dell’uomo o degli animali nella Comunità. Il capitolo VIII dell’allegato VIII di tale regolamento stabilisce le prescrizioni applicabili alla commercializzazione delle piume e delle parti di piume. Per completare l’armonizzazione a livello comunitario in questo settore occorre tuttavia prevedere anche certificati sanitari per le piume e le parti di piume, nonché l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di detti sottoprodotti animali.

    (7)

    Data la rapida diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del ceppo H5N1 nel corso degli ultimi mesi e il rischio di introdurre l’influenza aviaria nella Comunità attraverso le piume non trattate, è opportuno che la decisione 2006/7/CE si applichi fino al 31 luglio 2006, ai fini di una maggiore tutela sanitaria del personale che manipola le partite importate di piume non trattate, in attesa della revisione del capitolo VIII dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002. È inoltre necessario sospendere temporaneamente le importazioni da tutti i paesi terzi di piume non trattate e di parti delle stesse, fatte salve tutte le restrizioni comunitarie all’importazione già in vigore a causa dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

    (8)

    La decisione 2006/7/CE va quindi modificata di conseguenza.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1)

    All’articolo 4, la data «30 aprile 2006» è sostituita da quella del «31 luglio 2006».

    2)

    L'allegato è modificato in conformità dell'allegato di cui alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 5 del 10.1.2006, pag. 17.

    (3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).


    ALLEGATO

    L'allegato della decisione 2006/7/CE è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO

    Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:

     

    Tutti i paesi terzi»


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